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Modalita’ di finanziamento del CONI (G.U. 18/3/2005 n. 64)

di Redazione

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL DIRETTORE GENERALE dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita’ di gioco; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19giugno 2003, n. 179; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni relative alla revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Visto l’art. 1, comma 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabiliscono nuove modalita’ di finanziamento del CONI; Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le risorse da destinare al CONI per il quadriennio 2005-2008, comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dal predetto art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche’ dalle lotterie, assicurano copertura a detta somma; Ritenuto di non dover procedere, per il quadriennio 2005-2008, alla determinazione della base di calcolo delle suddette entrate erariali ed extraerariali indicate al comma 281 della suddetta legge n. 311/2004, da trasferire al CONI, atteso che l’ammontare da assegnare risulta predeterminato ai sensi del successivo comma 282 in 450 milioni di euro annui; Sentito il Dipartimento del tesoro; Dispongono: Art. 1. Fondi a favore del CONI per il quadriennio 2005-2008 1. Per il quadriennio 2005-2008 i fondi a favore del CONI, per il perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali, il graduale riequilibrio finanziario della Coni Servizi S.p.a. e quale contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono confermati in 450 milioni di euro annui. Art. 2. Modalita’ di trasferimento delle risorse 1. I fondi di cui all’art. 1 sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro al CONI, mediante quattro trasferimenti trimestrali di pari importo, da effettuarsi nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 2. Per l’anno 2005, il primo trasferimento effettuato a favore del CONI includera’ i fondi relativi ad eventuali trimestralita’ arretrate. Art. 3. Modalita’ di determinazione e monitoraggio delle risorse 1. Entro il 30 settembre di ogni anno il CONI presenta al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’approvazione, il budget dettagliato per l’esercizio successivo, comprensivo di quello della Coni Servizi S.p.a. 2. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento dell’intero sistema sportivo, il CONI, entro il 30 giugno dell’anno successivo, presenta al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sui contributi erogati ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente decreto e sulla loro destinazione alle rispettive finalita’ istituzionali. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalita’ di attuazione della presente norma. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2005 Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il capo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Grilli

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