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Ma gli immobili Onlus sono soggetti all’Irpeg?

Gli immobili di proprietà delle Onlus generano fondiari sono oggetto di tassazione Irpeg? F.S. (TO)

di Redazione

Gli immobili di proprietà delle Onlus e che sono strumentali per esercitare attività istituzionali e direttamente connesse, generano redditi fondiari e come tale sono oggetto di tassazione Irpeg? F.S. (To)(email) Risponde Giorgio Cilia, consulente Fisco e Contabilità, Avis nazionale L’art. 12, D.Lgs. 460/97, legge quadro per Enti non commerciali e per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, stabilisce che “non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”, così come “ i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”. È ovvio che il legislatore ha inteso come specificato nella stessa relazione del Governo di accompagnamento al D. lgs. 460/97, non ricomprendere nelle agevolazioni, ai fini delle imposte dirette, i redditi fondiari, di capitale e diversi. È meglio puntualizzare che le Onlus non possiedono immobili utilizzati per l’esercizio delle attività commerciali, poiché per il disposto dell’art. 10, D.lgs. 460/97 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett.a (art.10) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Dunque gli immobili che appartengono alle Onlus possono essere strumentali solo per l’esercizio di attività istituzionali e/o di attività direttamente connesse a queste ultime. Svolgere attività istituzionali, in quanto non costituisce esercizio di attività commerciale, si colloca fuori dal campo di applicazione dell’Irpeg. I proventi conseguiti dall’esercizio di attività direttamente connesse, invece, non concorrono alla formazione della base imponibile, dunque queste attività si collocano nel campo di applicazione Irpeg e come tali sono non imponibili. Il Ministero nella relazione di accompagnamento al D.Lgs.460/97 commentando l’art.12 osserva che “l’ambito delle agevolazioni in argomento (fini Irpeg) interessa esclusivamente il reddito d’impresa e non si estente alle ulteriori categorie reddituali concorrenti alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali previsti dall’art.108,Tuir e precisamente, non interessa le categorie dei redditi di fabbricato, di capitale e diversi, che dovranno continuare a essere assoggettati a tassazione. E continua “resta inteso in particolare che i redditi di fabbricati strumentali dell’attività esercitata sia essa istituzionale o connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d’impresa non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini Irpeg i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus”. • Gli immobili di proprietà delle Onlus e che sono strumentali per esercitare attività istituzionali e direttamente connesse, generano redditi fondiari e come tale sono oggetto di tassazione Irpeg? F.S. (To) Risponde Giorgio Cilia, consulente Fisco e Contabilità, Avis nazionale L’art. 12, D.Lgs. 460/97, legge quadro per Enti non commerciali e per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, stabilisce che “non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”, così come “ i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”. È ovvio che il legislatore ha inteso come specificato nella stessa relazione del Governo di accompagnamento al D. lgs. 460/97, non ricomprendere nelle agevolazioni, ai fini delle imposte dirette, i redditi fondiari, di capitale e diversi. È meglio puntualizzare che le Onlus non possiedono immobili utilizzati per l’esercizio delle attività commerciali, poiché per il disposto dell’art. 10, D.lgs. 460/97 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett.a (art.10) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Dunque gli immobili che appartengono alle Onlus possono essere strumentali solo per l’esercizio di attività istituzionali e/o di attività direttamente connesse a queste ultime. Svolgere attività istituzionali, in quanto non costituisce esercizio di attività commerciale, si colloca fuori dal campo di applicazione dell’Irpeg. I proventi conseguiti dall’esercizio di attività direttamente connesse, invece, non concorrono alla formazione della base imponibile, dunque queste attività si collocano nel campo di applicazione Irpeg e come tali sono non imponibili. Il Ministero nella relazione di accompagnamento al D.Lgs.460/97 commentando l’art.12 osserva che “l’ambito delle agevolazioni in argomento (fini Irpeg) interessa esclusivamente il reddito d’impresa e non si estente alle ulteriori categorie reddituali concorrenti alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali previsti dall’art.108,Tuir e precisamente, non interessa le categorie dei redditi di fabbricato, di capitale e diversi, che dovranno continuare a essere assoggettati a tassazione. E continua “resta inteso in particolare che i redditi di fabbricati strumentali dell’attività esercitata sia essa istituzionale o connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d’impresa non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini Irpeg i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus”.


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