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Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontana

di Redazione

LEGGE 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche  all’articolo  1  del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia  di  ammissione  al  voto  domiciliare di elettori affetti da infermità  che    ne    rendano    impossibile    l’allontanamento dall’abitazione.
(09G0054)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.   All’articolo  1  del  decreto-legge  3  gennaio  2006,  n.  1,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
  «1.  Gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermita’,  tali  che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche  con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che
si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da
apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
   b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
  «3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
   a)  una  dichiarazione  in carta libera, attestante la volonta’ di
esprimere  il  voto  presso  l’abitazione  in  cui dimorano e recante
l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
   b)  un  certificato,  rilasciato dal funzionario medico, designato
dai  competenti  organi  dell’azienda  sanitaria  locale, in data non
anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della
votazione,  che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di
cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
   c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
  «3-bis.  Fatta  salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del
funzionario  medico  che  rilasci  i  certificati  di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma
1  l’azienda  sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio  per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
   d)  al  comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
   e) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
  «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta  dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento,
disporre  che  il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga  raccolto  dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la
casa  di  cura  ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
   f) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
  «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano
impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

                               Art. 2.

  1.  L’articolo  2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e’ sostituito
dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui
circoscrizioni  esistono  ospedali  o  case di cura con meno di cento
letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare,
il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».

                               Art. 3.

  1.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 7 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

                             ———-

                         LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 907):
             Presentato dall’on. Bernardini ed altri l’8 maggio 2008.
             Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
          sede   referente,   il  9  luglio  2008  con  pareri  delle
          Commissioni V e XII.
             Esaminato  dalla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il 3, 4, 9 dicembre 2008; l’8, 22, 29
          gennaio  2009;  il 4, 12, 26 febbraio 2009; il 12, 31 marzo
          2009; l’1, 7, 23, 29 aprile 2009.
             Esaminato in aula ed approvato il 29 aprile 2009.
          Senato della Repubblica (atto n. 1539):
             Assegnato  alla  1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  30  aprile  2009 con pareri delle
          commissioni 5ª e 12ª.
             Esaminato  dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5
          maggio 2009.
             Esaminato  in  aula  il  5 maggio 2009 ed approvato il 6
          maggio 2009.

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