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Modalita’ per la presentazione di progetti sperimentali da partedelle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delleassociazioni di promozione sociale, nonche’ per assicurare ilsostegno ad iniziative formative e d

di Redazione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Emana
la seguente direttiva:

  L'Osservatorio  nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, ha tra i propri
compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (comma 3, lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi  registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far   fronte   a   particolari   emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(comma 3, lettera f).
  A  tal  fine  l'Osservatorio  definisce  ogni  anno  gli  ambiti di
intervento da considerare prioritari.
  Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990,
il   presente  provvedimento  definisce,  da  un  lato,  i  requisiti
soggettivi   ed   oggettivi   richiesti   per  la  presentazione  dei
progetti/iniziative  e,  dall'altro,  le  priorita'  e  i  criteri di
valutazione.
                      1. Requisiti soggettivi.
  I    finanziamenti    previsti    per    la   realizzazione   delle
iniziative/progetti  di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato
in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione
sociale,  che  risultino  iscritte negli appositi registri nazionale,
regionali  o  delle  province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi
della  legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da  piu'  organizzazioni  congiuntamente,  nel  qual caso va indicata
l'associazione  capofila  cui  deve  essere  attribuita,  nel caso il
progetto/iniziativa  venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza
ed  il  potere  di  incassare,  anche in nome e per conto delle altre
associate,  ai  fini  del  progetto  mediante formale atto di procura
autenticata da notaio.
  Nell'ipotesi  in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano   presentati   anche   in   collaborazione   con  enti  locali,
responsabile  del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad  altri  soggetti  esterni,  salvo che nei casi di realizzazione di
alcune attivita' che l'associazione, per mancanza di risorse interne,
non  e'  in  grado di realizzare e previa esplicita autorizzazione in
tal   senso   della   Direzione   generale   per   il   volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali.
                 2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1.  Ambiti  operativi  dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
cit.
  Per    l'anno    in    corso,    l'Osservatorio    nazionale    per
l'associazionismo,  nella  seduta del 15 luglio 2005 ha stabilito che
saranno  considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera  f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
    interventi  di  sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
    sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
    interventi  di  sostegno  alle  famiglie in condizioni di disagio
socio-economico;
    interventi  di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale.
2.2.  Ambiti  operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12 cit.
  Le   iniziative  di  cui  alla  lettera  d)  devono  riguardare  la
formazione  ed  aggiornamento  dei  membri  delle associazioni oppure
l'informatizzazione  della  associazione, con particolare attenzione,
nel  caso  di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
  L'associazione  che  abbia  ricevuto  un finanziamento nei due anni
precedenti   ai   sensi   della   lettera  d)  per  un'iniziativa  di
informatizzazione   non   puo'   presentare,  per  l'anno  2005,  una
iniziativa,  sempre  ai  sensi  della stessa lettera d), che concerna
nuovamente  l'informatizzazione,  da  intendersi quale iniziativa che
abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative ai costi.
  Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
  Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del
finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure,
tutt'ora   in  corso,  di  imputazione  contabile  di  dette  risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
  Si  riserva  di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero:
http://www.welfare.gov.it/.      costituendo     tale     adempimento
comunicazione formale a tutti gli effetti.
  Il  costo  complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede
il finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui  il  proponente  sia  uno o piu' associazioni in partenariato tra
loro.
    Progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui
il  proponente  sia  uno  solo  ed  Euro  400.000  se a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
  Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilita',
non  possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso
il/i  proponente/i  deve/devono  porre a proprio carico almeno il 20%
dei  costi,  specificando  la fonte da cui derivano le risorse stesse
(ad   esempio:   quote   associative,   donazioni,   introiti  legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione  proponente;  costo  del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico
impegno,  contenuto  nella  domanda di finanziamento e riprodotto nel
Piano economico (fac simile allegati 1 e 2), costituisce un requisito
essenziale  ai  fini  dell'ammissibilita'  del progetto/iniziativa al
finanziamento,     a     conferma     della     concreta    capacita'
dell'organizzazione  di  sostenere  l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
  Per  quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi   della   lettera  d),  di  consulenza  e  progettazione
nell'ipotesi   della   lettera  f),  devono  essere  contenuti  entro
l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
  Limitatamente  ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e  di consumo devono
essere   contenuti   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo
complessivo del progetto medesimo.
  In  ogni  caso  alla  domanda  va allegata una dichiarazione con la
quale   il   legale  rappresentante  dell'associazione  proponente  o
dell'associazione  capofila,  se il progetto/iniziativa e' presentato
congiuntamente   ad   altre,  deve  dichiarare  -  sotto  la  propria
responsabilita'  - che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato
prima  con  questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali,
nonche'  se  al  finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che
concorreranno  altri  soggetti  e  quali  le  eventuali  modalita' di
partecipazione (fac simile allegato 5).
  Inoltre,   a   pena  di  inammissibilita',  il  progetto/iniziativa
presentato  non potra' avere un costo totale che superi il 100% delle
entrate  iscritte  nell'ultimo  bilancio  consuntivo  del  proponente
relativo   all'anno  2004  (se  il  bilancio  e'  composto  da  stato
patrimoniale  e  conto  economico  ci  si deve riferire al solo conto
economico). Se il progetto/iniziativa e' presentato congiuntamente il
suo   costo   non   puo'   essere   superiore,   sempre   a  pena  di
inammissibilita',   al   100%  della  sommatoria  delle  entrate  dei
rispettivi  conti  economici delle associazioni di promozione sociale
che vi partecipano.
2.4. Durata dei progetti/iniziative.
  Le  iniziative  di cui alla lettera d) non possono avere una durata
superiore a dodici mesi.
  I  progetti  di  cui  alla  lettera f) non possono avere una durata
superiore ai diciotto mesi.
              3. Presentazione del progetto/iniziativa.
3.1 Motivi di inammissibilita'.
  A pena di inammissibilita', le domande devono:
    1) essere   presentate  da  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;
    2) concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
    3) rispettare la durata indicata al punto 2.4;
    4) concernere  progetti/iniziative  il  cui costo complessivo non
sia  superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo
2004  del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio
sia  formato  da  stato  patrimoniale e conto economico) oppure se il
progetto/iniziativa  e'  presentato  congiuntamente  il suo costo non
puo'  essere  superiore,  sempre  a pena di inammissibilita', al 100%
della  sommatoria  delle entrate dei rispettivi conti economici delle
associazioni di promozione sociale che vi partecipano;
    5) essere  redatte  secondo  il  modello  allegato  alla presente
direttiva  (allegato  1),  sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto   o  dei  soggetti  proponenti  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportare l'indicazione del
capofila  nel  caso  di  iniziativa/progetto  da realizzarsi tra piu'
associazioni congiuntamente.
    6) essere   inoltrate,   in  busta  chiusa  non  trasparente,  in
originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale
debitamente  redatto  secondo  fac  simile  di  cui  all'Allegato  2,
sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o dal capofila nel caso di
iniziativa/progetto    da    realizzarsi    tra   piu'   associazioni
congiuntamente;
    7) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
registri  regionali  o  provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente  a  quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383/2000,   nonche'  di  un  documento  attestante  l'iscrizione  nei
suddetti registri;
    8) essere  indirizzate  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e
le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo -
Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    9) pervenire  entro  e non oltre le ore 12,30 del venticinquesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse
cadere  in  un  giorno festivo o di sabato il termine sara' prorogato
alle  ore 12,30 del giorno seguente). L'inoltro puo' avvenire tramite
raccomandata  a.r.  o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente  autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di
un incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verra'
rilasciata  apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data
di  consegna  -  nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi',
dalle  ore  9,30  alle  ore  12,30;  in  ogni  caso, sempre a pena di
inammissibilita',   le   domande   devono   pervenire   al  Ministero
perentoriamente   entro  le  ore  12,30  del  venticinquesimo  giorno
successivo   alla   pubblicazione   della  direttiva  nella  Gazzetta
Ufficiale,  restando  a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo
nella  spedizione  postale  o  tramite corriere. Qualora tale termine
dovesse  intervenire in un giorno festivo o di sabato, la scadenza e'
da  intendersi  prorogata  alle  ore  12,30  del primo giorno feriale
successivo.  L'invio  della  domanda  e'  ad  esclusivo  rischio  del
mittente,   intendendosi   questo   Ministero   esonerato   da   ogni
responsabilita'  per  gli  eventuali  ritardi  di  recapito, anche se
dovuti a cause di forza maggiore.
3.2 Ulteriore documentazione da allegare.
  Al  progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono
essere inoltre allegati:
    1) fotocopia del documento di identita' del legale rappresentante
dell'associazione   o,   in   caso   di   progetto   congiunto,   del
rappresentante dell'associazione capofila;
    2) la  dichiarazione di autenticita' delle informazioni contenute
nel  progetto/iniziativa sottoscritta dal legale rappresentante o dal
capofila (allegato 3);
    3) limitatamente   alle   iniziative   per   la  lettera  d),  la
dichiarazione  del legale rappresentante dell'associazione attestante
che  l'associazione  non  ha  percepito contributi pubblici diretti o
indiretti  (si  considerano  indiretti  anche  quelli  provenienti da
S.p.a.  di  diritto  pubblico  come il CONI) per il funzionamento nel
2004  oppure,  in  caso li abbia ricevuti, attestante l'ammontare dei
contributi  pubblici  percepiti  e  la percentuale degli stessi sulle
entrate del consuntivo 2004 (allegato 4);
    4) copia  conforme  del bilancio consuntivo o rendiconto 2004, al
fine  del  controllo  della  veridicita'  di  quanto affermato con la
comunicazione   di   cui   al   punto   precedente  e  del  controllo
relativamente  al  limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in
caso   di  iniziativa/progetto  congiunto  deve  essere  allegato  il
bilancio   consuntivo  o  rendiconto  di  tutte  le  associazioni  di
promozione sociale proponenti);
    5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale
o del capofila di cui al punto 2.3 (allegato 5) relativa al fatto che
il  progetto/iniziativa  non e' mai stato finanziato prima nonche' se
al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno
altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
  Nel  caso  la  documentazione  di cui al presente punto 3.2 risulti
mancante   in  tutto  o  in  parte,  la  Direzione  generale  per  il
volontariato,   l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali  potra'
procedere alla richiesta di integrazione che dovra' avvenire entro un
termine  fissato  a  pena di improcedibilita' della domanda stessa di
finanziamento  e  dell'elaborato  progettuale alla successiva fase di
valutazione.
           4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
4.1. Procedura.
  I   progetti/iniziative  devono  recare  sulla  busta  la  seguente
dicitura:  «Progetto  Lettera  F»  o «Iniziativa Lettera D» a seconda
della tipologia della domanda presentata.
  I  progetti e le iniziative pervenute sono dapprima esaminati sotto
il  profilo  dell'ammissibilita'  delle  domande e successivamente si
procede alla valutazione dei progetti/iniziative ammessi mediante una
commissione    nominata   dal   presidente   dell'Osservatorio,   che
provvedera' a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti e
l'altra  per le iniziative) secondo i criteri indicati nella presente
direttiva.     Le     relative    graduatorie    saranno    approvate
dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo e quindi trasposte
in  un  provvedimento  direttoriale.  Il finanziamento dei progetti e
delle  iniziative  avverra' secondo l'ordine decrescente dei punteggi
indicati   nelle   due   graduatorie  ed  in  detto  provvedimento  a
concorrenza   dell'ammontare   complessivo  delle  disponibilita'  in
bilancio.
  I  progetti  e  le  iniziative  possono essere finanziati in misura
totale  o  parziale.  Nella  seconda  eventualita'  e' consentita una
rimodulazione  quantitativa  e proporzionale del progetto/iniziativa,
in  accordo  con  l'amministrazione  erogante  tale  comunque  da non
menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita',
secondo le procedure di cui al successivo punto 5.
4.2.Criteri di valutazione delle domande.
  I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
    iniziative  di  cui  alla  lettera d), comma 3, art. 12, legge n.
383/2000:

=====================================================================
               Criterio               |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione iniziativa                |              35
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale     |              20
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa    |
dell'iniziativa (rapporto fra costo   |
iniziativa e entrate bilancio         |
associazione)                         |              10
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione          |              10
---------------------------------------------------------------------
Mancato percepimento di altri         |
contributi statali nell'anno          |
precedente e concernenti il           |
funzionamento dell'associazione       |
(verificata dal bilancio              |
consuntivo/rendiconto 2004)           |              10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed        |
informatizzazione                     |              10
---------------------------------------------------------------------
Mancato percepimento di contributi per|
iniziative sulla stessa lettera D nel |
2004                                  |               5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |             100

  Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla
necessita'  di  consentire  la realizzazione di iniziative a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo   per  l'ammissione  al  finanziamento  tanto  dall'iniziativa
presentata   dall'associazione   nazionale   quanto   dall'iniziativa
presentata  dal  proprio  livello  di  articolazione  territoriale  o
regionale,  verra'  finanziata  soltanto  l'iniziativa  a titolarita'
dell'associazione nazionale.
    progetti  di  cui  alla  lettera  f) - comma 3, art. 12, legge n.
383/2000.

=====================================================================
               Criterio               |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione del progeto               |              30
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto        |              20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti     |
privati ed enti pubblici (da provare  |
mediante documentazione relativa al   |
progetto presentato)                  |              10
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici|              10
---------------------------------------------------------------------
Campi prioritari                      |              10
---------------------------------------------------------------------
Valutazione capacita' realizzativa del|
progetto (rapporto costo progetto e   |
entrate del bilancio)                 |              10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita'                         |               5
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi        |
strumenti di monitoraggio             |               5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |             100

  Considerato   l'ammontare   delle  risorse  ed  in  relazione  alla
necessita'  di  consentire  la  realizzazione  di progetti a maggiore
diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio
idoneo   per   l'ammissione   al  finanziamento  tanto  dal  progetto
presentato dall'associazione nazionale quanto dal progetto presentato
dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verra'
finanziato  soltanto  il  progetto  a  titolarita'  dell'associazione
nazionale.
  Relativamente  ai criteri di valutazione previsti per i progetti di
cui  alla  lettera  f)  e  concernenti la collaborazione con gli enti
pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e non),
si  precisa  che  e'  necessario  produrre  idonea  documentazione  a
riguardo,  che  si  riferisca  allo  specifico progetto presentato ai
sensi   della   presente  annualita'  e  non  a  precedenti  rapporti
intercorsi  fra  l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati.
Ai fini dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si
tratti  di  un  generico  plauso  per  il  progetto ma di un concreto
impegno   dell'ente  pubblico/soggetto  privato  ai  fini  della  sua
realizzazione.   Nel   caso   tale   impegno   si   traduca   in   un
co-finanziamento  del progetto, alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione,   sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'ente
pubblico/soggetto  privato che attesti le modalita' di partecipazione
al  progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso;
tale  contributo  dovra'  risultare  effettivamente identificabile in
sede  di  gestione  e  controllo  del  finanziamento  e dovra' essere
effettivamente  accreditato e speso nel corso della realizzazione del
progetto per le finalita' dello stesso.
4.3. Oneri non ammessi a contributo.
  Non sono comunque ammessi a rimborso:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connesse al progetto/iniziativa di cui si
chiede il finanziamento;
    gli  oneri  relativi  a  seminari  e convegni non collegati e non
finanziati dal progetto/iniziativa;
    le   spese   per   l'ordinario   funzionamento   e   la  gestione
dell'organizzazione,  fatto  salvo  quanto previsto dalla lettera d),
comma 3, art. 12, legge n. 383 citata;
    oneri  figurativi  o  costi  potenziali  (es. costo del volontari
impegnati)
    ogni  altro  tipo  di  spesa  non  strettamente  finalizzata alla
realizzazione del progetto/iniziativa.
           5. Progetti/iniziative ammessi a finanziamento.
  Nei  casi  di  finanziamento  parziale delle iniziative/progetti ai
sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le associazioni che
intendano  realizzare le attivita' procedono alla rimodulazione delle
stesse  o  a  comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare
dell'importo   eccedente   il  finanziamento  pubblico  concesso.  La
proposta   di  rimodulazione  dovra'  essere  presentata  a  pena  di
decadenza  dal  finanziamento,  entro  trenta  giorni dal ricevimento
della  comunicazione  da  parte dell'amministrazione, la quale, a sua
volta,  provvedera'  a  valutarla  ed eventualmente ad accettarla. In
ogni  caso le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere
entro   quindici   giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di
ammissione  al  finanziamento  o  di accettazione della rimodulazione
nell'eventualita' in cui questa venga presentata:
    l'indicazione del legale rappresentante (o del capofila);
    una   dichiarazione   sostitutiva,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, attestante che il legale
rappresentante  dell'associazione  e il responsabile del progetto non
hanno  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere destinatari di
provvedimenti  riguardanti  l'applicazione di misure di prevenzione e
di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali
per  qualsiasi  reato che incide sulla loro moralita' professionale o
per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
    un  prospetto  esecutivo del progetto/iniziativa solo nel caso di
rimodulazione;
    copia del bilancio preventivo 2005, se statutariamente previsto;
    codice fiscale dell'associazione;
    estremi  del  conto  corrente  bancario,  corredato di CAB e ABI,
intestato  all'associazione  per  l'accreditamento  del finanziamento
assegnato.
  Al  fine  di  facilitare  il controllo della gestione e dello stato
finanziario   del   progetto  l'associazione  dovra'  utilizzare  una
codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
  Nel  caso  in  cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati
nei  termini  previsti  ed  in  assenza  di motivate giustificazioni,
l'amministrazione  procedera'  alla  dichiarazione  di  decadenza dal
finanziamento.
  L'avvio del progetto/iniziativa dovra' avvenire entro trenta giorni
dal     ricevimento    di    apposita    comunicazione    da    parte
dell'Amministrazione,   ogni   eventuale   e  motivata  richiesta  di
differimento, dovra' essere espressamente autorizzata dalla Direzione
generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni
sociali.  Il legale rappresentante dell'associazione (o del capofila)
dovra'  inviare  esplicita  dichiarazione recante l'indicazione della
effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita'
indicate   dall'amministrazione,   intendendosi  per  tali  anche  le
attivita'  propedeutiche,  e  la previsione della durata del progetto
(nel rispetto di quella inizialmente indicata).
  Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  non sia dato corso ai
finanziamenti  assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della   documentazione   richiesta,   ecc.),  potra'  subentrare  nel
finanziamento l'associazione il cui progetto/iniziativa sia risultato
immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli finanziati.
  E'  fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la
circostanza  che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
            6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento viene erogato in due fasi:
    una  prima  quota,  su  richiesta  del  beneficiario,  fino ad un
massimo   del   70%   del  contributo  concesso,  e'  versata  previa
presentazione   di   apposita  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  del
successivo punto 7;
    il   saldo   e'   erogato  al  termine  della  realizzazione  del
progetto/iniziativa,  a  seguito dell'esito positivo del controllo da
parte  dell'Amministrazione nella relazione e rendicontazione finale,
presentate  dall'associazione,  attestante  i risultati conseguiti in
relazione  agli  obiettivi programmati, nonche' i costi sostenuti e/o
impegnati  per  la  realizzazione del progetto/iniziativa e corredata
dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
  Il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali si riserva la
facolta' di effettuare controlli anche in itinere.
                          7. Fideiussione.
  A  garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del
contributo  ministeriale  complessivamente  concesso  al progetto) le
associazioni  beneficiarie  dovranno  stipulare apposita fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
  Tale  fideiussione,  che  costituisce costo imputabile al progetto,
deve   essere   presentata   dall'associazione  contestualmente  alla
richiesta  di  anticipo da parte delle associazioni di volontariato e
costituisce  condizione  necessaria  al  fine  della  erogazione  del
contributo.
  Il  rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli istituti
bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli  elenchi  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  385/1993,  e
specificatamente:
    1) elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano cambi (art. 106),
consultabile sul sito «http://www.uic.it»;
    2)  elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito «http://www.bancaditalia.it»;
    3) elenco  delle  imprese  autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito «http://www.isvap.it».
  La  fideiussione  bancaria  o  la polizza fideiussoria assicurativa
devono necessariamente contenere:
    a) la   clausola   della  formale  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva  escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944,
secondo comma, del codice civile;
    b) la  previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a
carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla
realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad
opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte
di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
    c) l'esplicita   dichiarazione   della   permanenza   della  loro
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino al
ventiquattresimo  mese successivo alla data di rendicontazione finale
e,  comunque,  fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo
da parte dell'Amministrazione.
                     8. Monitoraggio in itinere.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  puo'  sottoporre i
progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso
della  loro  realizzazione,  sia  a  conclusione delle attivita', per
valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  in relazione a quelli
prefissati.
  In  ogni  caso  le  associazioni  destinatarie  dei contributi sono
tenute  ad  inviare,  semestralmente,  alla Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione
sullo  stato  di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da
un  prospetto  riepilogativo  delle  spese  sostenute nel semestre di
riferimento.
  Nel  caso  di  accertamento  di  cause  che inducano a ritenere non
realizzabile  la  prosecuzione  del progetto/iniziativa, ovvero di un
uso  del  finanziamento  non  conforme alle finalita' per le quali e'
stato  erogato,  l'ufficio  competente  puo',  in  qualsiasi momento,
disporre  l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e
chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
    Roma, 13 ottobre 2005
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 260

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