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Modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure disostegno in favore di persone con handicap grave.

di Redazione

Legge 21 maggio 1998, n. 162 (in Gazz. Uff., 29 maggio 1998, n. 123).
— Modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave.

Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. Omissis.
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui
all’articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 2.

Verifica delle prestazioni erogate e dell’efficacia degli interventi.

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la
solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti
dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera
c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure
urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone
affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di
competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi
dell’articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente
ridestinazione alle regioni.

Art. 3.

Copertura finanziaria.

1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma
2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, di
lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo
42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del
numero di persone con handicap di particolare gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l’attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e
41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall’articolo
1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa
di lire 7 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per l’anno
1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi
per l’anno 1998, a lire 106 miliardi per l’anno 1999 e a lire 59
miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

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