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Misure per la stabilizzazione della finanza pubblicaART. 8: Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

di Redazione

L 449/97 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
ART. 8: Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

TITOLO I

Capo I

Art. 8.

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.

1. Omissis.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al
comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli
di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto,
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche
prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da
officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli
medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti
devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal
pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale
provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all’articolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore
di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella
liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a
quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a
favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale
non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui
ai commi 1 e 3.

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