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Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica

di Redazione

Legge 10 Gennaio 2000, n. 6 ” Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica ” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000

Art. 1.

1. L’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, é sostituito dal seguente:
“Art. 1. – 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di seguito denominato “Ministro”, nell’intento di
promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica,
intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali
e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela
e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico
di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione
della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire
l’attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e
delle tecniche sull’intero territorio nazionale;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche
delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle
risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia
delle scienze e delle tecniche;
c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e
altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione
ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei
e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si
propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per
un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica e
storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche
mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni,
realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative
capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e
della produzione, cosí da far crescere una diffusa consapevolezza
sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita
quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.
2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione
di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e
storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con
le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia
naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse
locale e di strutture con analoghe finalità, nonché l’adozione
delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti
botanici delle università in condizione di svolgere un’opera di
divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle
attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione
di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale,
alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante
centri di servizio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un
finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità
giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio
materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza
raggiunta, qualità dell’offerta didattica e comunicativa,
capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi
e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.
I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti,
a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro,
sentito il Comitato di cui all’articolo 2- quater e acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella
é sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine
di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle
risorse finanziarie, il Ministro puó promuovere accordi e stipulare
intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed
altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono
programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri
e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica competenza dell’Amministrazione dei beni e delle attività
culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali.
6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge,
il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando
specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito
nella tabella di cui al comma 3″.
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, é emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, é sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999,
si provvede mediante riduzione dell’autorizza zione di
spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio”.

Art. 3.

1. Dopo l’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come
sostituito dall’articolo 2 della presente legge, é
aggiunto il seguente:
“Art. 2- bis. – 1. Della somma di cui all’articolo 2,
almeno il 60 per cento é riservato annualmente al finanziamento
ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché
delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4.
Il finanziamento é ripartito, sentito il Comitato di cui
all’articolo 2- quater, con decreto del Ministro entro il mese
di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata
relazione attestante le attività svolte nell’anno precedente e
il programma per l’intero anno in corso”.

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 2- bis della legge 28 marzo 1991, n. 113,
introdotto dall’articolo 3 della presente legge, é aggiunto
il seguente:
“Art. 2- ter. – 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito
bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle
domande per l’erogazione di contributi annuali per attività
coerenti con le finalità della presente legge, nel quale
eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza
nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative”.

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 2- ter della legge 28 marzo 1991, n. 113,
introdotto dall’articolo 4 della presente legge, é aggiunto il seguente:
“Art. 2- quater. – 1. Per le finalità di cui alla presente legge
é istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, é formato da cinque componenti
nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza
dei rettori, da un rappresentante dell’Assemblea della scienza e
della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali, esperti nella diffusione della cultura
scientifica con particolare riferimento all’editoria, alla
comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni
di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla
presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
3. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano
ulteriori oneri per il bilancio dello Stato”.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora
non sia insediata l’Assemblea della scienza e della tecnologia,
il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui
all’articolo 2- quater della legge 28 marzo 1991, n. 113,
da designare da parte della stessa Assemblea, é sostituito
con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche.

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