Sostenibilità
Manca una legge quadro a tutela della biodiversità
Ecolex (A cura di Sara Fioravanti)
di Redazione
La fauna italiana è costituita da 57.422 specie, di cui 56.168 invertebrati e 1.254 vertebrati. A fronte di questo eccezionale patrimonio faunistico si deve constatare purtroppo l?assenza di misure concrete.
Fino ad ora i tentativi di definire elenchi di specie minacciate in Italia sono stati compiuti da ricercatori o associazioni ambientaliste in assenza di un documento ufficiale redatto dal ministero dell?Ambiente. Ad esempio, per i vertebrati si parla di oltre la metà delle specie e l?unica valutazione del genere effettuata fino ad oggi per gli invertebrati, assolutamente parziale e incompleta, include già diverse migliaia di specie. In attesa che si arrivi alla formulazione di una completa e uniforme normativa dedicata alla protezione della fauna nel nostro Paese, si dà luogo all?attribuzione di forme specifiche e mirate di tutela derivanti da direttive e convenzioni internazionali.
Vengono così utilizzate, sin dagli anni 80, le misure di tutela previste dalla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dalla Convenzione di Bonn sulle specie migratrici entrambe dedicate alla protezione della fauna selvatica, in particolare delle specie più minacciate in Europa, che rappresentano una base normativa importante nella conservazione della natura europea. A queste si aggiungono la Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva Habitat che, rispettivamente individuano diversi regimi di tutela a seconda delle specie di uccelli e del loro stato di conservazione ed elencano alcune aree particolarmente importanti proprio per la protezione della fauna selvatica in Europa. Grazie a questa normativa europea, l?Italia ha fatto dei passi avanti nella protezione della fauna e in considerazione dell?obbligo di recepimento della legislazione comunitaria, si è dovuta adeguare recependo le direttive suddette e applicando le misure di protezione previste dalle stesse. Le direttive sono state recepite in occasione dell?approvazione della legge n. 157 dell?1l febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, la legge con cui viene disciplinata la caccia.
Con questa legge, si riconosce lo status di patrimonio indisponibile dello Stato alla fauna selvatica e se ne prevede la tutela nell?interesse nazionale e internazionale. In sostanza, è l?unica legge nazionale a esplicitare un obbligo dello Stato di assicurare una tutela alla fauna selvatica, ma non soddisfa la necessità di un unico sistema di protezione uniforme, dal momento che restringe il campo solo alla fauna omeoterma, ovvero a mammiferi e uccelli e comunque solo nell?ambito del prelievo a fini venatori.
Ciò detto, risulta quindi quanto mai insufficiente o comunque discutibile che l?unica legge nazionale di tutela della fauna coincida con la legge di disciplina della caccia, nata peraltro come compromesso tra tutti gli interessi in gioco. È quindi ormai tempo di soffermarsi sulla creazione di una legge quadro che tuteli la biodiversità animale nella sua totalità, una disciplina uniforme capace di rispondere in ogni momento alle necessità determinate di ogni specie e che possa assicurare, comunque, un regime generale di tutela del nostro patrimonio faunistico.
La legislazione italiana
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – L?Italia regola l?attività venatoria con una legge quadro che disciplina tutta la materia della caccia e della tutela della fauna selvatica. Fondamento della legge è il principio secondo cui l?esercizio dell?attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l?esigenza di conservazione della fauna selvatica, «patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell?interesse della comunità nazionale e internazionale».
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – L?Italia ha introdotto le misure sanzionatorie relative alle violazioni della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione nota come Cites.
Legge 14 febbraio 1994, n. 124 – Ratifica e esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Dpr 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.
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