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Lombardia LR 50/86Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati.
di Redazione
L.R. 12 settembre 1986, n. 50.
Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati. (1)
(B.U. 17 settembre 1986, n. 38, 1° suppl. ord.).
Art. 1.
1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato e del patrocinio e dei conferimenti d’onore della regione Lombardia;
b) l’adesione della regione Lombardia ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo;
c) la partecipazione della regione Lombardia in qualità di socio fondatore alla costituzione di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni (2).
2. La partecipazione della regione a società commerciali è fuori dall’ambito di applicazione della presente legge.
Art. 2. (3)
1. La giunta regionale delibera l’adesione e la partecipazione della regione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che perseguono finalità di carattere generale, non si propongono finalità di lucro, svolgono un’attività diretta a promuovere iniziative di rilevante valore scientifico o iniziative comunque rilevanti per l’esercizio delle competenze regionali.
2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere preventivamente accertati dalla giunta regionale e, con riferimento ai soggetti forniti di personalità giuridica, devono trovare riscontro nei rispettivi statuti.
3. In ogni caso, la regione non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente nelle deliberazioni di adesione e partecipazione.
4. La deliberazione di partecipazione di cui al comma 1, è adottata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. La giunta regionale con motivata deliberazione, può disporre il proprio recesso dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1; ove la deliberazione di recesso riguardi la partecipazione della regione disciplinata dall’art. 1, comma 1, lett. c), la deliberazione stessa è comunicata al consiglio regionale.
Art. 3.
1. La giunta regionale provvede a tutti gli adempimenti conseguenti all’adesione della regione ai soggetti di cui all’art. 1, ivi compreso il pagamento delle quote associative annuali.
Art. 4.
1. Entro il 30 giugno dell’anno successivo gli organismi cui la regione aderisce trasmettono alla giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno precedente.
Art. 5.
1. La regione concorre allo svolgimento e allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale che attengono alle finalità, di cui all’art. 3 dello statuto nelle forme del patronato, del patrocinio, del conferimento di contributi o di premi.
2. Il rilievo regionale dell’iniziativa o della manifestazione è motivato e attestato dagli atti degli organi della regione di conferimento del patronato, del patrocinio o del contributo.
Art. 6.
1. Il patronato regionale deve essere richiesto dai promotori con istanza motivata da presentarsi al presidente della giunta regionale.
2. Il patronato non comporta impegni di spesa per la regione ed è concesso dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto.
Art. 7.
1. Il patrocinio e la partecipazione della regione a comitati d’onore, comitati promotori o altre forme di onoranza devono essere richiesti al presidente della giunta regionale, che li concede con proprio decreto.
2. Il presidente della giunta può delegare allo scopo gli assessori per i settori di rispettiva competenza o in sua rappresentanza; può inoltre disporre il conferimento di targhe, coppe o altri premi non in denaro.
3. La giunta regionale delibera ogni anno, di propria iniziativa o su proposta di province, comuni (singoli, consorziati od associati) o di consiglieri regionali lombardi, di assegnare non più di venti diplomi di onore a enti, istituzioni, associazioni, comitati e cittadini, i quali senza intento di lucro e senza fruire di pubbliche sovvenzioni, conseguano risultati d’elevata qualità nell’attuare manifestazioni, congressi, concorsi od iniziative di cui alla presente legge; ai fini della presente disposizione si considerano pubbliche sovvenzioni quelle erogate dallo Stato, dalla regione, da province, da comuni (singoli, consorziati od associati).
Art. 8.
1. La regione può concedere contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contributi regionali.
2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al presidente della giunta regionale. La domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa sul rilievo regionale e sulle finalità dell’iniziativa; da un particolareggiato bilancio preventivo da cui risultino chiaramente le disponibilità finanziarie del soggetto promotore, i costi e i tempi di attuazione dell’iniziativa; dai documenti relativi all’assetto giuridico del soggetto promotore.
3. Il contributo per ciascuna iniziativa è deliberato dalla giunta regionale, su proposta del presidente. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di presentare al presidente della giunta il rendiconto economico e finanziario entro trenta giorni dalla conclusione dell’iniziativa. Il contributo è revocato, con delibera della giunta regionale, qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente o non abbia ottemperato agli obblighi di legge.
Art. 9.
1. Ogni anno la giunta regionale, trasmette al consiglio regionale, in allegato al conto consuntivo, la relazione di rendiconto dell’attività svolta in attuazione della presente legge.
2. La relazione di rendiconto deve contenere:
a) l’elenco degli organismi, cui la regione ha conferito il patronato o il patrocinio o ha aderito, con la specificazione della corrispondente motivazione;
b) il sunto dell’attività svolta da ciascuno di tali organismi;
c) l’elenco puntuale delle somme erogate per premi, per contributi o per quota associativa, con l’indicazione della corrispondente motivazione;
d) la motivazione di eventuali recessi.
Art. 10.
1. Le disposizioni dei precedenti artt. 6, 7 e 8 sono estese a favore delle manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, anche cooperativistiche, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui al secondo comma dell’art. 3 dello statuto.
Art. 11.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 1986 la spesa di L. 200 milioni.
2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente I comma si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1987, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’articolo 22 – I comma – della Legge Regionale 31 marzo 1978 n. 34.
3. Al finanziamento dell’onere di L. 200 milioni previsto per l’anno 1986 dal precedente I comma si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l’adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986, Parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1 è istituito il capitolo 1.1.6.3.1.1570 «Spese per l’adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni.
Art. 12.
1. E’ abrogata la Legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni.
_____________________
(1) Titolo della legge così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
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