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MATERIA FISCALE: Bollo Irpeg Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS).

di Redazione

Risoluzione 63 del 17.05.00 MATERIA FISCALE: Bollo Irpeg Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS). Comune di Gallarate.

Alla Direzione Regionale delle Entrate
per la Lombardia
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La Prefettura di Varese ha sottoposto alla scrivente i seguenti
quesiti formulati dal Comune di Gallarate, relativi alla disciplina tributaria
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale:
1) se le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
possano usufruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, indipendentemente dalla presentazione del modello di
comunicazione previsto dall’art. 11 del citato decreto legislativo n. 460
del 1997;
2) se gli oneri relativi al pagamento dei diritti di segreteria per la
stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle
leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 29 ottobre 1987, n. 440 possano godere di una
delle esenzioni previste dal citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
3) se i contratti stipulati dalle ONLUS con le amministrazioni pubbliche e
rogati dal Segretario Generale possano essere considerati esenti
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Come chiarito nella circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 e ribadito nella
circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 – iscritte nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni – le quali ai sensi dell’art. 10, comma 8 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, sono “in ogni caso” considerate ONLUS, non
sono tenute a presentare il modello di comunicazione delle organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale ai sensi dell’art. 11 del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997, come peraltro gia’ evidenziato nelle
istruzioni allegate allo stesso modello di comunicazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
2) L’art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 fa esplicito riferimento,
ai fini dell’applicazione di esenzioni a favore delle ONLUS, ai tributi
locali. Questi, per loro natura, non annoverano i diritti di Segreteria che
costituiscono entrate aventi natura patrimoniale.
3) Per quanto riguarda, infine, l’imposta di bollo si fa presente che l’art.
17 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo
in modo assoluto, l’art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono
esenti dal tributo in argomento gli “atti, documenti, istanze, contratti,
nonche’ copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS).”
Cio’ premesso, si chiarisce che i contratti stipulati dalle ONLUS, ivi
compresi quelli stipulati con le amministrazioni pubbliche, sono esenti
dall’imposta di bollo in quanto espressamente menzionati nel citato art.
27-bis della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Si prega codesta Direzione Regionale di portare quanto sopra a
conoscenza della Prefettura di Varese.

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