Mondo

Mamme adottive e lavoro: quali norme

Tutte le madri hanno diritto al congedo. Nel caso di adozioni internazionali, anche per il soggiorno all'estero

di Redazione

Avendo avviato le pratiche per l’adozione internazionale e dato mandato a un’associazione, gradirei sapere quanto tempo prima devo comunicare all’ufficio del personale la mia situazione di “mamma”. Daniela F. Risponde Paola Perrino – Ai.Bi. L’intera disciplina è stata sottoposta a una lunga serie di modifiche e di interventi legislativi culminati solo recentemente nell’approvazione del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, così come era stato previsto dall’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. La recente emanazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 ha disciplinato in maniera unitaria l’intera materia, prevedendo, per quanto attiene ai congedi di maternità e paternità per i genitori adottivi, quanto segue: Congedo per tutta la durata del periodo di permanenza all’estero: si tratta di un congedo non retribuito di cui entrambi i genitori possono usufruire per tutto il periodo che trascorreranno all’estero. Astensione obbligatoria: comprende i primi tre mesi a partire dall’effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare (che corrisponde poi all’ingresso della nuova famiglia in Italia) ed è usufruibile sia dalla madre adottiva sia dal padre adottivo, in alternativa tra loro (cioè o ne usufruisce la madre o ne usufruisce il padre). Entrambi hanno diritto a una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo dell’astensione. Il congedo parentale in questione può essere esercitato anche se il bambino adottato ha superato i sei anni di età. Astensione facoltativa: dopo i primi tre mesi dall’ingresso in Italia del nuovo nucleo familiare, entrambi i genitori possono usufruire di un periodo di astensione dal lavoro di sei mesi ciascuno, periodo che può anche essere frazionato (ad esempio 2 mesi + 2 mesi + 2 mesi). Se però entrambi i genitori ne usufruiscono, il periodo complessivo non può superare i 10 mesi. Per questo periodo di congedo è prevista un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Per quanto riguarda l’età del minore, il congedo è usufruibile entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. L’ente autorizzato che svolge tutte le pratiche di adozione internazionale è tenuto a certificare la durata di tutte e tre queste tipologie di congedi parentali nei confronti del datore di lavoro dei genitori adottivi. Visto che quando si inizia una procedura di adozione internazionale non si è affatto sicuri sul momento della partenza, che avviene circa dopo un anno dall’invio dei documenti all’estero, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti semplicemente ad avvisare il datore di lavoro del fatto che hanno avviato la procedura adottiva e che potranno quindi usufruire dei congedi a loro spettanti, garantendo di comunicargli appena possibile la data esatta della partenza.


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