Non profit

Matrimoni e leggi degli altri Paesi

Sempre più frequenti sono i casi di figli minori contesi tra genitori di diversa nazionalità. (di Barbara Ghiringhelli)

di Redazione

Il mio ex compagno, cittadino iraniano, vuole portare con sé in Iran nostro figlio, con il rischio di non poter più tornare in Italia in quanto, avendo avuto una condanna per spaccio di droga nel nostro Paese, vi è una norma di diritto iraniano che non consente ai propri cittadini che hanno commesso reati all?estero, qualora ritornino in Iran, di espatriare. Ho bisogno di trovare la fonte giuridica di detta norma per giustificare la mia richiesta di divieto di espatrio di mio figlio al giudice tutelare italiano, che temo possa rigettarla. Giovanna (email) Il consiglio che posso darle è quello di scrivere al consolato della Repubblica islamica dell?Iran. Una richiesta ufficiale le darà la possibilità di avere un documento di risposta ufficiale; so peraltro che in queste situazioni si incontra la disponibilità e la collaborazione del consolato iraniano stesso. Il mio consiglio nasce anche dal fatto che la norma alla quale lei si riferisce nella sua applicazione riconosce delle differenze sulla base del tipo di reato e del tipo di condanna. Viene valutato l?atto compiuto e la durata breve o lunga della condanna. Posso comunque già dirle che lo spaccio di droga rientra, per l?Iran, tra i ?reati gravi?. Non so da dove ha inviato l?email per cui le lascio questi riferimenti: Consolato generale della Repubblica islamica dell?Iran, piazza Diaz 6, Milano, tel. 02.860646, fax 02.72001169; Consolato della Repubblica islamica dell?Iran, tel. 06.86214478, via Nomentana 361, Roma; Ambasciata della Repubblica islamica dell?Iran, via Nomentana, 361/363, Roma, tel. 06.86328485, fax 06.86328492. La sua lettera mi porta a soffermare l?attenzione su un altro aspetto che a volte viene erroneamente trascurato quando si tratta di famiglie binazionali: si tratta della differenza che è possibile riscontrare tra ?legami familiari di fatto esistenti? e ?legami familiari riconosciuti? dagli ordinamenti giuridici di ciascun Paese e quindi tutelati. La necessità di tale precisazione la ritrovo leggendo la sua lettera nella quale lei fa riferimento al padre di suo figlio come all?ex compagno e non all?ex marito. Non potendo quindi dare per scontato che il vostro legame sia stato ufficializzato attraverso un matrimonio, mi sembra corretto ricordarle che il matrimonio di iraniani, anche se solo uno dei due coniugi è iraniano , celebrato all?estero, è riconosciuto valido in Iran solo se sono state osservate le leggi iraniane e come leggi iraniane vanno intese quelle religiose e che il legame tra padre e figlio in Iran, in termini di diritti, doveri, legame giuridico, cambia se la nascita non solo è naturale, ma legittima e ?legittima? lo è solo nel caso in cui l?uomo risulti essere sposato. Purtroppo, l?estrema difficoltà che si incontra quando si devono garantire i diritti dei figli di coppie binazionali, soprattutto nelle situazioni in cui i riferimenti giuridici dei genitori sono profondamente diversi, richiede di non trascurare alcun aspetto e di raccogliere tutte le indicazioni opportune rispetto alla situazione in entrambi i Paesi di riferimento che nel suo caso sono l?Italia, ma anche l?Iran. Barbara Ghiringhelli

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