Non profit

Ma lo Stato ci guadagna

"+ Dai - Versi": una riflessione. La proposta di legge impone criteri molto più rigorosi di quelli attuali alle onlus. A vantaggio anche delle finanze pubbliche.

di Salvatore Pettinato

Se il progetto di legge detto “+ dai – versi”, attualmente rubricato al n. 3045 dei disegni della Camera e che tanti consensi ha già ricevuto, arrivasse in porto com?è ancora scritto oggi negli atti parlamentari, non si determinerebbe soltanto un grande passo avanti ?materiale?, del sistema legale, sul piano dell?allargamento degli spazi di deducibilità fiscale sulle donazioni al non profit. Una giusta parificazione L?approvazione comporterebbe, in più, una generale razionalizzazione nella materia dell?incentivazione fiscale, capace di eliminare insensate differenziazioni ?ipertecniche? che oggi affliggono senza ragione l?argomento e implicherebbe esiti di assoluto ?buon senso?, avendo ragione delle differenziazioni particolari che oggi caratterizzano le troppe distinzioni correnti tra soggetto e soggetto senza scopi di lucro. Speriamo che il legislatore ne sia cosciente e che chi ci governa sia così lungimirante da comprenderlo. Il disegno di legge, infatti, attenua il primato eccessivo di onlus e volontariato, senza peraltro introdurre alcuna forma di limitazione a loro carico, e determina ai fini ? deduttivi? di natura fiscale una generale parificazione tra tutte le forme di soggetti del Terzo settore che hanno reali ?scopi solidaristici o sociali?. Ciò purché ricorrano solo alcuni requisiti statutari, importanti e precisi, che rappresentano, nella realtà e nella percezione collettiva dei cittadini, la differenza più effettiva tra enti non profit e soggetti di diritto intesi in senso ?generale?. Il primo requisito essenziale chiesto dalle nuove norme è dato dalla presenza, nello statuto, dal divieto espresso della distribuzione di eventuali utili, comunque generati (cioè, anche per eventuali contribuzioni pubbliche eccedentarie o per esercizio collaterale di attività con effetti commerciali o produttivi) ad associati promotori o altri partecipanti dell?ente. Si tratta, invero, del dato dimostrativo per eccellenza del reale carattere non lucrativo del soggetto che si auto-definisce ?non profit?, il fattore cioè che permette di classificarlo come soggetto senza scopi di lucro perché dimostra che la sua operatività non è incentrata su ritorni economici potenziali ai soggetti che ne sono stati promotori. Meglio della legge onlus Detto carattere esiste perfettamente anche quando gli utili sono prodotti con la conduzione di un?attività, marginale o meno, che presenta caratteristiche commerciali dato che l?operatività dell?ente non conta perché rileva solo la distribuzione di risorse, per attestare la presenza del lucro in capo a quei soggetti che sopra ho indicato. In questo senso il disegno è più fedele della nota legge onlus (dlgs 460/1997) ai principi civilistici che contraddistinguono la citata assenza del lucro, e la cosa avviene in termini che nella legislazione del passato non erano mai abbastanza espliciti e che ora tengono conto, anche a livello di connotazione civilistica del concetto, basata com?è essa sullo statuto, anche se gli effetti più immediati saranno poi fiscali, dell?arricchimento di cultura tecnica e di sensibilità che in Italia abbiamo realizzato negli ultimi anni anche grazie ai contatti e ai confronti con le realtà straniere. Una ?pulizia preventiva? Il disegno contiene alcune opportune presunzioni facilitative volte a prevenire ostacoli di interpretazione con l?amministrazione, dato che per le onlus, per gli enti del volontariato “ufficiale” (cioè quello in regola con le norme della legge 266 del 91), per le organizzazioni non governative e gli enti personificati (associazioni e fondazioni) di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale, considera automaticamente presente il citato requisito non lucrativo in senso stretto. Ma in realtà con tutte le suddette posizioni non solo lo scopo erogativo ma anche la sola eventualità ?teorica? di distribuzione di utili appare, per motivi distinti, impliciti o espliciti nelle relative leggi speciali, non ipotizzabile. Nel prevedere quindi con effettività l?assenza di lucro, e nello stabilire nel contempo l?obbligo di scritture contabili per il soggetto beneficiato da donazioni deducibili (art.1 comma 5), si è operata una sorta di ?pulizia preventiva? che, se aggirata, comporterà necessariamente reazioni dure da parte della legge (vedi art. 2). Si tratta quindi di passi avanti generali e importanti.

Info: Proposta di legge per la deducibilità delle donazioni alle organizzazioni non profit


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA