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Lombardia LR 28/96Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo.
di Redazione
L.R. 16 settembre 1996, n. 28.
Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo.
(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 – 3° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. La regione riconosce e promuove l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne.
3. La regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge le associazioni di cui alle l.r. 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi»; l.r. 1 giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”»; l.r. 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e l.r. 11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».
5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.
Art. 2. (Requisiti delle associazioni).
1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni aventi gli scopi previsti dall’art. 1, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) svolgano effettiva attività da almeno 2 anni;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l’elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali, l’approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
d) svolgono la propria attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:
1) promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
2) tutela e promozione del valore della vita umana;
3) promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e della educazione anche multietnica;
4) promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia;
5) tutela e promozione dei diritti dei minori;
6) promozione della cooperazione internazionale;
7) promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
8) promozione del rapporto con i lombardi residenti all’estero;
9) promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati;
10) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico;
11) tutela della salute psico-fisica e della sicurezza;
12) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
13) tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale;
14) attività sportive, musicali e ricreative;
15) attività volte al sostegno e all’animazione del mondo giovanile e/o della terza età;
16) attività ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare la cultura ed il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
17) promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva;
18) promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
19) altri ambiti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 1.
Art. 3. (Registri provinciali e regionale delle associazioni).
1. Presso ogni amministrazione provinciale della regione è istituito il registro provinciale delle associazioni, senza scopo di lucro, operanti nel territorio provinciale.
2. Presso la presidenza della regione è istituito il registro delle associazioni a carattere regionale o nazionale, senza scopo di lucro, con sedi operative o strutture operative nel territorio regionale.
3. I registri provinciali e regionale indicano l’ambito o gli ambiti in cui si esplica l’attività delle associazioni anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali, di cui all’art. 2, lett. d).
4. Presso ogni comune con numero di abitanti superiore a 15.000 e presso le comunità montane, l’amministrazione provinciale deposita il registro provinciale delle associazioni; nei comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000 il deposito del registro è facoltativo.
Art. 4. (Iscrizione dei registri provinciali e regionale).
1. Nei registri provinciali di cui all’art. 3, comma 1, si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) che abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale;
b) che operino da almeno un biennio;
c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell’art. 1;
d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l’eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’assemblea degli associati, e che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità;
e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni.
2. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all’art. 3, comma 2, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono operare in almeno cinque province della regione oppure in almeno dieci comunità montane.
3. La domanda di iscrizione nei registri di cui all’art. 3 è presentata:
a) al presidente dell’amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;
b) al presidente della regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2 del presente articolo.
4. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell’associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
c) la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell’associazione;
d) il resoconto economico dell’anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.
5. La regione e la provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicano l’elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.
6. La provincia deposita gli elenchi di cui all’art. 3, comma 4, presso i comuni, le comunità montane e invia copia del registro provinciale al presidente della regione.
7. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell’amministrazione provinciale o regionale le variazioni dell’atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi secondarie.
8. Ogni due anni, la regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione delle associazioni.
9. Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.
Art. 5. (Procedure e modalità per l’iscrizione ai registri provinciali e regionali).
1. La regione e la provincia provvedono all’accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse.
2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.
3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all’iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.
Art. 6. (Interventi per la promozione dell’associazionismo).
1. La regione persegue le finalità previste dall’art. 1, sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:
a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;
b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d’intesa con le altre istituzioni locali.
2. La regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate, che dimostrino capacità nei settori di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.
Art. 7. (Disposizioni applicative e attività di vigilanza).
1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla regione e alle province di procedere all’iscrizione nei registri di rispettiva competenza.
2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.
Art. 8. (Programma e interventi della regione).
1. Per il perseguimento delle finalità dell’art. 1, la regione adotta, con provvedimento del consiglio regionale un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l’associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.
2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni regionali iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno 6 mesi.
3. Per l’attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la regione contribuisce per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento (1).
4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.
5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.
Art. 9. (Conferenza regionale dell’associazionismo).
1. La giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell’associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale.
2. La conferenza regionale è finalizzata all’espressione di valutazioni e proposte relative a indirizzi e politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.
3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell’associazionismo in regione, da presentare alla conferenza regionale.
Art. 10. (Formazione degli operatori).
1. La regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l’accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla regione.
2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province ai sensi dell’art. 2 della l.r. 5 gennaio 1995 n. 1 «Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province e della l.r. 95/80».
Art. 11. (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali).
1. Alle associazioni iscritte al registro regionale la regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 8, commi 2 e 3. Per i progetti di cui all’art. 8, comma 4, la regione eroga finanziamenti alle province.
2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all’art. 8, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all’art. 8 comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.
3. Le richieste di finanziamento devono essere corre date dall’iscrizione al registro, dalla relazione sull’attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.
4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, e cui all’art. 8, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.
5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti progetti che si configurano come attività commerciale.
Art. 12. (Norma finale).
1. La giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli: 4, 5, 6 e commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 8.
2. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 concernente «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale», la giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti alla applicazione della presente legge.
3. Il presidente della giunta può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all’art. 3.
Art. 13. (Norma finanziaria).
1. Per i progetti di cui all’art. 11 commi 1 e 2, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 400.000.000.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l’esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:
a) all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 1.3.3.1.3974 «Contributi per la realizzazione dei progetti rivolti alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000.
4. Alle spese previste all’art. 9, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio nonché per adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti», dello stato di previsione delle spese del bilancio.
5. Agli oneri conseguenti ai corsi ed alle iniziative di cui all’art. 10 si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli relativi all’obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale operata da centri o istituti».
6. Agli oneri derivanti da specifici progetti in attuazione di leggi di settore, si provvede con gli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi.
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(1) Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
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