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Marche LR 01/00Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente “Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.

di Redazione

LR del 10 gennaio 2000, n. 1
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente “Norme per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale
(BU del 20 gennaio 2000, n.6)

ARTICOLO 1
l. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 27
gennaio 1993, n. 7 è inserita la seguente:
“a bis) dispongano di una propria sede nell’ambito del territorio
regionale;”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/1993 è
sostituita dalla seguente:
“b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività
altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale
di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad
attività editoriali e di pubblicazioni;”.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/1993 è
sostituita dalla seguente:
“c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di
strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;”.
4. Il comma 6 dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 4 della l.r.
7/1993 sono abrogati.
5. Dopo l’articolo 5 della l.r. 7/1993 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis – (Controlli)
1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle
Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità
annuale, il controllo sul funzionamento e sull’attività svolta dai
soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 2.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti
essenziali per l’iscrizione al registro di cui all’articolo 2, ovvero
gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività, la Giunta regionale
dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e
la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai
sensi della presente legge.”.

ARTICOLO 2
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla
cancellazione dal registro di cui all’articolo 2 della l.r. 7/1993 dei
soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso
articolo, così come modificato dalla presente legge.

Note:
Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note
Redatte dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi
Dell’articolo 7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36.
In appendice alla legge regionale, ai soli fini informativi, sono
Altresi’ pubblicati:
A) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del
Servizio legislativo e affari istituzionali);
B) l’ufficio o servizio regionale responsabile dell’attuazione (a cura
Del servizio organizzazione).

NOTE

Nota all’art. 1 commi 1,2,3 e 4:
Il testo vigente degli articoli. 2 e 4 della L.R. n. 7/1993 (“Norme
per il riconoscimento e l’erogazione di contributi a enti, istituti,
fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale”,
pubblicata nel BUR n. 7 del 4 febbraio 1993), così come modificati
dalla presente legge, è il seguente:
” Articolo 2 – (Registro regionale) – 1. E’ istituito il registro
degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni
culturali di rilievo regionale.
2. Possono ottenere l’iscrizione al registro, gli enti, gli istituti,
le fondazioni e le associazioni marchigiane a condizione che:
a) non perseguano scopi di lucro;
a bis) dispongano di una propria sede nell’ambito del territorio
regionale;
b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività
altamente qualificata e continuativa di valore scientifico – culturale
di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad
attività editoriali e di pubblicazioni;
c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di
strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;
d) i relativi programmi ed iniziative interessino specificamente la
comunità regionale, garantiscano una larga utenza e siano aperti alla
pluralità dei cittadini.
3. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 31 maggio di
ogni anno. Alla domanda debbono essere allegati: copia dell’atto
costitutivo e dello statuto, la documentazione sulle risorse
economiche e sull’attività svolta e, infine, il programma poliennale
delle attività future.
4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
delibera, entro il trenta giugno successivo, l’iscrizione al registro.
5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale.”
“Articolo 4 – (Erogazione dei contributi) – 1. I contributi sono
erogati nella misura del:
a) 65% all’ approvazione dei progetti,
b) 35% alla presentazione del consuntivo di cui al comma 2.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti beneficiati sono tenuti a
presentare alla giunta regionale il resoconto delle attività svolte
nell’anno precedente e il consuntivo delle spese relative.”
Nota all’art. 2:
Per il testo dell’articolo 2 della L.R. n. 7/93 vedi nella nota
all’art. 1 commi 1,2,3 e 4.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del consigliere Cleri n. 403 del 25
ottobre 1999;
* Relazione della I commissione permanente in data 2 dicembre 1999;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 15 dicembre 1999, n. 272, vistata dal commissario del
governo il 7 gennaio 2000 prot. n. 6/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 gennaio 2000.

IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)

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