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Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

di Redazione

Circolare Inps n. 29 del 30 gennaio 2002
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002. Istruzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
Oggetto
Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

SOMMARIO:
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002. Istruzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto.

L’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio e’ riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in parola si forniscono le seguenti istruzioni, relative ai lavoratori che possano far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge.

1.-.DESTINATARI DELLA NORMA

Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.

1.1 – i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

A norma di detto articolo “si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio” (allegato 1);

1.2 – gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.

Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).

1.3 – gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).

Per quanto riguarda i lavoratori titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno di invalidità si fa riserva di istruzioni, in quanto la relativa problematica è stata segnalata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2 – NATURA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO

Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Quanto all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l’anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.

La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.

Considerato che a proposito dell’analoga normativa introdotta per i privi della visita, l’articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120, ha disposto che il beneficio “della maggiorazione dell’anzianità contributiva” prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga “anche agli effetti dell’anzianità assicurativa”, il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa

3 – PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.

4 – ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA’

La maggiorazione di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.

Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.

5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.

Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.

Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.

Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

6 – LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

Tenuto conto che l’articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola a decorrere dall’anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva sia determinante ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002.

La data di inizio dell’assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall’assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388.

La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.

Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.

I periodi di maggiorazione devono essere computati nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.

Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell’anzianità contributiva deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.

Stante il disposto normativo (“è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva”) la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell’interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all’articolo 80, comma 3, in esame.

La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

7 – LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA

Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato 1
Legge 26 maggio 1970, n. 381

(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti)

Articolo 1

(Assegno mensile di assistenza)
A decorrere dal 1 maggio 1969 é concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L’assegno e’ corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Allegato 2

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533)

LESIONI ED INFERMITA’ CHE DANNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

PRIMA CATEGORIA:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero.
9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronaria ecg. accertata.
21) Gli aneurismi del grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita’ a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o, a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

SECONDA CATEGORIA:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravita’ non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita o che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

TERZA CATEGORIA:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi,
7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

QUARTA CATEGORIA:
1) L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all’asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L’epilessia a meno ché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purelenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

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