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Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed allal. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

di Redazione

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (in Gazz. Uff., 30 maggio 1998, n. 124). — Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni Da Art. 1 ad art. 5 Omissis Art. 6. Assistenti sociali. 1. La dotazione organica del personale dell’Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 – assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto 30 luglio 1996 del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell’Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l’applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico. Art. 7. Operatori amministrativi. 1. La dotazione organica del personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 – operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto 30 luglio 1996 del Ministro di grazia e giustizia, è aumentata di 140 unità. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi. Art. 8. Copertura finanziaria. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l’anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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