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MATERIA FISCALE: Irpeg OGGETTO Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. – Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale – (O.N.L.U.S.).

di Redazione

Circolare 168 del 26.06.98 MATERIA FISCALE: Irpeg OGGETTO Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. – Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale – (O.N.L.U.S.).

PREMESSA

1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS

1.1 Tipologie di enti

1.2 Vincoli statutari

1.3 Settori di attivita’

1.4 Finalita’ di solidarieta’ sociale

1.5 Attivita’ connesse

1.6 Finalita’ non lucrative

1.7 Obbligatorieta’ del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1,

lett. g)

1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)

1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale”

o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)

1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS

1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita’

1.12 ONLUS ed enti non commerciali

2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11

2.1 Termini di presentazione

2.2 Effetti della comunicazione

2.3 Decorrenza del regime agevolativo

2.4 Adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto

2.5 Modello di comunicazione

2.6 Sanzioni

3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

3.1 Attivita’ istituzionali e attivita’ connesse

3.2 Altri redditi

3.3 Societa’ cooperative

3.4 Ritenute alla fonte

4. EROGAZIONI LIBERALI

4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non

commerciali, anche non residenti, societa’ ed enti commerciali non

residenti

4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa’

4.3 Erogazioni liberali in natura

5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

5.1 Esclusioni ed esenzioni

5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni

di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative

sociali

6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.

7. ALTRE AGEVOLAZIONI

7.1 Esenzioni dall’imposta di bollo

7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

7.3 Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni

7.4 Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e

dalla relativa imposta sostitutiva

7.5 Esenzioni in materia di tributi locali

7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro

7.7 Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli

7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

8. SCRITTURE CONTABILI

9. SANZIONI E RESPONSABILITA’ DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI

DELLE ONLUS

10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

PREMESSA

Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i

chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita’ di interpretazione da

parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il

riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute

nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per

l’applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative

di utilita’ sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del

medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla

delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662.

Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base

dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al

medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662 del 1996.

Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale

si precisa innanzitutto che le stesse – individuate sulla base di criteri di

qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali – costituiscono

un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali,

destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui

redditi, d’imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonche’ di

ulteriori specifici tributi.

Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale integrano e modificano le vigenti leggi

d’imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei

requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema

tributario.

Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n.460

del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle

imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS

1.1 Tipologie di enti

L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare

i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle

organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, ha delimitato l’ambito dei

soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente

gli enti ai quali non e’ concesso assumere la qualifica di organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale.

In particolare la citata disposizione alla lett.a) esclude dall’ambito

dei soggetti qualificabili come ONLUS “gli enti pubblici e le societa’

commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti

politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e

le associazioni di categoria”.

In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996,

il decreto legislativo n.460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua

positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS,

stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative

di utilita’ sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati,

le fondazioni, le societa’ cooperative e gli altri enti di carattere privato

con o senza personalita’ giuridica”.

Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del

1997 dispone che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le

societa’ commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui

alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le

organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di

categoria”.

Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che

possono assumere la qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono

espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative

di utilita’ sociale gli enti pubblici.

Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca

espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS,

mentre lascia ampia facolta’ di scelta nella individuazione della forma

giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita’ fra le organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale.

Si puo’ in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.

Soggetti ammessi

I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non

lucrativa di utilita’ sociale sono i seguenti:

– associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;

– comitati;

– fondazioni;

– societa’ cooperative;

– altri enti di carattere privato, con o senza personalita’ giuridica.

La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto,

non possono assumere la qualifica di ONLUS.

Soggetti esclusi

I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i

seguenti:

– enti pubblici;

– societa’ commerciali, diverse da quelle cooperative;

– enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218;

– partiti e movimenti politici;

– organizzazioni sindacali;

– associazioni di datori di lavoro;

– associazioni di categoria.

Enti non residenti

I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito

delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, indicati nel comma 1

art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997, non consentono di ricomprendere

in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, cio’ anche in assenza di

un’espressa esclusione normativa in tal senso.

Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto

legislativo n.460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad

istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata

autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi

nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli organi

amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e

dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,

n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del

collegio sindacale delle societa’ per azioni), non possono che riferirsi

esclusivamente ad enti residenti.

Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile

il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 10 del decreto

legislativo in esame (es. esclusivita’ dell’attivita’ nei settori art. 10,

comma 1, lett.a).

1.2 Vincoli statutari

Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati

fra le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale devono redigere lo

statuto o l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della

scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale

qualifica.

L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il

contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono

espressamente prevedere.

Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono

qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli:

“a) lo svolgimento di attivita’ in uno o piu’ dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le

biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione

dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei

rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell’arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta

direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita’,

enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in

ambiti e secondo modalita’ da definire con apposito regolamento

governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400;

b) l’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale;

c) il divieto di svolgere attivita’ diverse da quelle menzionate alla lettera

a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura;

e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse;

f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di

utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di

controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,

n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative

volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo

espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di

voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti

e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o

comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non

lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.”.

E’ del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle

organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale costituiscono vincoli ai

quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.

1.3 Settori di attivita’

L’art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997

delimita i settori di attivita’ in cui possono operare le organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale.

L’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460

del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attivita’ al di fuori di quelle

espressamente elencate, ad eccezione delle attivita’ ad esse direttamente

connesse.

La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di

attivita’ – riportati nel paragrafo precedente – in cui le ONLUS possono

impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.

In sostanza, si tratta di attivita’ alle quali il legislatore delegato

riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa

indicazione al riguardo contenuta nell’art. 3, comma 189, lett.a) della legge

delega n.662 del 1996.

Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di attivita’ consentito

alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1,

lett.a), del decreto legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le

precisazioni fornite nel paragrafo seguente.

1.4 Finalita’ di solidarieta’ sociale

L’art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997

stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalita’ di

solidarieta’ sociale.

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di

solidarieta’ sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione

solidaristica delle attivita’ proprie di ciascun settore indicato nell’art.

10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997.

In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:

“2. Si intende che vengono perseguite finalita’ di solidarieta’

sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle

attivita’ statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,

della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura

e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti

di soci, associati o partecipanti, nonche’ degli altri soggetti indicati alla

lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

“3. Le finalita’ di solidarieta’ sociale s’intendono realizzate anche

quando tra i beneficiari delle attivita’ statutarie dell’organizzazione vi

siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati

alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di

svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.”.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:

“4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si

considerano comunque inerenti a finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’

statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e

socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione

delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,

n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione

della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attivita’, esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta

direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita’ da definire con

apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge

23 agosto 1988, n.400, nonche’ le attivita’ di promozione della cultura e

dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte

dell’amministrazione centrale dello Stato.”.

In sostanza i settori di attivita’ elencati art. 10, comma 1, lett.a),

del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono distinti ai fini

dell’individuazione delle finalita’ di solidarieta’ sociale in due categorie:

1) settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sono correlate alle

condizioni dei destinatari;

2) settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sociale si considerano

immanenti, per espressa previsione normativa.

1) Settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sono correlate alla

condizione dei destinatari.

Tali settori sono i seguenti:

. assistenza sanitaria;

. istruzione;

. formazione;

. sport dilettantistico;

. promozione della cultura e dell’arte;

. tutela dei diritti civili.

Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che

negli anzidetti settori vengono perseguite finalita’ solidaristiche solo

qualora l’attivita’ ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a

soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette

ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari;

b) componenti di collettivita’ estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attivita’ non

devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS,

ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di

controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne

facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini

entro il secondo grado.

Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi

ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio

fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come

solidaristica l’attivita’ dell’ente, possono essere beneficiari delle

attivita’ istituzionali dell’organizzazione.

Nozione di persone svantaggiate

La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un

giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni

di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente

invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio

economico-familiare o di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio

nei seguenti casi:

– disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non

temporanee;

– tossico-dipendenti;

– alcolisti;

– indigenti;

– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

– minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;

– profughi;

– immigrati non abbienti.

2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione

normativa, le finalita’ di solidarieta’ sociale

Si tratta di settori per i quali le finalita’ di solidarieta’ sociale

si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di

svantaggio dei destinatari dell’attivita’. Come precisato dal comma 4 art. 10

del decreto legislativo n.460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a

finalita’ di solidarieta’ sociale le attivita’ statutarie istituzionali

svolte nei seguenti settori:

– attivita’ di assistenza sociale e socio-sanitaria;

– beneficenza;

– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le

biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

settembre 1963, n.1409;

– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione

dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei

rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

– attivita’ di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono

riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello

Stato;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da

fondazioni ovvero da esse affidata ad universita’, enti di ricerca ed altre

fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita’ da

definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Il fine solidaristico e’ considerato immanente per alcune attivita’,

come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la

condizione di svantaggio dei destinatari e’ presupposto essenziale

dell’attivita’ stessa, senza necessita’ di ulteriori precisazioni normative.

Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio

storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca

scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a

beneficio non di singole persone ma della collettivita’ diffusa.

Promozione della cultura e dell’arte

L’attivita’ di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione

del tutto peculiare tra le varie attivita’ previste art. 10 del decreto

legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attivita’

tra quelle per le quali la finalita’ di solidarieta’ sociale e’ correlata

alla condizione dei destinatari.

In via generale l’attivita’ di promozione della cultura e dell’arte fa

parte quindi della prima categoria di settori di attivita’, di cui si e’ in

precedenza trattato, per i quali e’ necessario che l’attivita’ sia diretta ad

arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettivita’ estere,

limitatamente agli aiuti umanitari.

Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attivita’

per le quali le finalita’ di solidarieta’ sociale sono considerate inerenti

senza necessita’ di verificare la qualita’ dei soggetti beneficiari,

ricomprende tra queste anche le attivita’ di promozione della cultura e

dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti

economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.

Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto

economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con

esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.

Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a

quelle attivita’ per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio

dei destinatari, e’ riconosciuto un apporto economico da parte

dell’amministrazione centrale dello Stato.

Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione

centrale dello Stato e’ “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire

della normativa ONLUS.

Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli

Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che

potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i

destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni

Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, “Norme per l’erogazione di contributi statali

alle Istituzioni Culturali”.

2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.

3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival – Fond. Ravenna

Manifestazioni.

4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 – “Societa’ di cultura la Biennale di

Venezia”.

Si evidenzia che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce

che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei

requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al

contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita

tabella.

Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali,

ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio

1997-1999, e’ stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e

Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in

esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle

amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui

trattasi.

Attivita’ di ricerca scientifica

Per quanto riguarda il settore di attivita’ di ricerca scientifica,

art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997, rinvia ad

apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalita’

in cui l’attivita’ di ricerca scientifica potra’ essere svolta da parte di

organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale. Cio’ comporta che non tutta

l’attivita’ di ricerca scientifica puo’ consentire il riconoscimento della

qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da

esse affidata ad universita’, enti di ricerca ed altre fondazioni

che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita’ che devono essere

stabilite da norme regolamentari.

1.5 Attivita’ connesse

L’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997

vieta alle ONLUS di svolgere attivita’ diverse da quelle istituzionali nei

settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste

direttamente connesse.

Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente

nozione di attivita’ direttamente connesse:

“Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le

attivita’ statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport

dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti

civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),

svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche’ le

attivita’ accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto

integrative delle stesse”.

La norma riconduce in sostanza le attivita’ connesse a due tipologie

fondamentali:

1) attivita’ analoghe a quelli istituzionali;

2) attivita’ accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto

integrative delle stesse.

1) Attivita’ analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori

dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,

promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili.

Si e’ precisato nel paragrafo precedente che nei settori

dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,

promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, le finalita’

di solidarieta’ sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e

le prestazioni di servizi relativi alle attivita’ statutarie sono dirette alle

persone svantaggiate o ai componenti le collettivita’ estere, limitatamente

agli aiuti umanitari.

Negli stessi settori si considerano attivita’ direttamente connesse le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita’

statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle

anzidette condizioni, sempreche’ vengano rispettati le condizioni e i limiti

stabiliti dalla norma, in seguito specificati.

2) Attivita’ accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto

integrative delle stesse.

Questo secondo gruppo di attivita’ comprende le attivita’ direttamente

connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati

nell’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.

Sono attivita’ strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale,

a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei

botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico

valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

E’ da considerare attivita’ accessoria per natura, in quanto

integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale

specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per

il perseguimento delle proprie finalita’ solidaristiche.

Le attivita’ direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe

le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa

del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per il “reperimento di fondi

necessari per finanziare le attivita’ istituzionali” dell’organizzazione.

Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta’ per natura o di

attivita’ integrative comporta che l’attivita’ di reperimento dei fondi non

puo’ costituire un’autonoma attivita’, ma deve svolgersi nel contesto

dell’attivita’ istituzionale e in stretta connessione con quest’ultima.

Condizioni e limiti per l’esercizio delle attivita’ connesse

Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto

legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere fra

l’attivita’ istituzionale, che deve restare l’attivita’ principale, e le

attivita’ connesse.

La norma dispone che “l’esercizio delle attivita’ connesse e’

consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno

dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano

prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non

superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione”.

In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita’ direttamente

connesse a quelle istituzionali sempreche’ siano rispettate le seguenti

condizioni:

1) le attivita’ direttamente connesse non siano prevalenti rispetto

all’attivita’ istituzionale;

2) i proventi delle attivita’ direttamente connesse non superino il 66 per

cento delle spese complessive dell’organizzazione.

Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del

1997, affermare il carattere non prevalente delle attivita’ connesse “e’ di

fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura

operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere,

all’opposto, in via esclusiva o principale attivita’ “connesse””.

Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l’esame di una

pluralita’ di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attivita’

istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli

investimenti, l’impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle

prestazioni effettuate.

La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun

periodo d’imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attivita’ statutaria

relativa ad uno specifico settore ed attivita’ connessa all’attivita’

istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza e’ autonomo rispetto

all’ulteriore criterio indicato al punto 2), che prende in esame i proventi

delle attivita’ direttamente connesse in rapporto alle spese complessive

dell’organizzazione.

1.6 Finalita’ non lucrative

Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:

a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;

b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;

c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di

gestione (Art. 10, comma 1, lett. d)

Il divieto e’ analogo a quello imposto a particolari tipologie di

associazioni dall’art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e dall’art. 4,

settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (v.

Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.).

Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale e’ prevista

l’ulteriore possibilita’ di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre

ONLUS.

Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari

per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa che e’ consentita la

destinazione del tre per cento degli utili ai fondi mutualistici da parte

delle societa’ cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio

1992, n.59 (art. 11).

Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua

particolari fattispecie che costituiscono “in ogni caso indiretta

distribuzione di utili o avanzi di gestione” ed assumono pertanto valore di

presunzione assoluta.

Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 e’

il seguente:

“6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi

di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o

partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di

controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o

ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini

entro il secondo grado, nonche’ alle societa’ da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu’

favorevoli in ragione della loro qualita’. Sono fatti salvi, nel caso delle

attivita’ svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del

comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai

soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi

significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni

economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di

emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal

decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,

n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del

collegio sindacale delle societa’ per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari

finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di

ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori

del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di

lavoro per le medesime qualifiche”.

La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni

economiche piu’ favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione

della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano l’organizzazione.

La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e

le prestazioni di servizi sono relative alle attivita’ statutarie proprie dei

settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse

artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e

dell’ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purche’ i vantaggi

accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico

e valore economico modico.

E’ altresi’ vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche,

corrispettivi superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati. Si

ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai

consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle

tariffe professionali.

La lettera c) del comma 6 dell’art. 10 in esame impone, inoltre, di

non corrispondere ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo

emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il

presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni.

Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima

degli interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli

istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi non possono

essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

E’, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del

20 per cento a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime

qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).

b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1,

lett. e)

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la

realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle connesse.

L’obbligo e’ assolto anche con la costituzione di riserve vincolate

agli anzidetti fini.

c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10,

comma 1, lett. f)

Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di

devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’

sociale o a fini di pubblica utilita’.

La devoluzione del patrimonio sara’ posta in essere sotto il controllo

dell’istituendo organismo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23

dicembre 1996, n.662.

E’ fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale

quella prevista per le societa’ cooperative dall’art. 11 della legge n.59 del

1992.

Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della

destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente. A tale conclusione

si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento

intesa ad impedire all’ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come

ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime

fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalita’ estranee a quelle di

utilita’ sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.

Non si ritiene, infatti, di poter consentire all’ente vincolato quale

ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di

gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del

patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.

Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovra’

devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilita’

sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito il menzionato organismo di

controllo.

1.7 Obbligatorieta’ del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1,

lett.g)

E’ imposto alle ONLUS l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto

annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche.

Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460

del 1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all’art. 25

dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo

relativo alle scritture contabili.

E’ appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle

sociali, restano assoggettate alla normativa civilistica in materia nonche’

agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le societa’ ed enti

commerciali.

1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)

E’ imposto alle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale la

presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni

forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione

per gli associati o partecipanti maggiori di eta’ del diritto di voto al fine

di consentire il controllo piu’ ampio possibile da parte dei soggetti

interessati sull’attivita’ dell’organizzazione, sul suo effettivo svolgimento

e sul rispetto degli obblighi di legge.

Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa

previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.460 del 1997 nei

confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni

religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Per quanto riguarda le modalita’ di espressione del voto si richiamano

i chiarimenti forniti con circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente

all’analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari di

uno specifico regime di favore.

In particolare in tale sede e’ stata esclusa la possibilita’ di

esprimere il voto per corrispondenza, mentre e’ stato precisato “che per le

organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della

pratica impossibilita’ di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci

alla vita dell’associazione nonche’ del principio di democrazia

rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni e’

consentita l’espressione del voto da parte degli associati mediante delega da

conferire ad altri associati”.

1.9 Uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o

dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

rivolta al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita’ e a

tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione “Organizzazione non

lucrativa di utilita’ sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

L’art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che

non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle

confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o

intese.

Si segnala che l’art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta

a soggetti diversi dalle ONLUS l’uso della locuzione “organizzazione non

lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS” e di ogni altra analoga

parola o locuzione, anche in lingua straniera.

Una specifica sanzione e’ prescritta per l’abuso della denominazione

di organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale dall’art. 28, comma 1,

lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997, come si precisa nel

paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita’ dei rappresentanti legali

e degli amministratori.

1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS

Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che:

“Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro

struttura e delle loro finalita’, gli organismi di volontariato di cui alla

legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non

governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,

n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono

fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di

volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali

di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e

n.381 del 1991”.

La norma, in attuazione della delega recata dall’art. 3, comma 189,

lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l’automatica qualifica come

ONLUS dei seguenti soggetti:

– organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266,

iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;

– organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26

febbraio 1987, n.49;

– cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella

“sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e

successive modificazioni.

Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 e’ stato chiarito che

l’automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta

che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi

alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460

del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso

comma, concernente l’uso nella denominazione della locuzione “organizzazione

non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997

evidenzia in proposito che dall’estensione automatica della “soggettivita’

fiscale ONLUS” consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche

delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 “senza

necessita’ di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e

funzionale, ne’ di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per

la generalita’ delle ONLUS”.

La disposizione in commento da’ attuazione altresi’ al disposto del

comma 188 dell’art. 3 della legge n.662 del 1996 secondo il quale “sono fatte

salve le disposizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni di

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali

di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non

governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49”.

Al riguardo si ritiene che l’individuazione della norma di maggior

favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del

destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa,

cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo oggetto di

agevolazioni.

In sostanza l’ente puo’ scegliere se applicare la normativa relativa

alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge

n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991), ponderando la

convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta puo’

essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una

alternativita’ tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa

fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica

normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi

speciali.

La problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior

favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Si

rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni in materia di

I.V.A. per ulteriori chiarimenti.

1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita’

L’art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede:

“Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo

Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione

sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),

della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita’ assistenziali siano

riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS

limitatamente all’esercizio delle attivita’ elencate alla lettera a) del comma

1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1,

agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative

del presente decreto, a condizione che per tali attivita’ siano tenute

separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,

introdotto dall’articolo 25, comma 1”.

La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c),

comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale e’ vietato alle ONLUS di

svolgere attivita’ diverse da quelle relative agli undici settori

tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo.

Gli enti ai quali e’ consentito derogare all’anzidetto principio sono

i seguenti:

1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha

stipulato patti, accordi o intese;

2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui

all’art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui

finalita’ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facolta’ di svolgere anche attivita’ non

riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1,

lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come ONLUS

solo parzialmente cioe’ limitatamente alle attivita’ svolte nell’esclusivo

perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale nei settori espressamente

indicati nell’anzidetta disposizione.

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