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MATERIA FISCALE: Irpeg Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legisla
di Redazione
Circolare 127 del 19.05.98 MATERIA FISCALE: Irpeg Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti
da parte di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle
seguenti questioni relative all’applicazione del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460:
1) necessita’ di produrre, da parte di tali enti, il modello di comunicazione
previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
2) necessita’ di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione
la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o
l’acronimo “ONLUS”.
Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che
nelle istruzioni al modello di comunicazione delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale, approvato con decreto del Ministro delle
Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
gennaio 1998, n. 17, e’ stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la
comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 i
seguenti enti considerati “in ogni caso” ONLUS dall’art. 10, comma 8
dell’anzidetto decreto legislativo:
– le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
– le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49;
– le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni.
Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene
che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le
cooperative sociali sopra citate, in quanto considerate “in ogni caso”
Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale ai sensi dell’art. 10, comma
8, del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, non sono tenute ad
adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato
art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la
prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso
nella denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’
sociale” o dell’acronimo “ONLUS.
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