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Minori al lavoro: purché sicuri e nei tempi giusti.

Sono il direttore di un’azienda emiliana attiva nel non profit che intede assumere un ragazzo giovane, che in maggio compirà 15 anni....

di Redazione

<b>Sono il direttore di un?azienda emiliana attiva nel non profit che intede assumere un ragazzo giovane, che in maggio compirà 15 anni. Vorrei sapere, in base a quanto previsto dalla nuova legge sui minori, se è vero che dovrei aspettare che il ragazzo compia, appunto, 15 anni prima di assumerlo?
Z.B. (R.E.)</b>

Risponde Giulio D?Imperio Il decreto legislativo 345 del 4 agosto 1999 (vedi Gazzetta Ufficiale serie generale del 8/10/1999 n. 237), riferito alla protezione dei giovani sul lavoro, ha avuto come finalità quella di dare attuazione alla direttiva 94/33/CE. Naturalmente l?aver uniformato la nostra disciplina a quella europea ha comportato alcuni cambiamenti alla normativa attuale, come, ad esempio, la modifica dell?articolo 3 della Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 avvenuta con l?articolo 5 del decreto legislativo 345/1999. Possiamo dire che in definitiva è stato disposto che ?l?età minima per l?ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti?. A questo punto è importante precisare inoltre che tale norma è operativa dalla data del 23 ottobre 1999, per cui è chiaro che ammesso e non concesso che il ragazzo abbia terminato la scuola dell?obbligo, non può assolutamente essere assunto. Invece, diventa impossibile assumere il ragazzo qualora abbia abbandonato la scuola senza portare a termine gli studi previsti per la scuola dell?obbligo. Vanno sottolineati inoltre alcuni elementi di fondamentale importanza. Comunque, nel caso dovesse decidere di procedere all?assunzione del ragazzo dovrà porre, infatti, molta attenzione alle norme relative alla sicurezza del posto di lavoro. Pertanto dovrà preventivamente effettuare una valutazione dei rischi e se dovessero presentarsi modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro, dovrà tenere debitamente conto delle condizioni psicofisiche del minore. Va aggiunto, tra l?altro, che proprio delle informazioni dettagliate riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro dovranno essere informati anche i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore. È opportuno ricordare infine che non potrà comunque adibire il minore a svolgere orario notturno, e che allo stesso minore dovrà essere assicurato un periodo di riposo settimanale che non deve essere inferiore a due giorni alla settimana, possibilmente consecutivi. ?


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