Non profit
Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e diversamento dell’imposta sostitutiva sugli immobili strumentali deglienti non commerciali.
di Redazione
Decreto Ministeriale 12 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n.
129). – Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di
versamento dell’imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli
enti non commerciali.
Il Ministro delle finanze:
Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, recante
in base al quale l’ente non commerciale che, alla data del 1° gennaio
1998, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per
l’esercizio dell’impresa commerciale, può, entro il 30 settembre
1998, optare, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di
una somma a titolo d’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto;
Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 9 stabilisce che
l’imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento
di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto
corrente postale allo stesso intestato; Visto il comma 3 dell’art. 9
del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997 nel quale è previsto
che, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo medesimo, saranno stabilite le
modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di
versamento delle imposte sostitutive; Considerata la necessità di
provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli enti non commerciali che si avvalgono delle
disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare
l’opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta
libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire
a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle
imposte dirette ovvero, ove esistente, all’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale alla data di
presentazione della dichiarazione stessa, nonchè effettuare, entro la
medesima data, il versamento dell’imposta sostitutiva.
2. Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati
gli estremi del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al citato
art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa
è allegata, altresì, copia della distinta rilasciata dal
concessionario ovvero l’attestazione rilasciata dal competente
ufficio postale.
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