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Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all’arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope

di Redazione

DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 247* coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 1991, n. 314 (pubbl. sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 1991) Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all’arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. I. (Soppresso dalla legge di conversione) Art. 2. 1) La lettera h) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale (a) è sostituita dalla seguente: «h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (b) salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;». (a) Si trascrive il testo dell’art. 380 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo: «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 del codice penale; c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale; e. il delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale; f ) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art.629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra tipo guerra o parti di essi, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, dell’associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell’associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà». (b) L’art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: «Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). 1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquantamilioni a lire cinquecento milioni. 2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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