Non profit

Miniauto e patentino, novità per l’esame

Non sarà più necessario sostenere un esame scritto, ma possedere gli stessi requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente A (anche speciale)

di Antonietta Nembri

Volevo acquistare per mio suocero una miniauto che si può guidare senza patente. Una soluzione che mi sembra adatta a lui per potersi spostare senza dover dipendere da noi. Ho scoperto che deve comunque fare l?esame per il patentino dei ciclomotori. È vero? Vincenzo R. (email) Le miniauto, quelle piccole vetture che possono avere tre o quattro ruote e che spesso sono scelte da persone anziane o con disabilità per garantirsi un minimo di autonomia, ricadono sotto le normative che regolano i ciclomotori. In base al comma 1 ter dell?art 116 del Codice della strada «a decorrere dal 1° luglio 2005 l?obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida». In pratica fin dal 1° luglio 2004 i minorenni under 16 anni dovevano avere il certificato di idoneità, mentre dopo i 16 anni la patente A1. Dal 1° luglio scorso la regola doveva valere anche per i maggiorenni, ma con il decreto legge 115 del 30 giugno è stato modificato l?articolo 116 del Codice della strada che ha prorogato l?obbligo del patentino, solo per i maggiorenni, al prossimo 1° ottobre e, come osserva Carlo Giacobini della Uildm su www.handylex.org, «la novità più rilevante è che non sarà più necessario sostenere un esame scritto, ma sarà richiesto il possesso degli stessi requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente A (anche speciale)». Chi è affetto da disabilità o menomazioni deve poi rivolgersi alla Commissione medica dell?Asl.


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