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Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992,concernente le modalità relative all’obbligo assicurativo per leassociazioni di volontariato.
di Redazione
Decreto Ministeriale 16 novembre 1992 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n.
285). — Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992,
concernente le modalità relative all’obbligo assicurativo per le
associazioni di volontariato.
Art. 1.
Il terzo e quarto comma dell’art. 2 del decreto
ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l’obbligo di assicurazione
per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal
seguente:
<3. le="" predette="" assicurazioni,="" sulla="" base="" delle="" risultanze="" del="" registro="" di="" cui="" al="" successivo="" art.="" 3,="" devono="" garantire="" tutti="" i="" soggetti="" che="" risultano="" aderenti="" alle="" organizzazioni="" di="" volontariato="" e="" che="" prestano="" attività="" di="" volontariato.="" le="" garanzie="" assicurative="" decorrono="" dalle="" ore="" 24="" del="" giorno="" di="" iscrizione="" nel="" registro="">>.
Art. 2.
Il sesto comma dell’art. 2 del decreto ministeriale 14
febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
<6. le="" organizzazioni="" di="" volontariato="" devono="" comunicare="" all'assicuratore="" presso="" cui="" vengono="" stipulate="" le="" polizze="" i="" nominativi="" dei="" soggetti="" di="" cui="" al="" comma="" 3="" e="" le="" successive="" variazioni,="" contestualmente="" alla="" iscrizione="" nel="" registro="" previsto="" dall'art.="" 3="">>.
Art. 3.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto ministeriale 14
febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
<1. le="" organizzazioni="" di="" volontariato="" debbono="" tenere="" il="" registro="" degli="" aderenti="" che="" prestano="" attività="" di="" volontariato.="" il="" registro,="" prima="" di="" essere="" posto="" in="" uso,="" deve="" essere="" numerato="" progressivamente="" in="" ogni="" pagina="" e="" bollato="" in="" ogni="" foglio="" da="" un="" notaio,="" o="" da="" un="" segretario="" comunale,="" o="" da="" altro="" pubblico="" ufficiale="" abilitato="" a="" tali="" adempimenti.="" l'autorità="" che="" ha="" provveduto="" alla="" bollatura="" deve="" altresì="" dichiarare,="" nell'ultima="" pagina="" del="" registro,="" il="" numero="" di="" fogli="" che="" lo="" compongono="">>.
Art. 4.
Il quinto comma dell’art. 3 del decreto ministeriale 14
febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
<5. il="" registro="" deve="" essere="" barrato="" ogni="" qualvolta="" si="" annoti="" una="" variazione="" degli="" aderenti="" che="" prestano="" attività="" di="" volontariato,="" ed="" il="" soggetto="" preposto="" alla="" tenuta="" dello="" stesso="" o="" un="" suo="" delegato="" deve="" apporvi="" la="" data="" e="" la="" propria="" firma="">>.
5.>1.>6.>3.>
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