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Marche LR 01/00Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente “Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.

di Redazione

LR del 10 gennaio 2000, n. 1 Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente “Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale (BU del 20 gennaio 2000, n.6) ARTICOLO 1 l. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 è inserita la seguente: “a bis) dispongano di una propria sede nell’ambito del territorio regionale;”. 2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente: “b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni;”. 3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente: “c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;”. 4. Il comma 6 dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 7/1993 sono abrogati. 5. Dopo l’articolo 5 della l.r. 7/1993 è inserito il seguente: “Art. 5 bis – (Controlli) 1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità annuale, il controllo sul funzionamento e sull’attività svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 2. 2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione al registro di cui all’articolo 2, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.”. ARTICOLO 2 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all’articolo 2 della l.r. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso articolo, così come modificato dalla presente legge. Note: Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note Redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi Dell’articolo 7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36. In appendice alla legge regionale, ai soli fini informativi, sono Altresi’ pubblicati: A) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del Servizio legislativo e affari istituzionali); B) l’ufficio o servizio regionale responsabile dell’attuazione (a cura Del servizio organizzazione). NOTE Nota all’art. 1 commi 1,2,3 e 4: Il testo vigente degli articoli. 2 e 4 della L.R. n. 7/1993 (“Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale”, pubblicata nel BUR n. 7 del 4 febbraio 1993), così come modificati dalla presente legge, è il seguente: ” Articolo 2 – (Registro regionale) – 1. E’ istituito il registro degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni culturali di rilievo regionale. 2. Possono ottenere l’iscrizione al registro, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni marchigiane a condizione che: a) non perseguano scopi di lucro; a bis) dispongano di una propria sede nell’ambito del territorio regionale; b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico – culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni; c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione; d) i relativi programmi ed iniziative interessino specificamente la comunità regionale, garantiscano una larga utenza e siano aperti alla pluralità dei cittadini. 3. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 31 maggio di ogni anno. Alla domanda debbono essere allegati: copia dell’atto costitutivo e dello statuto, la documentazione sulle risorse economiche e sull’attività svolta e, infine, il programma poliennale delle attività future. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera, entro il trenta giugno successivo, l’iscrizione al registro. 5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale.” “Articolo 4 – (Erogazione dei contributi) – 1. I contributi sono erogati nella misura del: a) 65% all’ approvazione dei progetti, b) 35% alla presentazione del consuntivo di cui al comma 2. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti beneficiati sono tenuti a presentare alla giunta regionale il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente e il consuntivo delle spese relative.” Nota all’art. 2: Per il testo dell’articolo 2 della L.R. n. 7/93 vedi nella nota all’art. 1 commi 1,2,3 e 4. a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa del consigliere Cleri n. 403 del 25 ottobre 1999; * Relazione della I commissione permanente in data 2 dicembre 1999; * Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, n. 272, vistata dal commissario del governo il 7 gennaio 2000 prot. n. 6/2000. b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE: SERVIZIO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 10 gennaio 2000. IL PRESIDENTE (Vito D’Ambrosio)


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