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Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile
di Redazione
Legge 28 marzo 2001, n. 149
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001)
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. Larticolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nellambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo allesercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire labbandono e di consentire al minore di essere educato nellambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dellopinione pubblica sullaffidamento e ladozione e di sostegno allattività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e alleduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nellambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dellordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. Allarticolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dellaffidamento del minore».
2. Larticolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dellarticolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, leducazione, listruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile laffidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito linserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni linserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza laffidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui allarticolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nellambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dellassistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. Larticolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali lesercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dallaccoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano lesercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. Larticolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. 1. Laffidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi lassenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dellesercizio dei poteri riconosciuti allaffidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante laffidamento con lobbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante laffidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sullandamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sullevoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dellaffidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia dorigine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dellaffidamento rechi pregiudizio al minore.
5. Laffidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato linteresse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia dorigine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni ladozione di ulteriori provvedimenti nellinteresse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. Larticolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. 1. Laffidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dallautorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellarticolo 316 del codice civile. In ogni caso laffidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Laffidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nellambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dellopera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nellambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».
TITOLO III
DELLADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. Larticolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. 1. Ladozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. Letà degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni letà delladottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa ladozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando ladozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini delladozione lavere già adottato un fratello delladottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata alladozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dallarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dellarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nellambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e allinserimento sociale, fino alletà di diciotto anni degli adottati».
Art. 7.
1. Larticolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. Ladozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia letà predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva delladozione.
3. Se ladottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha unetà inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. Larticolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dallinizio con lassistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dellarticolo 10».
Art. 9.
1. Larticolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare allautorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede lelenco di tutti i minori collocati presso di loro con lindicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare ladottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora laccoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Lomissione della segnalazione può comportare linidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e lincapacità allufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. Lomissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dellarticolo 330 del codice civile e lapertura della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. Larticolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui allarticolo 9, comma 2, provvede allimmediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, alloccorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sullambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. Allatto dellapertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino allaffidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nellinteresse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dellesercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con lintervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1. Allarticolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».
Art. 12.
1. Allarticolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dellarticolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dellarticolo 10».
Art. 13.
1. Larticolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nellinteresse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. Larticolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui allarticolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) laudizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dellarticolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dellistituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellarticolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui allarticolo 17».
Art. 15.
1. Larticolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dellarticolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nellinteresse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. Larticolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte dappello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata dufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte dappello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dellarticolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. Ludienza di discussione dellappello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. Larticolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dellimpugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. Larticolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nellinteresse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui allarticolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dellarticolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni dufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto laffidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo III
DELLAFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. Larticolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando leventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dallarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati dufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui allarticolo 6, dispone lesecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette alladozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dellarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, lambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, laffidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso allaffidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto laffidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Lordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui allarticolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dellaffidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause allorigine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 20.
1. Larticolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. 1. Laffidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni dufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui allarticolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dellistanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dellistanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dellaffidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui allarticolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellarticolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. Larticolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dallaffidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sulladozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo alladozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso alladozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nellinteresse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, dufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante laffidamento preadottivo, ladozione, nellinteresse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dellaltro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dellaffidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, ladozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nellesclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sulladozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno laffidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dellarticolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. Larticolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo alladozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte dappello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte dappello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata dufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte dappello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dellarticolo 360 del codice di procedura civile.
3. Ludienza di discussione dellappello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia ladozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui allarticolo 18 e comunicata allufficiale dello stato civile che la annota a margine dellatto di nascita delladottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dellimpugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti delladozione si producono dal momento della definitività della sentenza».
Art. 23.
1. Allarticolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dellarticolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dellarticolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. Larticolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita alladottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con lesclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dellannotazione di cui allarticolo 26, comma 4.
3. Lufficiale di stato civile, lufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dellautorità giudiziaria. Non è necessaria lautorizzazione qualora la richiesta provenga dallufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti lidentità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che linformazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. Ladottato, raggiunta letà di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e lidentità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Listanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede allaudizione delle persone di cui ritenga opportuno lascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che laccesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento allequilibrio psico-fisico del richiedente. Definita listruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto laccesso alle notizie richieste.
7. Laccesso alle informazioni non è consentito se ladottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso alladozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, lautorizzazione non è richiesta per ladottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELLADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Capo I
DELLADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. Larticolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dellarticolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dellaltro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dallarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. Ladozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 ladozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se ladottante è persona coniugata e non separata, ladozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 letà delladottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
Art. 26.
1. Larticolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dallarticolo 44 si richiede il consenso delladottante e delladottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se ladottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se ladottando non ha compiuto gli anni quattordici, ladozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando ladozione deve essere disposta nel caso previsto dallarticolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante delladottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».
Art. 27.
1. Larticolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. 1. Ladozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto ladottante quanto ladottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dellaltro coniuge, al compimento degli atti necessari per ladozione.
3. Se ladozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte delladottante».
Art. 28.
1. Larticolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. 1. Ladottante deve fare linventario dei beni delladottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. Ladottante che omette di fare linventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dellamministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo lobbligo del risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELLADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dellarticolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) lidoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, lambiente familiare degli adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. Larticolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. – (Provvedimento del tribunale) Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
Ladottante, il pubblico ministero, ladottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte dappello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. Larticolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. – (Pubblicità) La sentenza definitiva che pronuncia ladozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dellimpugnazione, su apposito registro e comunicata allufficiale di stato civile per lannotazione a margine dellatto di nascita delladottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
Lautorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia ladozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 32.
1. Allarticolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. Allarticolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. Allarticolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. Allarticolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dellarticolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 9».
Art. 34.
1. Larticolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dellarticolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni lelenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dellarticolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia allestero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dellarticolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare laffidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dellarticolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. Allarticolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero lallontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. Allarticolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero lallontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. Allarticolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. Larticolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dellaffidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dellaffidatario.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, allarticolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e lidoneità allaccoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nellambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza allinteresse del minore, in particolare per quanto attiene allapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dallarticolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con lapporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti alladozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili alladozione in relazione ai casi di cui allarticolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dallarticolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene alladozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dallattuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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