Sostenibilità

Massimale, bonus malus, le coperture

Speciale realizzato in collaborazione con Il Movimento Consumatori

di Redazione

IL MASSIMALE DI RIMBORSO
È consigliabile scegliere e sottoscrivere una polizza contenente i massimali più alti possibili.
La Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 all’articolo n. 10 recita: «Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi». Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell’inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L’importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell’esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a un milione di euro per vittima o a 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l’introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.
In pratica, dall’11 giugno 2009 e fino all’11 giugno 2012 i massimali saranno innalzati fino a arrivare a 5 milioni di euro. La piccola maggiorazione del premio che comporta la scelta di un massimale superiore è ampiamente ripagata dalla maggiore tranquillità in caso di sinistro. Infatti spesso il massimale minimo non è sufficiente a far fronte alla liquidazione dei danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati. In questi casi, verrebbe coinvolto direttamente l’assicurato poiché le polizze non rispondono per i danni superiori al massimale di rimborso stabilito. La cifra eccedente quest’ultimo è sempre a carico del contraente.
Per le polizze Rischi diversi non esistono obblighi di legge e il massimale è di solito stabilito nelle clausole contrattuali, di comune accordo con il contraente. Può essere in valore assoluto o in percentuale rispetto al valore del veicolo assicurato.

Il TAGLIANDO
È rilasciato dalla compagnia per attestare l’esistenza della polizza.
Ha forma rettangolare (80 mm per 76) e deve essere stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. Va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o il parabrezza (e non sui vetri laterali o sul lunotto come a volte si vede fare), pena una multa secondo l’articolo 181 del Codice della strada. Deve essere accompagnato dal certificato di assicurazione che, insieme alla carta di circolazione, fa parte della documentazione da tenere sempre a bordo sulle vetture.

IL BONUS/MALUS
Il Bonus/Malus è una formula contrattuale che disciplina la maggioranza delle polizze Rc auto e prevede, a ogni scadenza della polizza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio.
Ad esempio, se l’assicurato ha causato sinistri nel cosiddetto “periodo di osservazione” – che dura un anno e termina due mesi prima della scadenza della polizza -, il premio sarà incrementato di una percentuale stabilita; al contrario, se l’assicurato non ha causato alcun sinistro salirà nella classe di merito con una riduzione dell’importo del premio. Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d’ingresso, che corrisponde alla tariffa base.
Se, nel periodo di osservazione, l’automobilista non causa incidenti, sale in 13esima classe (va in bonus), ottenendo uno sconto sul successivo premio; se invece causa incidenti, retrocede in 16esima (va in malus) e subisce un rincaro.
Come si vede, se si è stati virtuosi, si guadagna una classe l’anno al contrario, se si è causato un incidente, si retrocede di due. Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda dell’assicurazione, ma, in generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Inoltre, alcune compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

LE POLIZZE RISCHI DIVERSI
Questi contratti assicurativi sono facoltativi e si occupano di tutti i rischi non coperti dalla Rc auto.Tra le polizze più note del settore Rischi diversi ci sono la furto-incendio e la kasko.
Per questi tipi di contratto, le assicurazioni possono rifiutare le coperture. Inoltre, possono stabilire contrattualmente termini e modi del risarcimento e, anche in questi casi, decidere una franchigia, cioè una parte di danno non coperta dalla polizza, variabile secondo i contratti.

LA FURTO-INCENDIO
È una copertura assicurativa che garantisce l’assicurato in caso di furto o incendio dell’auto.
Di solito, la garanzia furto comprende i danni materiali e diretti derivati sia dal furto totale sia da quello parziale. Può risarcire anche le avarie del veicolo conseguenti ai tentativi di effrazione.
La copertura incendio copre i danni subiti dalla vettura, sia in circolazione sia parcheggiata, causati dal fuoco. Generalmente la risarcibilità si estende anche ai terzi, come, per esempio, un box in affitto in cui è custodito il veicolo.
Il costo di queste polizze accessorie si calcola sulla base del valore commerciale del veicolo assicurato, desunto dalla fattura di acquisto se nuovo, dalle quotazioni di società o riviste specializzate se usato: si applica una tariffa, in valore assoluto, da moltiplicare per ogni migliaio di euro di valore dell’auto assicurata. Ogni anno il premio, per effetto del calo del valore residuo, scende di conseguenza.

LA KASKO
È un tipo di garanzia molto utilizzata soprattutto per i veicoli in affitto, ma che ha preso piede anche per quelli di proprietà. Con questa garanzia, la compagnia si assume i rischi derivanti dalla circolazione dell’auto, indipendentemente dalla responsabilità del guidatore.
Esistono polizze kasko che garantiscono una copertura a valore intero che risarcisce qualunque danno cagionato al proprio veicolo, persino quello derivante da atti vandalici o calamità naturali o addirittura da sommosse.
Questa versione della polizza è però la più costosa. La kasko non è operativa, a meno di prevederlo contrattualmente con ulteriori coperture a pagamento, nel caso in cui il contraente circoli senza rispettare la legge: la guida senza patente, per esempio, fa di norma decadere la risarcibilità.

LA EVENTI ATMOSFERICI

Copertura assicurativa non obbligatoria e poco diffusa in Italia, che prevede il risarcimento dei danni riportati dall’auto in seguito a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine o alluvioni.
Come per le altre coperture accessorie, le assicurazioni sono libere di decidere se prestare oppure no la copertura al cliente che la richiede.

In caso di dubbi…
Prima di stipulare un contratto con un’impresa presente in Rete, è bene leggere attentamente le informazioni pubblicate sul sito e, in caso di dubbio sulla compagnia o sulla correttezza delle offerte, interpellare l’Isvap telefonando al numero 06421331 o consultando il sito www.isvap.it. I medesimi accorgimenti devono essere adottati nel caso vengano proposte polizze telefoniche a prezzi troppo al di sotto della norma.


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