Non profit
Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed allal. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
di Redazione
Legge 27 maggio 1998, n. 165 (in Gazz. Uff., 30 maggio 1998, n. 124).
— Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla
l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
Da Art. 1 ad art. 5
Omissis
Art. 6.
Assistenti sociali.
1. La dotazione organica del personale dell’Amministrazione
penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 –
assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui
alla tabella A, allegata al decreto 30 luglio 1996 del Ministro di
grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione
organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente,
mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per
assistenti sociali coordinatori dell’Amministrazione penitenziaria,
banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo
l’applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.
Art. 7.
Operatori amministrativi.
1. La dotazione organica del personale dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 –
operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla
tabella A, allegata al citato decreto 30 luglio 1996 del Ministro di
grazia e giustizia, è aumentata di 140 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione
organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso
pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già
risultati idonei in precedenti concorsi.
Art. 8.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 30.390 milioni per l’anno 1998 e in lire 46.077
milioni a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.