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Marche LR 36/97Utilizzazione per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione dei beni mobili inutilizzabili dalle aziende USL ed ospedaliere.

di Redazione

Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 36.
Utilizzazione per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione dei beni mobili inutilizzabili dalle aziende USL ed ospedaliere.
(B.U. 27 giugno 1997, n. 39).

Art. 1.
1. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere sono autorizzate a cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2, i propri beni mobili inutilizzabili, purchè conformi alle norme di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione.
2. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere redigono un elenco dei beni mobili di cui al comma 1.
3. Nel caso di beni mobili non deteriorabili l’elenco è trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di beni mobili deteriorabili l’elenco è inviato periodicamente alla Giunta regionale che lo mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2.

Art. 2.
1. Per l’utilizzo dei beni mobili di cui all’articolo 1 possono presentare richiesta alle Aziende USL e alle Aziende ospedaliere:
a) le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
b) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 operanti nel territorio regionale;
c) gli enti locali;
d) le associazioni senza fini di lucro che collaborano con gli enti locali su specifici progetti.
2. La cessione dei beni mobili di cui all’articolo 1 deve avvenire sulla base della presentazione, da parte dell’organismo richiedente, di una dichiarazione circa l’utilizzazione e la destinazione degli stessi. L’organismo richiedente deve comunicare all’Azienda USL o all’Azienda ospedaliera l’avvenuta consegna dei beni.

Art. 3.
1. All’assegnazione dei beni mobili di cui all’articolo 1 si provvede secondo le modalità previste dalla l.r. 19 novembre 1996, n. 47: “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie”.

Art. 4.
1. La l.r. 29 agosto 1994, n. 35 è abrogata.

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