Non profit
modalità e dei termini per le trattenute del contributo di solidarietà, per il periodo 2000/2002
di Redazione
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488;
VISTO, in particolare, larticolo 37, comma 1, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per le trattenute del contributo di solidarietà, per il periodo 2000/2002, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per la parte eccedente il massimale annuo previsto dallarticolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335;
VISTO larticolo 64 della stessa legge n.488/1999, che ha disposto il versamento del suddetto contributo ad un Fondo bilaterale costituito dalla parte stipulante il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo;
RITENUTO di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando modalità e termini per la trattenuta del contributo di solidarietà di cui trattasi;
DECRETA:
Articolo unico
1. Gli enti gestori dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostituivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per lerogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del due per cento, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo di cui allarticolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dellanno di riferimento, allatto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
2. Ai fini del computo del comma 1 va preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per lanno considerato.
3. Per i casi di più trattamenti pensionistici, i relativi importi si sommano ai fini della determinazione delleccedenza da assoggettare al contributo di solidarietà.
4. LIstituto nazionale della previdenza sociale, sulla base dei dati quali risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per lapplicazione del comma 3, nonché ad indicare lente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.
5. Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale di cui allarticolo 5 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, come sostituito dallarticolo 64 comma 1 lettera d), della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In attesa della istituzione del Fondo stesso è istituita, presso gli enti che effettuano le trattenute, apposita evidenza contabile.
Roma, 7 agosto 2000
p.Il MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIOE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SOLAROLI
IL MINISTERO DEL LAVORO PREVIDENZA SOCIALE
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