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MATERIA FISCALE: Irpeg Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legisla

di Redazione

Circolare 127 del 19.05.98 MATERIA FISCALE: Irpeg Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti

da parte di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,

n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome

ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, di organizzazioni non governative

riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle

seguenti questioni relative all’applicazione del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460:

1) necessita’ di produrre, da parte di tali enti, il modello di comunicazione

previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

2) necessita’ di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione

la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o

l’acronimo “ONLUS”.

Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che

nelle istruzioni al modello di comunicazione delle organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale, approvato con decreto del Ministro delle

Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22

gennaio 1998, n. 17, e’ stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la

comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 i

seguenti enti considerati “in ogni caso” ONLUS dall’art. 10, comma 8

dell’anzidetto decreto legislativo:

– le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;

– le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge

26 febbraio 1987, n. 49;

– le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte

nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, e successive modificazioni.

Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene

che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le

cooperative sociali sopra citate, in quanto considerate “in ogni caso”

Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale ai sensi dell’art. 10, comma

8, del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, non sono tenute ad

adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato

art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la

prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso

nella denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilita’

sociale” o dell’acronimo “ONLUS.

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