Welfare

L’Ue crea un Comitato per la sicurezza sul lavoro

Contribuirà all'elaborazione di un'impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

di Benedetta Verrini

Nel 2004 verrà istituito un nuovo organo consultivo a Bruxelles per l?elaborazione di un’azione comune contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. Il gruppo sarà composto da tre membri per ciascuno Stato Ue: un rappresentante delle amministrazioni nazionali, uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed uno delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. L?organizzazione della struttura e delle competenze del nuovo organo si baserà prevalentemente sull?esperienza acquisita da un comitato simile, istituito nel 1957 agli inizi dell?esperimento comunitario. Si tratta dell?organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, che verrà assorbito dal nuovo comitato con competenze più ampie. Ecco il testo della decisione, adottata dal Consiglio l’11 luglio scorso: Decisione del Consiglio che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE), Bruxelles, 11 luglio 2003 Articolo1 È istituito un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (in seguito denominato “comitato”). Articolo 2 1. Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Tale compito riguarda i settori di attività pubblici e privati. 2. In particolare, il comitato ha il compito di: a) procedere, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate; b) contribuire all’elaborazione di un’impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione; c) richiamare l’attenzione della Commissione sui settori in cui appaiano necessarie l’acquisizione di nuove conoscenze e l’attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca; d) definire, nell’ambito dei programmi di azione comunitaria: – i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell’azienda; – i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione; e) contribuire, unitamente all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie, per facilitarne la cooperazione e favorirne le iniziative volte allo scambio delle esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi; f) esprimere un parere sulle proposte di iniziative comunitarie che abbiano un impatto sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro; g) esprimere un parere sul programma annuale e sul programma modulato su quattro anni dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. 3. Ai fini dello svolgimento di tali compiti il comitato collabora con gli altri comitati competenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tra l’altro con il comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello e il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni. Articolo 3 1. Il comitato è composto di tre membri titolari per Stato membro; ciascuno Stato membro dispone di un rappresentante delle amministrazioni nazionali, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 2. Per ogni membro titolare possono essere nominati due membri supplenti. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce. 3. I membri titolari e i supplenti sono nominati dal Consiglio. Gli Stati membri, quando presentano l’elenco dei candidati al Consiglio, si adoperano per garantire che la composizione del comitato rispecchi imparzialmente i vari settori economici interessati e la proporzione di uomini e donne nella popolazione attiva. 4. L’elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 4 1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. 2. Al termine del mandato i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. 3. Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi che è stato posto fine al mandato. Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura di cui all’articolo 3. Articolo 5 1. All’interno del comitato sono costituiti tre gruppi d’interesse di cui fanno parte rispettivamente i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 2. Ciascun gruppo d’interesse designa al proprio interno un portavoce. 3. Ciascun gruppo d’interesse designa un coordinatore che partecipa alle riunioni del comitato, dell’ufficio di presidenza e del gruppo d’interesse. 4. Per l’organizzazione dei lavori del comitato viene creato un ufficio di presidenza, composto di due rappresentanti della Commissione, nonché del portavoce e del coordinatore di ciascun gruppo d’interesse. Articolo 6 1. Il comitato è presieduto dal direttore generale della Commissione responsabile della politica sociale o, in caso di impedimento e a titolo eccezionale, da uno dei direttori della medesima direzione generale da lui designato. Il presidente non partecipa al voto. 2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta di almeno un terzo dei membri. 3. Il presidente può, di propria iniziativa, invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del comitato. Ogni gruppo d’interesse del comitato può farsi assistere al massimo da due esperti, a condizione che il presidente venga informato almeno tre giorni prima della riunione del comitato. 4. Il comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro o da un membro supplente. Ciascun gruppo di lavoro è composto di quattro esperti per gruppo d’interesse. Nell’ambito del comitato è istituito un gruppo di lavoro permanente, composto da cinque esperti per ogni gruppo di interesse, con il compito di trattare, su base regolare, questioni relative al settore minerario e alle industrie estrattive. I presidenti di questi gruppi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, nel corso di una riunione del comitato. 5. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro. Il segretariato è assicurato dai servizi della Commissione. 6. Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori: – il direttore dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; – il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; – un rappresentante per ciascun gruppo d’interesse degli Stati membri dello Spazio economico europeo. 7. Previo parere motivato dell’ufficio di presidenza il presidente può autorizzare altri osservatori ad assistere alle riunioni del comitato. Articolo 7 1. Le deliberazioni del comitato sono valide quando sono presenti due terzi dei membri. Solo i membri del comitato partecipano al voto. 2. I pareri del comitato devono essere motivati. Essi sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Sono accompagnati da una nota scritta da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando quest’ultima lo richieda. 3. Il comitato si dota di procedure decisionali accelerate per le quali si applicano mutatis mutandis le condizioni stabilite nei paragrafi 1 e 2. Articolo 8 Su parere della Commissione il comitato adotta il regolamento interno che detta le modalità pratiche del proprio funzionamento, in particolare quelle concernenti le procedure decisionali accelerate e i meccanismi di cooperazione con gli altri comitati competenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tra l’altro con il comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello e il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici. Il regolamento interno è trasmesso a titolo informativo al Parlamento europeo e al Consiglio; quest’ultimo ha altresì il diritto di avocazione. Articolo 9 Fatto salvo l’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso l’attività del comitato o dei gruppi di lavoro, ogniqualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato. In tal caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione possono presenziare alle riunioni. Articolo 10 Le decisioni relative alla creazione dell’organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbon fossile, adottate durante la 36 a e la 42 a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e 10 maggio 1957, la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio speciale dei ministri del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell’organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbon fossile, e le decisioni 74/325/CEE e 74/326/CEE sono abrogate. Articolo 11 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.


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