Famiglia

Maternità: tutele ad hoc alle neomamme

Le lavoratrici dipendenti hanno diritto a percepire l'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione dal lavoro (di Paola Franzin).

di Redazione

L?assistente sociale dell?ospedale dove ho partorito mi ha detto che, per la nascita di mia figlia, posso richiedere sia l?assegno del Comune sia quello erogato dall?Inps, in quanto il mio reddito (che per il 2002 è pari a 9.812,68 euro), non supera i 25.822,68 euro. Mi sono rivolta a un patronato per inoltrare le domande, ma mi hanno comunicato che, come lavoratrice dipendente, non ho diritto a nessuna delle due prestazioni, anche se mio marito è disoccupato. La nostra famiglia ha difficoltà economiche: perché non dovremmo aver diritto alle indennità?

Lettera firmata

Le due prestazioni richiamate dalla lettrice rappresentano una tutela economica minima (di base) per le mamme in occasione della nascita di un figlio. Si deve però ricordare che le lavoratrici dipendenti, per legge, hanno diritto a percepire un trattamento economico, la cosiddetta ?indennità di maternità?, per tutto il periodo di astensione dal lavoro per congedo di maternità. Pertanto, il fatto di essere una lavoratrice dipendente, come nel suo caso, impedisce spesso il riconoscimento del diritto alle suddette prestazioni (l?assegno del Comune e quello erogato dall?Inps), in quanto, normalmente, l?importo dell?indennità percepita durante l?intero periodo di congedo di maternità supera quello degli assegni (pari, per il 2003, a 1.357,80 euro per l?assegno del Comune e a 1.671,76 euro per l?assegno di Stato). Nel caso contrario, la mamma ha diritto solo all?eventuale differenza. In ogni caso, le due provvidenze non sono cumulabili tra loro e il diritto viene riconosciuto sulla base del possesso di due diversi requisiti: per l?assegno del Comune, un valore dell?Indicatore della situazione economica (Ise) che non superi l?importo di 28.308,42 euro (per una famiglia di tre componenti); per l?assegno dell?Inps, il caso più frequente è il possesso di almeno tre mesi di contribuzione, nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti il parto. Per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, e per valutare se, nel suo caso, sussista il diritto a uno dei due assegni, la invitiamo a rivolgersi presso la più vicina sede del patronato Inas della Cisl: potrà trovare tutti gli indirizzi sull?elenco telefonico o sul nostro sito internet INAS si presenta

Paola Franzin


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