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MATERIA FISCALE: Irpeg OGGETTO Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. – Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale – (O.N.L.U.S.).
di Redazione
Circolare 168 del 26.06.98 MATERIA FISCALE: Irpeg OGGETTO Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. – Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale – (O.N.L.U.S.).
PREMESSA
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
1.2 Vincoli statutari
1.3 Settori di attivita’
1.4 Finalita’ di solidarieta’ sociale
1.5 Attivita’ connesse
1.6 Finalita’ non lucrative
1.7 Obbligatorieta’ del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1,
lett. g)
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale”
o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita’
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11
2.1 Termini di presentazione
2.2 Effetti della comunicazione
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto
2.5 Modello di comunicazione
2.6 Sanzioni
3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
3.1 Attivita’ istituzionali e attivita’ connesse
3.2 Altri redditi
3.3 Societa’ cooperative
3.4 Ritenute alla fonte
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non
commerciali, anche non residenti, societa’ ed enti commerciali non
residenti
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa’
4.3 Erogazioni liberali in natura
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni
di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative
sociali
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo
7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e
dalla relativa imposta sostitutiva
7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
8. SCRITTURE CONTABILI
9. SANZIONI E RESPONSABILITA’ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI
DELLE ONLUS
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
PREMESSA
Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i
chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita’ di interpretazione da
parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il
riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute
nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per
l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilita’ sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del
medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla
delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base
dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al
medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662 del 1996.
Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
si precisa innanzitutto che le stesse – individuate sulla base di criteri di
qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali – costituiscono
un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali,
destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui
redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonche’ di
ulteriori specifici tributi.
Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale integrano e modificano le vigenti leggi
d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei
requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema
tributario.
Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n.460
del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
1.1 Tipologie di enti
L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare
i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, ha delimitato l’ambito dei
soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente
gli enti ai quali non e’ concesso assumere la qualifica di organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale.
In particolare la citata disposizione alla lett.a) esclude dall’ambito
dei soggetti qualificabili come ONLUS “gli enti pubblici e le societa’
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e
le associazioni di categoria”.
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996,
il decreto legislativo n.460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua
positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS,
stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative
di utilita’ sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le societa’ cooperative e gli altri enti di carattere privato
con o senza personalita’ giuridica”.
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del
1997 dispone che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui
alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di
categoria”.
Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che
possono assumere la qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono
espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative
di utilita’ sociale gli enti pubblici.
Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca
espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS,
mentre lascia ampia facolta’ di scelta nella individuazione della forma
giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita’ fra le organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale.
Si puo’ in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non
lucrativa di utilita’ sociale sono i seguenti:
– associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
– comitati;
– fondazioni;
– societa’ cooperative;
– altri enti di carattere privato, con o senza personalita’ giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto,
non possono assumere la qualifica di ONLUS.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i
seguenti:
– enti pubblici;
– societa’ commerciali, diverse da quelle cooperative;
– enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218;
– partiti e movimenti politici;
– organizzazioni sindacali;
– associazioni di datori di lavoro;
– associazioni di categoria.
Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, indicati nel comma 1
art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997, non consentono di ricomprendere
in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, cio’ anche in assenza di
un’espressa esclusione normativa in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto
legislativo n.460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad
istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi
nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli organi
amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle societa’ per azioni), non possono che riferirsi
esclusivamente ad enti residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile
il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 10 del decreto
legislativo in esame (es. esclusivita’ dell’attivita’ nei settori art. 10,
comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati
fra le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale devono redigere lo
statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale
qualifica.
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il
contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono
espressamente prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono
qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli:
“a) lo svolgimento di attivita’ in uno o piu’ dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione
dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita’,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalita’ da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale;
c) il divieto di svolgere attivita’ diverse da quelle menzionate alla lettera
a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative
volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.”.
E’ del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale costituiscono vincoli ai
quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.
1.3 Settori di attivita’
L’art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997
delimita i settori di attivita’ in cui possono operare le organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale.
L’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460
del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attivita’ al di fuori di quelle
espressamente elencate, ad eccezione delle attivita’ ad esse direttamente
connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di
attivita’ – riportati nel paragrafo precedente – in cui le ONLUS possono
impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attivita’ alle quali il legislatore delegato
riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa
indicazione al riguardo contenuta nell’art. 3, comma 189, lett.a) della legge
delega n.662 del 1996.
Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attivita’ consentito
alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1,
lett.a), del decreto legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le
precisazioni fornite nel paragrafo seguente.
1.4 Finalita’ di solidarieta’ sociale
L’art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997
stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalita’ di
solidarieta’ sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di
solidarieta’ sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione
solidaristica delle attivita’ proprie di ciascun settore indicato nell’art.
10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:
“2. Si intende che vengono perseguite finalita’ di solidarieta’
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attivita’ statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura
e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti
di soci, associati o partecipanti, nonche’ degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
“3. Le finalita’ di solidarieta’ sociale s’intendono realizzate anche
quando tra i beneficiari delle attivita’ statutarie dell’organizzazione vi
siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di
svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.”.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:
“4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attivita’, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita’ da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, nonche’ le attivita’ di promozione della cultura e
dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato.”.
In sostanza i settori di attivita’ elencati art. 10, comma 1, lett.a),
del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono distinti ai fini
dell’individuazione delle finalita’ di solidarieta’ sociale in due categorie:
1) settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sono correlate alle
condizioni dei destinatari;
2) settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sociale si considerano
immanenti, per espressa previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sono correlate alla
condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
. assistenza sanitaria;
. istruzione;
. formazione;
. sport dilettantistico;
. promozione della cultura e dell’arte;
. tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che
negli anzidetti settori vengono perseguite finalita’ solidaristiche solo
qualora l’attivita’ ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a
soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette
ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti di collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attivita’ non
devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS,
ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne
facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini
entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi
ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio
fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come
solidaristica l’attivita’ dell’ente, possono essere beneficiari delle
attivita’ istituzionali dell’organizzazione.
Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un
giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni
di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente
invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio
economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio
nei seguenti casi:
– disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
temporanee;
– tossico-dipendenti;
– alcolisti;
– indigenti;
– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
– minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
– profughi;
– immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione
normativa, le finalita’ di solidarieta’ sociale
Si tratta di settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sociale
si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di
svantaggio dei destinatari dell’attivita’. Come precisato dal comma 4 art. 10
del decreto legislativo n.460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a
finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’ statutarie istituzionali
svolte nei seguenti settori:
– attivita’ di assistenza sociale e socio-sanitaria;
– beneficenza;
– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n.1409;
– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione
dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
– attivita’ di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono
riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello
Stato;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad universita’, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita’ da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
Il fine solidaristico e’ considerato immanente per alcune attivita’,
come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la
condizione di svantaggio dei destinatari e’ presupposto essenziale
dell’attivita’ stessa, senza necessita’ di ulteriori precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca
scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a
beneficio non di singole persone ma della collettivita’ diffusa.
Promozione della cultura e dell’arte
L’attivita’ di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione
del tutto peculiare tra le varie attivita’ previste art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attivita’
tra quelle per le quali la finalita’ di solidarieta’ sociale e’ correlata
alla condizione dei destinatari.
In via generale l’attivita’ di promozione della cultura e dell’arte fa
parte quindi della prima categoria di settori di attivita’, di cui si e’ in
precedenza trattato, per i quali e’ necessario che l’attivita’ sia diretta ad
arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettivita’ estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attivita’
per le quali le finalita’ di solidarieta’ sociale sono considerate inerenti
senza necessita’ di verificare la qualita’ dei soggetti beneficiari,
ricomprende tra queste anche le attivita’ di promozione della cultura e
dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti
economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto
economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con
esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a
quelle attivita’ per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio
dei destinatari, e’ riconosciuto un apporto economico da parte
dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione
centrale dello Stato e’ “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire
della normativa ONLUS.
Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli
Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che
potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i
destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni
Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, “Norme per l’erogazione di contributi statali
alle Istituzioni Culturali”.
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival – Fond. Ravenna
Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 – “Societa’ di cultura la Biennale di
Venezia”.
Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce
che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al
contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita
tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali,
ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio
1997-1999, e’ stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e
Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in
esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle
amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui
trattasi.
Attivita’ di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attivita’ di ricerca scientifica,
art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997, rinvia ad
apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalita’
in cui l’attivita’ di ricerca scientifica potra’ essere svolta da parte di
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale. Cio’ comporta che non tutta
l’attivita’ di ricerca scientifica puo’ consentire il riconoscimento della
qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad universita’, enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita’ che devono essere
stabilite da norme regolamentari.
1.5 Attivita’ connesse
L’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997
vieta alle ONLUS di svolgere attivita’ diverse da quelle istituzionali nei
settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste
direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente
nozione di attivita’ direttamente connesse:
“Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attivita’ statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche’ le
attivita’ accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse”.
La norma riconduce in sostanza le attivita’ connesse a due tipologie
fondamentali:
1) attivita’ analoghe a quelli istituzionali;
2) attivita’ accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.
1) Attivita’ analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori
dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili.
Si e’ precisato nel paragrafo precedente che nei settori
dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le finalita’
di solidarieta’ sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relativi alle attivita’ statutarie sono dirette alle
persone svantaggiate o ai componenti le collettivita’ estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attivita’ direttamente connesse le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita’
statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle
anzidette condizioni, sempreche’ vengano rispettati le condizioni e i limiti
stabiliti dalla norma, in seguito specificati.
2) Attivita’ accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.
Questo secondo gruppo di attivita’ comprende le attivita’ direttamente
connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati
nell’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.
Sono attivita’ strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale,
a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei
botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico
valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
E’ da considerare attivita’ accessoria per natura, in quanto
integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale
specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per
il perseguimento delle proprie finalita’ solidaristiche.
Le attivita’ direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe
le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa
del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per il “reperimento di fondi
necessari per finanziare le attivita’ istituzionali” dell’organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta’ per natura o di
attivita’ integrative comporta che l’attivita’ di reperimento dei fondi non
puo’ costituire un’autonoma attivita’, ma deve svolgersi nel contesto
dell’attivita’ istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima.
Condizioni e limiti per l’esercizio delle attivita’ connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto
legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere fra
l’attivita’ istituzionale, che deve restare l’attivita’ principale, e le
attivita’ connesse.
La norma dispone che “l’esercizio delle attivita’ connesse e’
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno
dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non
superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”.
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita’ direttamente
connesse a quelle istituzionali sempreche’ siano rispettate le seguenti
condizioni:
1) le attivita’ direttamente connesse non siano prevalenti rispetto
all’attivita’ istituzionale;
2) i proventi delle attivita’ direttamente connesse non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell’organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del
1997, affermare il carattere non prevalente delle attivita’ connesse “e’ di
fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura
operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere,
all’opposto, in via esclusiva o principale attivita’ “connesse””.
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una
pluralita’ di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attivita’
istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli
investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle
prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun
periodo d’imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attivita’ statutaria
relativa ad uno specifico settore ed attivita’ connessa all’attivita’
istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza e’ autonomo rispetto
all’ulteriore criterio indicato al punto 2), che prende in esame i proventi
delle attivita’ direttamente connesse in rapporto alle spese complessive
dell’organizzazione.
1.6 Finalita’ non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione (Art. 10, comma 1, lett. d)
Il divieto e’ analogo a quello imposto a particolari tipologie di
associazioni dall’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e dall’art. 4,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (v.
Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale e’ prevista
l’ulteriore possibilita’ di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre
ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari
per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa che e’ consentita la
destinazione del tre per cento degli utili ai fondi mutualistici da parte
delle societa’ cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio
1992, n.59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua
particolari fattispecie che costituiscono “in ogni caso indiretta
distribuzione di utili o avanzi di gestione” ed assumono pertanto valore di
presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 e’
il seguente:
“6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi
di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o
ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonche’ alle societa’ da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu’
favorevoli in ragione della loro qualita’. Sono fatti salvi, nel caso delle
attivita’ svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del
comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle societa’ per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di
lavoro per le medesime qualifiche”.
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni
economiche piu’ favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione
della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano l’organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi sono relative alle attivita’ statutarie proprie dei
settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purche’ i vantaggi
accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico
e valore economico modico.
E’ altresi’ vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche,
corrispettivi superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati. Si
ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai
consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle
tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell’art. 10 in esame impone, inoltre, di
non corrispondere ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il
presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima
degli interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli
istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi non possono
essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
E’, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del
20 per cento a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime
qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1,
lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle connesse.
L’obbligo e’ assolto anche con la costituzione di riserve vincolate
agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10,
comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di
devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale o a fini di pubblica utilita’.
La devoluzione del patrimonio sara’ posta in essere sotto il controllo
dell’istituendo organismo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n.662.
E’ fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale
quella prevista per le societa’ cooperative dall’art. 11 della legge n.59 del
1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della
destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente. A tale conclusione
si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento
intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come
ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime
fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalita’ estranee a quelle di
utilita’ sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale
ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di
gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del
patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovra’
devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilita’
sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito il menzionato organismo di
controllo.
1.7 Obbligatorieta’ del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1,
lett.g)
E’ imposto alle ONLUS l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460
del 1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all’art. 25
dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo
relativo alle scritture contabili.
E’ appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle
sociali, restano assoggettate alla normativa civilistica in materia nonche’
agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le societa’ ed enti
commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
E’ imposto alle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale la
presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni
forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione
per gli associati o partecipanti maggiori di eta’ del diritto di voto al fine
di consentire il controllo piu’ ampio possibile da parte dei soggetti
interessati sull’attivita’ dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento
e sul rispetto degli obblighi di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa
previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.460 del 1997 nei
confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Per quanto riguarda le modalita’ di espressione del voto si richiamano
i chiarimenti forniti con circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente
all’analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari di
uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede e’ stata esclusa la possibilita’ di
esprimere il voto per corrispondenza, mentre e’ stato precisato “che per le
organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della
pratica impossibilita’ di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci
alla vita dell’associazione nonche’ del principio di democrazia
rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e’
consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega da
conferire ad altri associati”.
1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o
dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita’ e a
tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione “Organizzazione non
lucrativa di utilita’ sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
L’art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che
non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
Si segnala che l’art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta
a soggetti diversi dalle ONLUS l’uso della locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS” e di ogni altra analoga
parola o locuzione, anche in lingua straniera.
Una specifica sanzione e’ prescritta per l’abuso della denominazione
di organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale dall’art. 28, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997, come si precisa nel
paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita’ dei rappresentanti legali
e degli amministratori.
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che:
“Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalita’, gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e
n.381 del 1991”.
La norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189,
lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come
ONLUS dei seguenti soggetti:
– organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266,
iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
– organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n.49;
– cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella
“sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni.
Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 e’ stato chiarito che
l’automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta
che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi
alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460
del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso
comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “organizzazione
non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997
evidenzia in proposito che dall’estensione automatica della “soggettivita’
fiscale ONLUS” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche
delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 “senza
necessita’ di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e
funzionale, ne’ di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per
la generalita’ delle ONLUS”.
La disposizione in commento da’ attuazione altresi’ al disposto del
comma 188 dell’art. 3 della legge n.662 del 1996 secondo il quale “sono fatte
salve le disposizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49”.
Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior
favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del
destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa,
cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo oggetto di
agevolazioni.
In sostanza l’ente puo’ scegliere se applicare la normativa relativa
alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge
n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991), ponderando la
convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta puo’
essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una
alternativita’ tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa
fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica
normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi
speciali.
La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior
favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si
rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni in materia di
I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita’
L’art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede:
“Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita’ assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS
limitatamente all’esercizio delle attivita’ elencate alla lettera a) del comma
1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1,
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attivita’ siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
introdotto dall’articolo 25, comma 1”.
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c),
comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale e’ vietato alle ONLUS di
svolgere attivita’ diverse da quelle relative agli undici settori
tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo.
Gli enti ai quali e’ consentito derogare all’anzidetto principio sono
i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all’art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui
finalita’ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Gli enti sopra elencati hanno facolta’ di svolgere anche attivita’ non
riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1,
lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come ONLUS
solo parzialmente cioe’ limitatamente alle attivita’ svolte nell’esclusivo
perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale nei settori espressamente
indicati nell’anzidetta disposizione.
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