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Marche LR 50/95 Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

di Redazione

Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 50.
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

Art. 1. Finalità.
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 contenente la disciplina delle cooperative sociali:
a) riconosce il rilevante valore delle cooperative sociali;
b) istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperative sociali;
c) determina le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio- sanitari, assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione;
d) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;
e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
f) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.
TITOLO I
Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 2. Istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali.
1. E’ istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale, l’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi.
2. L’albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione “C” nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991.

Art. 3. Requisiti per l’iscrizione all’albo.
1. Possono essere iscritte all’albo di cui all’articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.
2. Per ottenere l’iscrizione, le cooperative debbono presentare, al servizio servizi sociali della giunta regionale, domanda con l’indicazione della sezione prescelta corredata da:
a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
b) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello Statuto;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi, nonché il fatto che la cooperativa non è incorsa in violazione di norme in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa;
f) relazione sull’attività svolta;
g) copia conforme all’originale dell’ultimo bilancio di esercizio.
3. Le cooperative che chiedono l’iscrizione alla sezione “B”, oltre alla documentazione di cui al comma 2, devono presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la presenza nel loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’articolo 4 della legge 381/1991, accompagnata da copia conforme della relativa certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione.
4. Nel caso di cooperative di nuova costituzione la domanda di iscrizione all’albo deve essere corredata dai documenti previsti alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e da un articolato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere.
5. La domanda di iscrizione all’albo dei consorzi deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 2, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall’articolo 8 della legge 381/1991.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dal presente articolo sono formate secondo le modalità di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all’articolo 3 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.
7. L’iscrizione all’albo è disposta con decreto del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, alla prefettura ed all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento motivato di diniego dell’iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al comma 7.
9. L’albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4. Adempimenti successivi all’iscrizione.
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’albo regionale sono tenuti a trasmettere, al servizio servizi sociali della giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione, eventuali variazioni dello Statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all’attività svolta, alla composizione ed alla variazione della compagine sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti collaboratori.
2. Le variazioni della compagine sociale che comportino l’alterazione del rapporto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 381/1991, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate indicata nel comma 2 dell’articolo 4 della citata legge, devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro verificarsi.
3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

Art. 5. Cancellazione.
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall’albo regionale è disposta con decreto motivato del dirigente del servizio servizi sociali della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 15, quando cooperative e consorzi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 4 o quando siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione di cui all’articolo 3, e in ogni caso di modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale. Il provvedimento è assunto nei trenta giorni successivi all’invio alla cooperativa o al consorzio della diffida a regolarizzare la loro situazione.
2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura ed all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Nel caso in cui il numero delle persone svantaggiate di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 381/1991 scenda al di sotto del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui al comma 2 dell’articolo 2 della medesima legge superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede alla cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell’irregolarità.
TITOLO II
Raccordo con l’attività dei servizi socio sanitari, di formazione
professionale e di sviluppo dell’occupazione

Art. 6. Raccordo con i servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.
1. La programmazione regionale e gli atti programmatori nell’ambito delle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.

Art. 7. Raccordo con le attività di formazione professionale.
1. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e nei piani attuativi annuali della Regione, sono previsti strumenti idonei a favorire:
a) la realizzazione, d’intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, della formazione di base e dell’aggiornamento degli operatori, anche mediante l’individualizzazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori svantaggiati ed in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre provvidenze comunitarie;
c) la realizzazione di autonome iniziative di cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera consorziata.
TITOLO III
Convenzione tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici

Art. 8. Convenzioni.
1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo con enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 381/1991.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 2.
3. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 9. Contenuti degli schemi di convenzione-tipo.
1. Gli schemi di convenzione devono contenere:
a) l’indicazione dell’attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività;
d) l’eventuale ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 381/1991;
e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di vigilanza e di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfacimento dei fabbisogni e in genere di tutela degli utenti stessi;
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l’obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.
2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all’attività di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 1 della legge 381/1991, per gestione di servizi è da intendersi l’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L’ambito di riferimento per l’identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali e comunitarie.
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1:
a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell’ambito della convenzione sia in relazione all’entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 10. Durata delle convenzioni.
1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla gestione dei servizi caratterizzate da prestazioni ricorrenti possono essere di durata pluriennale, con verifiche annuali.

Art. 11. Modalità e criteri per la stipula delle convenzioni.
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 8, gli enti pubblici, nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione, procedono mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa.
TITOLO IV
Norme di incentivazione

Art. 12. Iniziative ammesse a contributo.
1. La Regione interviene con contributi finanziari per il sostegno di iniziative concernenti:
a) l’organizzazione di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative che rivestono particolari aspetti di novità e di efficacia promosse dalle cooperative iscritte nella sezione “A” dell’albo,
b) la sperimentazione di particolari metodologie e tecniche finalizzate ad una migliore acquisizione di capacità lavorativa di persone svantaggiate promosse dalle cooperative iscritte nella sezione “B” dell’albo.
2. La Regione può concedere altresì contributi per le cooperative iscritte nella sezione “B” dell’albo finalizzati:
a) all’adattamento dell’ambiente lavorativo per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) ad assicurare la presenza nell’ambiente lavorativo di operatori a sostegno delle persone svantaggiate per la realizzazione di progetti individuali di riabilitazione e di inserimento.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all’articolo 8 della legge 381/1991 non possono usufruire dei benefici che allo stesso titolo o progetto vengono concessi al consorzio.

Art. 13. Concessione contributi.
1. La concessione dei contributi di cui all’articolo 12 è disposta dal dirigente del servizio competente secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 15.
2. Le cooperative sociali iscritte all’albo regionale presentano domanda alla Giunta regionale, corredata dei relativi progetti. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione (1).
3. I progetti debbono contenere:
a) una descrizione particolareggiata del progetto oggetto della richiesta;
b) il piano finanziario ed il bilancio preventivo;
c) un dettagliato piano di fattibilità.
4. I contributi sono liquidati, con specifico atto dal dirigente del servizio servizi sociali dietro presentazione della seguente documentazione:
a) relazione attestante l’attività svolta conforme a quella prevista nel progetto finanziato;
b) rendicontazione di spesa supportata da idonea documentazione giustificativa;
c) dichiarazione di non aver ottenuto benefici allo stesso titolo a valere su altre leggi nazionali o regionali.

Art. 14. Verifica e revoca dei contributi.
1. La giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso l’ente beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei fondi.
2. La giunta regionale dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.
TITOLO V
Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale

Art. 15. Istituzione.
1. E’ istituito presso la giunta regionale il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così composto:
a) l’assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente responsabile dell’area sanità e servizi sociali della giunta regionale o suo delegato;
c) il direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza;
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative;
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale;
g) un rappresentante dell’ANCI regionale.
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio servizi sociali della Regione.
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16. Compiti del comitato.
1. Il comitato:
a) riferisce annualmente alla giunta regionale sulla attuazione delle convenzioni stipulate tra le amministrazioni, le cooperative e i consorzi;
b) propone il tariffario regionale e i corrispettivi;
c) esprime parere in ordine all’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 13;
d) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge;
e) promuove studi e indagini in materia di cooperazione sociale;
f) propone gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi;
g) formula proposte in materia di cooperazione sociale;
h) riferisce annualmente sull’attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione in materia di politica sociale;
i) propone parametri per gli standards qualitativi di valutazione di servizi svolti dalle cooperative;
e) propone alla giunta regionale sistemi di controllo con particolare riguardo alla qualità degli interventi.
TITOLO VI
Norme finanziarie e transitorie

Art. 17. Norme finanziarie.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1995, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio sulla scorta delle disponibilità esistenti e delle priorità da individuarsi.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) alla spesa di lire 100 milioni, relativa al 1995, mediante corrispondente riduzione ai sensi dell’articolo 59 secondo comma della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l’anno 1994 all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento di cui alla partita 15 dell’elenco 1;
b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: “Contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, lire 100 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 18. Norme transitorie.
1. L’iscrizione delle cooperative sociali e loro consorzi all’albo regionale provvisorio delle cooperative sociali, istituito con deliberazione di giunta regionale del 23 dicembre 1992, n. 5204, produce gli stessi effetti dell’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 2.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo di cui all’articolo 12 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

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(1) Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, e così ulteriormente sostituito dall’art. 40 della L.R. 11 maggio 1999, n. 7.

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