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Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoART DA 68 A 72: misure in materia di politiche sociali e del lavoro

di Redazione

L 448/98 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
ART DA 68 A 72: misure in materia di politiche sociali e del lavoro

TITOLO II

Capo VI

Art. 68.

Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all’applicazione delle
norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle
prestazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per
ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli
assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche
e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio
civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Per l’anno 1999, la Commissione prevista dall’articolo 36, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della
proiezione, sull’intero anno, dei dati relativi alla spesa
farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità,
entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia
rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto
dall’articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e
che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per
cento dell’eccedenza di spesa registrata per l’anno 1998. Entro il 30
novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa
relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano
raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di
valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il
Ministro della sanità che rende noto l’ammontare del contributo che
le imprese titolari dell’autorizzazione al commercio, le imprese
distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 36, comma 16, della legge
n. 449 del 1997.
6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono
erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente
attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate
in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei
casi in cui l’azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e
resa operativa l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i
medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo
modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private
e le organizzazioni delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanità, nell’ambito del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali. L’Osservatorio,
al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di
modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o
direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i
cui oneri restano a carico dell’utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti
dall’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
all’osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità,
finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con
analisi su base regionale, l’andamento della spesa farmaceutica del
Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati
attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati
con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito
ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego
più razionale ed appropriato delle risorse del settore.
8. L’Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della
Commissione prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto
dall’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con
il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei
medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o
private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto
Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini
dell’assolvimento dei compiti dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali.
10. Per l’espletamento dei compiti dell’Osservatorio di cui al
comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni,
della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e
strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio di cui al
comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10
miliardi, delle disponibilità di cui all’articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo
stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di
farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.

Art. 69.

Disposizioni in materia di farmaci.

1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori
farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare
le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura
presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
2. Omissis.

Art. 70.

Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa
farmaceutica.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la
prescrizione in un’unica ricetta di più di due confezioni di farmaci
fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte
dell’assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e
di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da
una quota di partecipazione di lire 1000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del
farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico
del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in >
a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali
si applicano le > predette non sono erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al
lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della >,
controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli
effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza
che ricorrano le condizioni previste dalla > cui si fa
riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari
condizioni o limitazioni l’erogazione di un medicinale a carico del
Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di
prodotti disciplinati dall’articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e
il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici
specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo
il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina
generale.
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di
contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a
consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a
quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per
uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui
all’articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai
medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è
determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della
confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga
forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L’adeguamento
al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base
alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i
criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente
periodo.
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al
regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare
il disposto del comma 4, perché privi di riferimenti, e per i
medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e
successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità,
l’adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio
europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con
cadenza annuale di pari importo .
6. Omissis.

Art. 71.

Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani,
da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli
situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di
complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui
lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a
tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi
indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento
degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini,
anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni
sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla
accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell’assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie.
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per
cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla
base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile
con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal
Ministro della sanità, d’intesa con la stessa Conferenza, in modo da
assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità,
delle regioni e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Il
Ministro della sanità, d’intesa con la citata Conferenza unificata,
sulla base dell’istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni
interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del
Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30
giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti,
trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un
progetto per comune, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali
assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la
elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui
al comma 1. Si applica l’ultimo periodo dell’articolo 9- bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.

Art. 72.

Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria.

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo
dell’effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni
sanitarie in ordine all’appropriatezza e alla qualità
dell’assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5
miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l’anno
1999, 379,5 miliardi per l’anno 2000 e 379,5 miliardi per l’anno
2001.
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui
all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per
l’anno 1999, 380 miliardi per l’anno 2000, 400 miliardi per l’anno
2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province
autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano
l’effettiva vigilanza e il controllo sull’uso corretto ed efficace
delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell’assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso
il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella
misura annuale non inferiore all’2,5 per cento dei ricoveri e della
spesa complessiva a tal fine registrata nell’anno precedente .
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai
sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, optano per l’esercizio della libera attività professionale
extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede
di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede
la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma
degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per
l’esercizio della libera professione intramuraria. La opzione
effettuata per l’esercizio della libera professione extramuraria può
essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a
decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno
optato per l’esercizio della libera attività professionale
extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque
ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di
risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali
di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai
dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera attività
professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle
prestazioni sanitarie, nell’ambito e in coerenza con le finalità di
cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano
sanitario nazionale, è istituito un fondo per l’esclusività del
rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per
l’esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai
benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano
rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione
extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non
gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di
cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e
per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza.
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna
altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i
criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad
eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda
sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi alla
esclusività delle prestazioni, l’insorgenza di un conflitto di
interessi o di situazioni che comunque implichino forme di
concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano
la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi
ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in
misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque
annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è
comunicata, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia
autonoma, all’Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si
applica l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
8. L’accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle
disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la
decisione di revoca dell’incarico di direttore generale, salvo che
egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di
controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In
caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il
Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l’attuazione di quanto disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le
organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla
materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine
di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai
principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che
abbiano optato per l’esercizio della libera professione extramuraria
di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e
periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
10. L’estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e
del comma 5 al personale di cui all’articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata
con decreto emanato d’intesa dai Ministri della sanità e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le
università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi
istituiti presso gli atenei per l’incentivazione dell’impegno
didattico di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
11. é confermato, per il personale della dirigenza del ruolo
sanitario che abbia optato per l’esercizio della libera professione
extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della
libera professione intramuraria. L’inosservanza del divieto di cui al
periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore
generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo
successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al
personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato
la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione
intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo
dell’incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di
revoca dell’incarico di direttore generale. In particolare il
direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è
tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori
dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad
autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì
ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle
liste d’attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto
previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Fino all’emananzione dell’atto di indirizzo e coordinamento si
applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno
disponibili per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle
regioni e dalle province autonome, d’intesa con le organizzazioni
sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a
tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra
professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati
all’assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all’articolo 3, comma
12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e
tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la
dirigenza sanitaria, all’integrazione del fondo di cui al comma 6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel
primo livello dirigenziale ai sensi dell’articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel
presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale
previdenza e assistenza medici (ENPAM). L’opzione di cui al
precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo
decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime
convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso
al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale.
14. In ragione dell’autofinanziamento del settore sanitario, le
norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi
del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d’Aosta e alla regione
Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al
presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti
e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire
188 miliardi per l’anno 1999, di lire 376 miliardi per l’anno 2000 e
di lire 470 miliardi per l’anno 2001, le disponibilità corrispondenti
alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto
disposto dal comma 12. I criteri per l’utilizzo delle risorse del
fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore,
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite
le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di
cui al comma 6 .
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419.
Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
abrogato.
17. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato
riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati
installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione
civile.

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