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Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero ilraggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnatinei lavori socialmente utili.

di Redazione

Decreto Ministeriale 21 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n.
141). – Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati
nei lavori socialmente utili.

Art. 1.

Lavoratori beneficiari.

1. I lavoratori di cui all’art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito
una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno
dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già
impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili
entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell’anno
1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il
completamento dei progetti medesimi.
2. Le Commissioni regionali per l’impiego possono assegnare ai
progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1,
in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 468/1997, anche con riferimento alla tipologia di cui all’art. 1,
comma 2, lettera c);

Art. 2.

Modalità di attuazione delle misure relative alla contribuzione
volontaria.

1. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, cui
manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di anzianità o vecchiaia, richiesti secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo
mancante. Ad essi è concesso un contributo a fondo perduto, a valere
sul Fondo per l’occupazione, pari al 50 per cento dell’onere relativo
al proseguimento volontario della contribuzione, così come
determinato dall’INPS ai sensi del successivo comma 3. Il contributo
viene versato all’INPS in rate annuali, previa richiesta
dell’istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori
interessati e indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota
di contribuzione volontaria resta a carico del lavoratore che può
versarla in rate mensili, per tutto il periodo mancante, sotto forma
di conguaglio con l’erogazione dei trattamenti pensionistici di cui
al seguente comma 2.
2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla contribuzione
volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in deroga alle
norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto, commisurato
alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3
seguente, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti
pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il
trattamento pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori
possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo svolgimento
delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sino al raggiungimento dei
requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori può essere erogato
l’importo integrativo di cui all’art. 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 468/1997, fermo restando quanto stabilito dal comma 6
del medesimo articolo.
3. I lavoratori di cui all’art. 1 che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo, presentano domanda
all’INPS, entro il 31 dicembre 1999, secondo le vigenti procedure.
L’INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale –
Direzione generale per l’impiego, i nominativi dei lavoratori la cui
domanda è stata accolta, specificando per ciascuno di essi la durata
del periodo mancante e l’importo che verrà posto a carico del Fondo
per l’occupazione, ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Lavoro autonomo.

1. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto sono
ammissibili ai benefici di cui all’art. 9-septies del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608. L’istruttoria delle relative istanze viene
effettuata dalla Società per l’imprenditorialità giovanile con
protocollo separato rispetto alle istanze degli altri aventi diritto,
per poter così effettuare rendiconti specifici e più frequenti nel
tempo.
2. I lavoratori di cui al comma 1, che, avendo presentato domanda,
siano ammessi allo svolgimento delle attività formative previste,
possono continuare a svolgere le attività di lavoro socialmente utile
nei progetti nei quali sono impegnati. A tal fine gli enti gestori
dovranno organizzare l’impegno di detti lavoratori per rendere
possibile la partecipazione alle attività formative stesse,
garantendo il livello minimo delle 20 ore settimanali di utilizzo
nelle attività come media del periodo. Ove l’ente certifichi per
iscritto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la
impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, l’impegno nei
lavori socialmente utili, per motivi oggettivi quali la distanza del
luogo dove si svolgono le attività formative, i lavoratori verranno
temporaneamente sospesi dall’obbligo di partecipazione ai progetti di
lavoro socialmente utile, mantenendo il diritto al percepimento del
sussidio e all’eventuale rientro nel progetto al termine
dell’attività formativa.
3. I lavoratori ammessi, dopo lo svolgimento delle attività
formative, ai benefici previsti per l’effettivo avvio dell’attività
di lavoro autonomo, cessano contestualmente dalla partecipazione ai
progetti di lavoro socialmente utile.
4. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto che
partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che abbiano
rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi
hanno diritto ad ottenere un contributo pari al 50% dell’assegno di
cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997 che
sarebbe loro spettato fino al completamento del progetto di lavori
socialmente utili. Il contributo è pari al 100% nel caso in cui la
rinuncia intervenga entro il 1998.
5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato
forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a prescindere dai
casi di cui al comma 1, spetta altresì l’incentivo di cui all’art. 4,
comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica
soluzione.
Il predetto incentivo è riconosciuto anche in caso di avvio di
nuove società operative, qualora il lavoratore vi partecipi in
qualità di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non ha
diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all’art. 4,
comma 1.

Art. 4.

Incentivi all’assunzione.

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che
assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all’art. 1
del presente decreto, spetta un incentivo pari a 18 milioni
procapite, cumulabile con altri incentivi all’assunzione nei limiti
della normativa comunitaria. Ai datori di lavoro privati e agli enti
pubblici economici che assumono a tempo indeterminato e parziale, il
contributo verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta.
2. L’incentivo di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro
di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo
n. 468/1997, in relazione all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto,
nonchè alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti
interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del
decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai lavoratori di cui
all’art. 1, impegnati come soci lavoratori.
3. L’incentivo di cui al comma 1 viene erogato dall’INPS, previa
verifica della permanenza delle condizioni di cui al comma 2, in tre
rate annuali posticipate, anche mediante conguaglio sui versamenti
contributivi, a condizione che i lavoratori cessino dalla
partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utili e dalla
relativa erogazione dell’assegno.
4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici tenuti
a riservare il 12 per cento delle assunzioni da effettuare ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 5, dell’art. 25,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, assolvono tale onere in caso di
assunzione dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto,
inseriti d’ufficio nelle liste regionali di mobilità di cui all’art.
6 della legge n. 223/1991 durante i periodi di utilizzazione nei
lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 12, comma 4.
5. Gli oneri relativi alle erogazioni di cui al comma 1 saranno
annualmente rimborsati all’INPS a valere sul Fondo per l’occupazione,
previo inoltro di apposito riepilogo annuale da parte dell’Istituto
al Ministero del lavoro e previdenza sociale – Direzione generale per
l’impiego.

Art. 5.

Convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa.

1. Al fine di promuovere le occasioni di reimpiego di cui all’art.
4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare
convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di
cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, che
prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a
fronte della relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad
un massimo di tre milioni procapite per ciascun lavoratore
ricollocato a tempo indeterminato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere lo
svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non
superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si
applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del presente
decreto.

Art. 6.

Rapporti con Italia lavoro S.p.a.

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 5, del
decreto legislativo n. 468/1997 il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvale dell’attività della società Italia
lavoro S.p.a., società istituita in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che a tal fine
svolge una sistematica azione di assistenza tecnica alle regioni,
alle province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente
utili, finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei
lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, con funzioni di
accompagnamento dei medesimi verso tali opportunità, anche in
raccordo con i servizi pubblici per l’impiego di cui al decreto
legislativo n. 469/1997.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Italia
lavoro S.p.a. predispone specifici programmi annuali relativi agli
anni dal 1998 al 2001, contenenti l’indicazione delle spese
indispensabili per la loro realizzazione. I programmi sono approvati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che
determina con il medesimo decreto le spese ammissibili e il
contributo concesso, in relazione agli obiettivi occupazionali
programmati e di volta in volta raggiunti. L’erogazione del
contributo avviene in rate semestrali posticipate, previa
presentazione di apposito rendiconto da parte della Società.
3. Il programma di cui al comma 2 contiene anche gli interventi di
Italia lavoro ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, in luogo
della convenzione ivi prevista. L’incentivo di cui all’art 5, comma 1
del presente decreto per ciascun lavoratore ricollocato, viene
erogato unitamente al contributo di cui al comma 2.

Art. 7.

Utilizzazione con contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

1. Al fine di promuovere l’utilizzazione dei lavoratori di cui
all’art. 1, nel quadro dei contratti di lavoro temporaneo, negli
ambiti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.
196, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale possono derogare al divieto di
cui all’art. 1, comma 4, lettera a), della medesima legge, in caso di
assunzione a tempo indeterminato da parte delle società di fornitura.
2. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle
società fornitrici di lavoro temporaneo, di lavoratori di cui
all’art. 1 del presente decreto, alle medesime spetta l’incentivo di
cui all’art. 4, comma 1 del presente decreto, proporzionalmente ai
periodi di effettivo impiego presso le imprese utilizzatrici, nonchè,
per un periodo di tre anni, il 50 per cento della indennità di
disponibilità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata
durante o immediatamente al termine di un rapporto di lavoro
temporaneo, da parte di un’impresa utilizzatrice, a quest’ultima
spetta l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto
ed alla società fornitrice di lavoro temporaneo spetta l’incentivo di
cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto.

Art. 8.

Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici.

1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono
stabilire nei capitolati posti a base di gare d’appalto per la
realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva
obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui
all’art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero
medio di giornate lavorate oggetto dell’appalto medesimo.

Art. 9.

Ulteriore contributo per l’avvio delle attività imprenditoriali.

1. In caso di avviamento entro il 31 dicembre 1998, di nuove
attività imprenditoriali, ivi comprese le cooperative promosse dai
medesimi lavoratori partecipanti alle attività di lavori socialmente
utili, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 6, del
decreto legislativo n. 468/1997, anche promosse in relazione a
progetti di lavori socialmente utili in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, destinate alla collocazione lavorativa
dei lavoratori di cui all’art. 1, è concesso, a richiesta, un
contributo nel limite massimo di lire 20.000.000, per ciascuna
impresa o cooperativa, per le spese di avvio debitamente documentate.
2. Nei casi di cui all’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n.
468/1997, limitatamente ai progetti destinati a lavoratori di cui
all’art. 1 del presente decreto già avviati alla data del 31 dicembre
1997 e approvati dalla Commissione centrale per l’impiego ai sensi
della legge n. 608/1996, gli enti titolari dei progetti approvati
dalle commissioni regionali per l’impiego, successivamente alla
stipula della convenzione di cui al citato art. 5, comma 4, possono
stipulare, direttamente o tramite le associazioni di rappresentanza,
apposite intese o accordi con le amministrazioni centrali, già
titolari dei progetti interregionali, o con le regioni, per il
finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione delle
imprese. Le opere realizzate potranno essere affidate, previa
autorizzazione, in gestione ai soggetti di cui all’art. 10 del
decreto legislativo n. 468/1997.

Art. 10.

Sanzioni.

1. Il lavoratore che non accetti l’offerta scritta di un lavoro a
tempo indeterminato, presentata da datori di lavoro privati o da enti
pubblici economici, che sia professionalmente equivalente alle
qualifiche professionali delle precedenti attività lavorative ovvero
alle mansioni espletate nelle attività di lavori socialmente utili, e
che si svolga in luogo non distante più di 50 chilometri dal luogo di
residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti
con mezzi pubblici di linea, è dichiarato decaduto dalla
partecipazione ai progetti di lavori socialmente utili con perdita
del relativo assegno, secondo le procedure di cui all’art. 9, comma
1, del decreto legislativo n. 468/1997, rimanendo a carico di chi ha
fatto l’offerta l’onere di informare il competente ufficio pubblico.

Art. 11.

Destinazione delle risorse.

1. Le misure di cui al presente decreto sono ammissibili al
finanziamento a decorrere dal 24 gennaio 1998, data di entrata in
vigore del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
2. Per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 è destinata, per il
finanziamento degli oneri di cui al presente decreto, nell’ambito
delle disponibilità del fondo dell’occupazione di cui in premessa, la
somma di 150 miliardi.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
generale per l’impiego divisione seconda – e le Commissioni regionali
per l’impiego sono immediatamente informati del numero dei lavoratori
di cui all’art. 1 del presente decreto, iscritti nelle liste di
collocamento della regione, che ha trovato una sistemazione
all’esterno delle attività di lavori socialmente utili ai sensi delle
misure di cui al presente decreto, o comunque per cessazione
dell’impegno del lavoratore, e corrispondentemente il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale riprogramma le risorse messe a loro
disposizione con decreto ministeriale, emanato ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, a valere sul fondo
dell’occupazione, in modo da ridurre la spesa relativa all’erogazione
dell’assegno per lavori socialmente utili in proporzione al numero
dei lavoratori usciti.
4. Nell’ambito delle relazioni semestrali di cui all’art. 1, comma
23, del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fornirà specifica informazione
sull’attuazione e sulle risorse utilizzate per le misure di cui al
presente decreto, all’uopo utilizzando anche i dati forniti
dall’INPS.

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