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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Criteri direttivi per l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 352/1997. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposiz

di Redazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI CIRCOLARE 27 agosto 1999, n.146
Criteri direttivi per l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 352/1997.
Contributi in conto interessi per interventi di restauro,
conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni della
legge n. 1089/1939.

Alle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici. Ai fini
della applicazione della norma in oggetto si ritiene utile indicare
i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi.
Come e’ noto, l’art. 5 della legge n. 352 del 1997 ha integrato
l’art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, che si occupa dei
beni culturali non statali, prevedendo la possibilita’ di erogare
contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da
istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli
immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939,
in occasione di interventi di conservazione e manutenzione approvati
dalle competenti Soprintendenze. La legge prevede, inoltre, che gli
immobili di proprieta’ privata interessati dai predetti contributi
siano resi accessibili al pubblico secondo modalita’ fissate da
apposite convenzioni tra questo Ministero ed i proprietari, o, previo
assenso di questi, i possessori o i detentori di beni. In relazione
alla tipologia degli interventi, nonche’ al valore storico artistico
degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono
i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico. Dopo aver
previsto che i contributi in conto interessi sono cumulabili con quelli
in conto capitale, gia’ disciplinati dalla legge n. 1552 del 1961,
la norma in esame demanda ad un decreto ministeriale il compito di
stabilire i criteri per la erogazione dei medesimi contributi.
Con provvedimento del 24 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 ottobre 1998, n. 242, sono stati fissati
i criteri suddetti. Il decreto prevede che gli interessati debbano far
pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Soprintendenza per
i beni ambientali e architettonici competente per territorio e alla banca
mutuante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di
contribuo, redatta in carta da bollo, che contenga l’indicazione
delle generalita’, della residenza, il codice fiscale e la firma
del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: 1) la copia
del provvedimento di approvazione del progetto degli interventi
che si intendono realizzare emesso ai sensi dell’art. 18 della
legge n. 1089 del 1939; 2) il preventivo di spesa; 3) la relazione
storicoartistica e la relazione tecnica sugli interventi;
4) la copia del “decreto di vincolo” o della “declaratoria” emessi
ai sensi della legge n. 1089 del 1939, concernente l’immobile su cui
si interviene; 5) la copia del contratto di mutuo con allegato il
relativo piano di ammortamento o la copia della delibera di
finanziamento della banca. La Soprintendenza, entro trenta giorni
dalla data di arrivo, trasmette la domanda, di cui all’art. 5,
legge n. 352/1997 a questo Ufficio centrale, dopo aver esaminato
la richiesta, aver approvato il preventivo di spesa, vistato la relazione
storico artistica, aver individuato le spese ammissibili a contributo
ed espresso il proprio parere sulla concessione del contributo.
Questo Ufficio centrale predispone, secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande, l’elenco degli interventi ammessi
a contributo nell’ambito delle risorse disponibili e comunica
l’accoglimento dell’istanza all’interessato e alla banca.
Le domande che per ragioni d’ordine finanziario non vengono inserite
nel piano di contributi dell’anno di riferimento, mantengono
l’ordine di priorita’ acquisito ai fini della predisposizione degli
elenchi successivi. Dopo il perfezionamento del contratto di mutuo
questo Ufficio centrale autorizza l’erogazione del contributo.
Il pagamento dei contributi e’ delegato ai competenti Soprintendenti
ai quali verranno accreditati i necessari fondi. Qualora il mutuo sia
di tasso variabile il contributo e’ calcolato sviluppando il piano di
ammortamento al tasso fisso previsto per la prima rata.
Qualora le rate successive di contributo superino gli interessi
corrisposti dal beneficiario, l’amministrazione provvedera’
alla relativa diminuzione. Il contributo dello Stato e’ corrisposto
direttamente alla banca fino all’importo degli interessi stessi
ed e’ erogato in rate semestrali costanti alle scadenze previste
dal piano di ammortamento. La banca deve far pervenire alla
Soprintendenza competente l’unito modulo debitamente sottoscritto
con l’indicazione della modalita’ da essa prescelta ai fini
del versamento del contributo. La Soprintendenza competente e’
tenuta a vigilare sulla esecuzione degli interventi ed in
particolare sul rispetto dei tempi programmati riferendo a questo
Ufficio centrale per gli eventuali provvedimenti di sospensione,
riduzione o revoca del contributo. Il cronoprogramma dei lavori
puo’ essere adeguato per particolari motivate esigenze previa
approvazione del Soprintendente. Il beneficiario e’ tenuto a
comunicare all’amministrazione ogni modifica del contratto di
mutuo entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione delle
nuove condizioni e l’amministrazione provvede a verificare la
permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello
Stato e’ revocato. Il direttore generale dell’Ufficio centrale
per i beni archeologici architettonici artistici e storici Serio
Allegato A Al Ministero per i beni e le attivita’ culturali –
Roma Oggetto: Modalita’ di erogazione di contributi in conto
interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzioni
di beni immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089
del 1939. Ai fini del pagamento del contributo lo Stato
dall’art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come
integrato dall’art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
in favore di ……………………. la Banca ………….
comunica di aver prescelto la seguente modalita’ di erogazione:
a) mediante versamento su conto corrente bancario n. …………
intestato al mutuario aperto lo stesso istituto di credito;
b) mediante versamento su conto corrente della banca n. …..
che imputa la somma ricevuta a riduzione degli interessi
sulla rata del mutuo dovuti dal beneficiario.
Roma, li’ …………………. L’Istituto di credito …….. …

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