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Ministero della Pubblica Istruzione – 7 agosto 1998 n. 353 “Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere.”
di Redazione
Circolare ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione – 7 agosto 1998 n. 353
“Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere.”
Prot. n. 11718
L’organizzazione del servizio scolastico presso le strutture ospedaliere
presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di
diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della
cultura della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce
della normativa internazionale al riguardo (Risoluzione del Parlamento
Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale,
maggio 1986 – Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York
novembre 1989 – Documento europeo conclusivo del seminario dell’OCSE,
Stoccarda 1991).
L’evoluzione del quadro normativo, con particolare riguardo
all’attribuzione dell’autonomia organizzativa, didattica e di
ricerca alle istituzioni scolastiche, consente di superare
l’attuale assetto, legato, soprattutto per la scuola media,
a interventi di tipo sperimentale, e di ricondurre l’attività
didattica presso i presìdi ospedalieri nell’ottica della
diversificazione del servizio e nell’ambito delle iniziative
di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica,
nel quadro di una logica interistituzionale di intesa tra
Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità e
Ministero degli Affari Sociali.
La scuola in ospedale da evento episodico, legato alla sensibilità
di operatori e di istituzioni, deve trasformarsi in struttura
scolastica reale ed organizzata, nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa prevista, come esplicazione possibile
dell’autonomia organizzativa e didattica, dall’art. 21 L. 59/90.
L’ipotesi organizzativa deve tener conto dell’evoluzione
dell’ordinamento della scuola italiana e delle condizioni
oggettive connesse alla particolarità del servizio da garantire.
In particolare il funzionamento della scuola in ospedale:
– deve considerare i tempi delle visite e delle terapie,
la tipologia della malattia del minore degente, i tempi e i
ritmi dei diversi reparti, il day-hospital e la lungodegenza;
– non può basarsi sui tradizionali parametri numerici per il
raggruppamento degli alunni, ma deve privilegiare i piccoli
gruppi, attuare il rapporto docente/alunno (1/1) per gli
ammalati costretti a letto, programmare ritmi temporali non
cadenzati sul tradizionale lezione/compito/studio individuale,
usare le tecnologie multimediali in sostituzione delle aule e
laboratori – spazi pedagogici/didattici specialistici propri
di una struttura scolastica;
– deve favorire la crescita di un particolare rapporto professionale
tra i docenti della scuola in ospedale e la scuola di titolarità;
– deve programmare interventi integrativi con operatori ospedalieri,
operatori per attività ludiche e ricreative, volontariato.
In considerazione della particolarità della condizione degli alunni
ricoverati, per i quali deve essere attuato un percorso formativo
individualizzato, alla scuola in ospedale spettano i seguenti
compiti fondamentali:
– promuovere l’istruzione degli alunni lungodegenti;
– recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;
– programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital;
– personalizzare la dimensione dell’accoglienza;
– garantire tendenzialmente la presenza di tutti gli ordini e
gradi scolastici (ospedali metropolitani);
– programmare il raccordo con la scuola di provenienza
(ospedali dei centri urbani medio/piccoli).
Flessibilità organizzativa
Le situazioni che si presentano sono diverse e il modello organizzativo,
pertanto, non può essere unico né rigido e la sua concreta
realizzazione non può prescindere da un’intesa tra le autorità
sanitarie e quelle scolastiche. Appare perciò opportuno tracciare
solo alcune linee di indirizzo in ordine alle risorse umane
da destinarvi, anche nella nuova prospettiva aperta
dall’introduzione dell’organico funzionale di istituto
e dal conferimento agli Enti locali delle competenze in
materia di istruzione e del complesso dei “servizi alla
persona e alla comunità” (compresa la tutela della salute
e il diritto allo studio) con il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
I Provveditori agli Studi, nell’ambito delle disponibilità
di organico – su richiesta della competente Autorità sanitaria
e dei soggetti istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni)
– possono istituire il servizio scolastico all’interno delle
seguenti strutture sanitarie che, per la loro tipologia, fanno
presumere un consistente flusso di utenti: à Istituti di
ricovero e cura interamente pediatrici; à Reparti pediatrici
ad alta specializzazione dei Policlinici Universitari e degli
Istituti di ricerca scientifica.
La quota di organico da attribuire alla scuola in ospedale,
in relazione allo specifico modello organizzativo individuato
dal collegio dei docenti della scuola cui è affidato il servizio,
può essere articolata in base alle tipologie di utenza, alle
specificità degli alunni, ai flussi previsti, alle fasce orario
di erogazione del servizio.
Per quanto riguarda le risorse, la predisposizione
dell’accoglienza e le attività ricreative ed educative per
il livello prescolare sono affidate a docenti di scuola materna,
senza escludere ovviamente la possibilità che la struttura
sanitaria si avvalga, in aggiunta, anche di cooperative di
servizi per l’animazione e lo spettacolo, delle organizzazioni
del volontariato e delle associazioni dei genitori.
Per il livello elementare, vanno garantiti docenti che coprano
gli apprendimenti fondamentali, con la flessibilità oraria
prevista dalla legge n. 148 del 5-6-1990, per permettere al
maggior numero possibile di minori di fruire degli interventi
educativi-istruttivi.
Per la scuola media, in linea di massima si può ipotizzare una
consistenza organica di base di ore settimanali di docenza che
risultino multiple della consistenza oraria (18 ore) prevista
per la costituzione delle cattedre, ma comunque complessivamente
non inferiori a 54 ore settimanali, da articolare sia con cattedre
intere sia con quote orario inferiori all’orario di cattedra,
preferibilmente garantendo a tutti gli insegnamenti un minimo di
6 ore (per la necessità di una presenza non episodica dei docenti).
La predetta consistenza organica può essere ampliata in relazione
ai diversi flussi dell’utenza e sulla base di specifici progetti,
articolandola attraverso un modulo a classi (per il caso di prevalenti
ricoveri prolungati e/o ricorrenti) o attraverso un’apposita
rimodulazione dell’organico della scuola, garantendo comunque
il massimo possibile di stabilità ed evitando la dispersione
delle competenze professionali acquisite, pur nell’ambito
di un’ampia flessibilità gestionale.
A titolo esemplificativo, nelle realtà ove sia stata prescelta
un’articolazione a cattedre intere, può essere mutuato
– con le modifiche eventualmente ritenute opportune –
il modello organizzativo adottato di recente
(decreto ministeriale sugli organici) per le pluriclassi
delle “piccole isole”. In ogni caso – fatte salve le
competenze del capo di istituto – al collegio dei docenti
compete, tenuto conto anche delle specifiche professionalità
degli insegnanti, l’articolazione degli insegnamenti,
la programmazione dell’attività didattica e l’individuazione
delle modalità organizzative più idonee, che possono
eventualmente prevedere variazioni nel corso dell’anno scolastico
in relazione alle esperienze maturate ed alle verifiche dei risultati.
Il monte ore suindicato dovrebbe, pertanto, essere considerato
in modo flessibile, nel senso di poterlo articolare anche
attraverso la presenza di più docenti con orario inferiore a
quello di cattedra o di poterlo ampliare con altri docenti
della scuola – anche per piccoli spezzoni, eventualmente da
retribuire come ore eccedenti – in base alle specifiche
esigenze dell’utenza (es. necessità della presenza di docenti
di almeno due lingue straniere), previa adeguata valutazione
da parte del Provveditore agli Studi in sede di attribuzione
alla scuola delle risorse di organico.
Per i reparti con esperienze già in atto e laddove se ne faccia
motivata richiesta (documentata anche in base alla serie storica
delle degenze),
Il servizio scolastico può essere istituito anche in situazioni
in cui si preveda un più ridotto flusso dell’utenza, come ad esempio:
– Ospedali Regionali con reparto pediatrico non specializzato;
– Ospedali Regionali con presenze di alunni in reparti non pediatrici.
In tali casi le risorse professionali necessarie sono assegnate
mediante l’ampliamento dell’organico funzionale di un istituto
(per la scuola dell’obbligo) e con un nucleo di forza mobile
(task force) per la scuola superiore, da retribuire in
quest’ultimo caso come ore eccedenti.
I Provveditori agli Studi possono prevedere – nell’ambito
della gestione del Fondo provinciale di cui all’art. 71 C.C.N.L.
e a richiesta delle scuole – finanziamenti aggiuntivi per
interventi di tipo modulare, limitati nel tempo, costituenti
prestazioni eccedenti il normale orario di cattedra per i
docenti impegnati.
I Provveditori valuteranno l’opportunità di affidare ad un’unica
istituzione sia il coordinamento didattico che la gestione
amministrativa delle sezioni di scuola materna, di scuola
elementare e di scuola media, anche se dislocate presso presidî
ospedalieri diversi, nei casi in cui la realtà territoriale lo
renda possibile. Le modalità per l’acquisizione in organico dei
posti del personale docente e a.t.a. (collaboratori amministrativi),
anche ai fini delle operazioni di mobilità, saranno indicate
con le disposizioni che disciplineranno le dotazioni organiche
per l’anno scolastico 1999-2000.
Iscrizione degli alunni e rapporti con la scuola di provenienza
Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche
svolte nelle sedi ospedaliere senza particolari formalità, sulla
base della sola dichiarazione della classe frequentata resa da
uno dei genitori; la scuola ospedaliera si pone in rapporto
paritetico con la scuola di provenienza per lo scambio delle
informazioni sull’alunno degente, attraverso incontri diretti
– quando sia possibile – e comunque richiedendo copia della
scheda di valutazione ed ogni altro elemento utile
(programmazione didattica, argomenti svolti). Qualora l’alunno
abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola
in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato
che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.
Nel caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto
una durata prevalente, questa effettua lo scrutinio, previa intesa
con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di
valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe;
analogamente si procede quando l’alunno – ricoverato nel periodo
di svolgimento degli esami di licenza – debba sostenere in ospedale
le relative prove.
La formazione in servizio dei docenti
I Provveditori agli Studi hanno cura di inserire nei piani provinciali
di aggiornamento proposte di formazione in servizio dei docenti operanti
presso le strutture ospedaliere. Particolare attenzione deve essere posta
all’integrazione fra le iniziative proposte dalla scuola e le offerte
formative promosse autonomamente dalle strutture sanitarie, favorendo
momenti di formazione congiunta con gli operatori delle strutture
sanitarie.
Si tratta di fare in modo che sulla indispensabile competenza
professionale di base – curriculare e didattica – si innesti una
preparazione specifica centrata sulla conoscenza delle molteplici
e differenziate metodologie di intervento educativo consone alle
situazioni individuali e di renderle operative nella quotidiana
prassi didattica nonché sulle opportunità offerte alla didattica
dall’uso delle nuove tecnologie.
Rapporti con le Autorità Sanitarie e gli Enti Locali
E’ opportuno che i rapporti tra l’istituzione scolastica e quella
sanitaria siano regolati da accordi interistituzionali sia a livello
centrale che periferico (Direzione sanitaria, Provveditorato
agli Studi, scuola, eventualmente Ente locale competente),
che definiscano l’ambito di intervento ed i limiti di azione di
ciascuna istituzione e più precisamente:
– la costituzione di un comitato operativo misto per
l’organizzazione e la gestione, tra scuola e ospedale che permetta
lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle
due istituzioni, favorendo la predisposizione degli interventi
riabilitativi del minore degente anche al termine del ricovero
in ospedale;
– i reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;
– gli spazi messi a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche;
– gli arredi e le attrezzature necessari;
– gli orari in cui dovrà svolgersi – nel rispetto dell’interesse
del bambino degente – l’intervento scolastico;
– l’individuazione, nell’ambito del comitato, di un operatore sanitario
che sia referente per la scuola e di un operatore scolastico di
riferimento per la struttura sanitaria;
– la previsione di incontri periodici di verifica e di programmazione
tra gli operatori;
– la collaborazione del personale medico alla formazione ed
all’aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle
conoscenze mediche e psicologiche utili all’attività didattica;
– l’assunzione di adeguate informazioni e misure di carattere
profilattico a tutela sia dell’alunno malato che del personale docente;
– l’estensione della copertura assicurativa prevista per il
personale ospedaliero anche al personale scolastico che opera
nell’ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi
previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi etc.)
alle stesse condizioni;
– l’assunzione – da parte dell’Ente locale – degli oneri relativi
alle spese telefoniche ed ai canoni per l’utilizzo delle attrezzature
messe a disposizione per la teledidattica, eventualmente anche
attraverso un congruo contributo forfettario per dette spese –
se poste a carico della ASL competente;
– la possibilità di esercitare nella struttura ospedaliera le funzioni
amministrative connesse all’attività didattica;
– l’attivazione di adeguate forme di collaborazione tra il personale
docente e gli educatori che – alle dipendenze dell’Ente locale –
siano eventualmente presenti all’interno del presidio ospedaliero
e prestino il loro servizio in favore degli alunni;
– la validità temporale dell’intesa, nonché i tempi ed i modi per
il rinnovo e/o l’eventuale disdetta della stessa.
Nel richiamare ancora la forte valenza sociale della prestazione
del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere,
che coniuga due diritti costituzionali realmente garantiti –
quello della salute e quello dell’istruzione – si pregano i
Provveditori agli Studi di diramare la presente circolare a
tutte le istituzioni scolastiche dipendenti.
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