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Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoArt. 65-66 . Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e Assegno di maternità.
di Redazione
L 448/98 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Art. 65-66 . Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e Assegno di maternità.
Art 65
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o piú figli tutti
con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo
n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei
territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è
erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla
base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite
dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
3. L’assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di
200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell’ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore
dell’ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo
dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al
comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla metà della
differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è
stabilita in lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi
per l’anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione dell’integrazione
dell’ISE, con l’indicatore della situazione patrimoniale.
Art. 66.
Assegno di maternità.
1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999,
alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale
della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità
pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità.
L’assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al
1° luglio 2000. L’assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto
dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il
coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, quelle di cui all’articolo 59, comma 16 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998,
recante estensione della tutela della maternità e dell’assegno al
nucleo familiare.
2. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione
di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza
delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori
ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l’indennità di maternità corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al
comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le
lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti reddituali di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è
stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi
per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
5-bis. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità
concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni,
secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma
6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le
somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per l’attuazione del
presente articolo.
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