Non profit

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e diversamento dell’imposta sostitutiva sugli immobili strumentali deglienti non commerciali.

di Redazione

Decreto Ministeriale 12 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 129). – Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell’imposta sostitutiva sugli immobili strumentali degli enti non commerciali. Il Ministro delle finanze: Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante > in base al quale l’ente non commerciale che, alla data del 1° gennaio 1998, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, può, entro il 30 settembre 1998, optare, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo d’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto; Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 9 stabilisce che l’imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visto il comma 3 dell’art. 9 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997 nel quale è previsto che, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive; Considerata la necessità di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. Gli enti non commerciali che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, devono, entro il 30 settembre 1998, esercitare l’opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all’ufficio delle imposte dirette ovvero, ove esistente, all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa, nonchè effettuare, entro la medesima data, il versamento dell’imposta sostitutiva. 2. Nella dichiarazione di opzione di cui al comma 1, sono riportati gli estremi del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Alla stessa è allegata, altresì, copia della distinta rilasciata dal concessionario ovvero l’attestazione rilasciata dal competente ufficio postale.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA