Non profit

Ma solo per neo assunti e su richiesta della Regione

Diritto del Lavoro Apprendisti, obbligo alla formazione esterna

di Rosanna Schirer

Sono il direttore di un’azienda non profit che deve assumere tre ragazzi col contratto di apprendistato. Alcuni amici mi hanno parlato di formazione esterna certificata per poter usufruire delle agevolazioni contributive previste per tale contratto, che pare siano allettanti. In che cosa consiste questa formazione e in base a quale norma deve essere applicata? F.L. (R.C.)(e:mail) Risponde Giulio D’Imperio L’obbligo della formazione certificata per gli apprendisti è nato con l’approvazione della Legge 196 del 24 giugno1997 (Pacchetto Treu), che all’art.16 aveva previsto che per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 sorgeva l’obbligo di dover far effettuare anche una formazione esterna certificata. Di recente, in seguito del D.L. 214 del 1° luglio 1999, all’art. 2 tale obbligo è stato spostato di un anno. Pertanto occorre far effettuare formazione esterna certificata a tutti gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1999. Va precisato però che l’azienda effettivamente è obbligata a far svolgere formazione esterna certificata solo quando si verifica una formale proposta da parte della Regione, altrimenti è sollevata da tale obbligo e continuerà ad usufruire delle agevolazioni contributive previste per questa forma contrattuale. È opportuno chiarire che sono le singole Regioni a dover organizzare l’attività formativa, in base a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999. Ma in cosa consiste questo tipo di formazione? Il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha firmato in data 19 maggio 1999, un secondo decreto sui contenuti delle attività formative per gli apprendisti individuati nelle seguenti aree: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (misure collettive). Inoltre occorre tener presente i percorsi formativi per i quali si dovranno considerare i differenti processi di lavorazione, che sono abbinati alla singola professionalità dell’apprendista. I percorsi formativi individuali devono essere costituiti solo dopo aver accertato le singole competenze di cui è in possesso l’apprendista e i relativi fabbisogni formativi di cui necessita. Il consolidamento e il recupero delle conoscenze linguistico-matematiche, dovrà dunque essere effettuato all’interno dei singoli moduli trasversali e professionalizzanti.


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