Non profit

MATERIA FISCALE: Pubblicita’ e affissioni Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili. Quesito.

di Redazione

Risoluzione 41 del 16.03.99 MATERIA FISCALE: Pubblicita’ e affissioni Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili. Quesito.

Con la nota in riferimento e’ stato formulato un quesito inteso a

conoscere quale sia il trattamento da riservare ai fini dell’imposta di

pubblicita’ alle locandine che pubblicizzano una gara di slalom gigante, il

Trofeo Val di Fiemme, per persone disabili. Detta manifestazione, abbinata

alla lotteria Nazionale di Agnano, e’ organizzata dalla “SportABILI ONLUS”,

associazione non profit costituita al fine di aiutare le persone con

disabilita’ motoria, sensoriale ed intellettiva ad entrare nel mondo dello

sport.

Le locandine recano altresi’ l’indicazione, compresa in una superficie

inferiore ai 300 centimetri quadrati, dei soggetti che sponsorizzano

l’iniziativa e vengono esposte presso le rivendite dei biglietti con lo scopo

di incentivarne la vendita e di promuovere al contempo l’iniziativa a favore

dei disabili.

Si chiede inoltre di conoscere quale debba essere il trattamento per

un pieghevole che presenta le stesse caratteristiche delle locandine, che

sara’ oggetto di distribuzione rivolta alle singole persone.

In proposito, si precisa che le locandine in questione, a causa delle

caratteristiche che presentano, non possono essere assoggettate al pagamento

dell’imposta comunale sulla pubblicita’.

Infatti, va osservato che nel caso di specie nello stesso mezzo si

trovano racchiusi tre distinti messaggi. Il primo, relativo alla

manifestazione realizzata dall’associazione non profit a favore dei disabili,

di per se, e’ fuori dal campo di applicazione del tributo, per mancanza del

presupposto impositivo, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993,

n. 507. Il secondo, relativo alla promozione di una lotteria nazionale, il cui

esercizio e’ affidato in via esclusiva all’amministrazione statale, risulta

essere esente dal tributo a norma dell’art. 17, comma 1, lettera g) del D.Lgs.

n. 507 del 1993. Il terzo messaggio, peraltro sostanzialmente irrilevante a

fini pubblicitari per la prevalenza degli altri, e’ fuori dal campo di

applicazione del tributo, a norma dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del

1993, per avere una superficie complessiva inferiore a 300 centimetri

quadrati. Tale ultimo messaggio, del resto non sarebbe assoggettato ad

imposizione neanche nell’ipotesi che fosse un autonomo mezzo pubblicitario.

Va pure rilevata l’ulteriore circostanza che dette locandine vengono

esposte presso le rivendite dei biglietti delle lotterie e pertanto ad esse

puo’ essere riconosciuta l’esenzione dall’imposta sulla pubblicita’, a norma

dell’art. 17, comma 1, lettera a), in quanto l’esposizione avviene all’interno

dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione dei servizi, e la

pubblicita’ si riferisce all’attivita’ negli stessi esercitata; alle medesime

conclusioni si arriva a norma dell’art. 17, comma 1, lettera b) ove le

locandine si trovino esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di detti

locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita.

Relativamente, infine, ai pieghevoli che ripetono gli stessi contenuti

delle locandine, si precisa che, per essere distribuiti all’interno dei locali

di vendita dei biglietti delle lotterie, sono esclusi dal campo di

applicazione del tributo, poiche’ la diffusione dei messaggi pubblicitari

effettuata per mezzo di volantini acquista rilevanza, ai fini dell’imposta in

oggetto, solo se effettuata attraverso veicoli o persone, a cio’

specificatamente adibite, circolanti in luoghi pubblici, ai sensi del comma 4

dell’art. 15 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

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