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Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoArt. 74. Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali.
di Redazione
L 448/98 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Art. 74. Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali.
1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto,
a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza
dell’estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
operanti nei settori dell’assistenza, dell’educazione e
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela
dell’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,
degli incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle
norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.
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