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Modello Eas, sì alla proroga
Nuova scadenza 31 dicembre. L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'appello del Forum del terzo settore
Per inviare il modello Eas c’è tempo fino a fine anno. Lo rende noto un comunicato dell’Agenzia delle Entrate reso noto oggi 16 dicembre. Recita il comunicato: «In considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, l’Agenzia ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore. L’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio».
Ecco quali sono gli enti tenuti o non tenuti alla compilazione del modello.
Modello completo
– Enti privati non commerciali di tipo associativo (regime dell’articolo 148 del Tuir)
Modello semplificato
– Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni
– Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge 383/2000)
– Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e non esonerate
– Associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche
– Associazioni religiose riconosciute dal Viminale
– Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con cui lo stato ha stipulato intese
– Movimenti e partiti che hanno partecipato alle ultime elezioni nazionali o europee
– Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel
– Associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria
– Patronati
– Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con Dpcm
– Onlus “parziali” (comma 9, articolo 10, Dlgs 460/1997) con natura di enti associativi se fruiscono, per attività diverse da quelle istituzionali, delle agevolazioni ex articoli 148, Tuir e 4 del Dpr 633/1972
– Associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal ministero della Difesa
– Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni che sono associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato
Nessun modello
– Associazioni pro loco (che hanno optato per il regime legge 398/91)
– Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che non svolgono attività commerciale e non ricevono corrispettivi dai soci (solo quote sociali)
– Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali (eccetto le marginali, Dm 25 maggio 1995)
– Enti che non hanno natura associativa
– Enti di diritto pubblico
– Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (esempio, fondi pensione) che non si avvalgono degli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72
– Enti associativi commerciali
– Onlus
– Onlus di diritto: organizzazioni non governative riconosciute idonee ex lege 49/87, organizzazioni di volontariato che svolgono solo attività commerciali e produttive marginali e cooperative sociali (legge 381/91)
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