L.R. 24 luglio 1993, n. 22.
Legge regionale sul volontariato.
(B.U. 29 luglio 1993, n. 30 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità e oggetto della legge).
1. La regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.
Art. 2. (Attività del volontariato).
1. Ai fini della presente legge è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all’art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge- quadro sul volontariato»; tali finalità vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell’area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
b) le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle rientranti nell’area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.
2. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 3. (Organizzazioni di volontariato).
1. E’ considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previste l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche e private.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l’attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 4. (Istituzione del registro generale regionale del volontariato).
1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 6 della legge 266/1991, il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato; a tal fine la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente, provvede:
a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le aree di intervento di cui al primo comma dell’art. 2;
b) ad emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall’art. 3, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 3 della presente legge costituisce diritto all’iscrizione nel registro del volontariato.
3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al presidente della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l’organizzazione ha la sede amministrativa e/o operativa, per l’espressione del parere che ne attesti l’esistenza e l’operatività; tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. L’iscrizione nel registro è disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro 90 giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall’inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.
5. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della legge n. 266/1991.
6. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all’iscrizione da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.
7. Il venir meno dei requisiti per l’iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.
Art. 5. (Partecipazione alla programmazione).
1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.
Art. 6. (Formazione e qualificazione professionale).
1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:
a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all’aggiornamento dei propri soci;
b) la giunta regionale, che sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e dal comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato di cui all’art. 10 promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontariato predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all’esercizio dell’attività di volontariato.
2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell’ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all’ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla regione o da questi finanziati.
Art. 7. (Contributo alle attività di volontariato).
1. La regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dei criteri di intervento, che comprendono la ripartizione dello stanziamento fra le aree di intervento di cui all’art. 2.
2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere della commissione consiliare referente che si esprime con parere vincolante entro 60 giorni dal ricevimento. In assenza di parere dopo tale termine la proposta della giunta è ritenuta approvata.
3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge è istituito presso la presidenza della giunta regionale ai sensi dell’art. 33 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle aree definite all’art. 2.
Art. 8. (Convenzioni).
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di collaborazione;
b) il contenuto e le modalità dell’intervento volontario;
c) il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell’art. 3;
f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
g) le modalità di risoluzione del rapporto;
h) la verifica dei reciproci adempimenti.
3. La regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal primo comma del presente articolo, tra quelle:
a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l’intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all’area per la quale si chiede il convenzionamento.
4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni di volontariato continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza naturale; l’eventuale rinnovo avviene secondo le condizioni previste dall’art. 7 della legge n. 266/1991 e dal presente articolo.
Art. 9. (Attività di vigilanza).
1. La giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale ai fini previsti dall’art. 6, quarto comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell’anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell’attività dell’organizzazione.
Art. 10. (Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato).
1. Con propria deliberazione, su proposta del presidente, la giunta regionale istituisce, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale», il comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato.
2. Il comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale o suo delegato, è composto da tre esperti nelle aree di intervento di cui al primo comma dell’art. 2 e da 12 rappresentanti, scelti dal presidente della giunta regionale in una rosa proposta dalle organizzazioni di volontariato, così suddivisi:
a) 3 componenti per ciascuna delle aree di intervento di cui al primo comma dell’art. 2;
b) 3 componenti in rappresentanza degli ambiti provinciali di maggior diffusione del volontariato.
3. Ai componenti esterni del comitato viene riconosciuta una indennità di presenza ai sensi della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».
4. Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno.
5. Il comitato rimane in carica per cinque anni; i rappresentanti esterni non possono essere rieletti.
Art. 11. (Compiti del comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato).
1. Il comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato è un organo tecnico-consultivo per la conoscenza, l’informazione, la promozione e la diffusione delle attività di volontariato.
2. Tra i compiti del comitato rientrano:
a) l’attività di consulenza anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato;
b) la ricerca e l’acquisizione di dati di conoscenza sul fenomeno generale del volontariato;
c) la convocazione della conferenza regionale sul volontariato a scadenza almeno biennale;
d) la programmazione dei servizi a favore del volontariato e le indicazioni al comitato per la gestione del fondo speciale regionale di cui all’art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991.
3. Il comitato formula altresì osservazioni e proposte in merito a:
a) la promozione di ricerche e studi sul volontariato;
b) la promozione e sviluppo del volontariato;
c) la diffusione della conoscenza del registro regionale;
d) l’elaborazione di un rapporto biennale sullo stato del volontariato;
e) i progetti di formazione;
f) i progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro per far fronte alle emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) suggerimenti relativi alle proposte di modifica della normativa sul volontariato al fine di contribuire a renderla sempre più aderente alla realtà.
Art. 12. (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato).
1. Il presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall’art. 2 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 266/1991.
2. Il presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto al primo comma, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 13. (Conferenza regionale del volontariato).
1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di dibattere indirizzi generali delle politiche regionali nelle aree di cui all’art. 2, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.
2. In particolare la conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato ed esprime una valutazione dell’attività svolta dal comitato regionale di cui all’articolo 11.
3. La conferenza potrà essere organizzata per tematiche specifiche e per sezioni.
4. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.
Art. 14. (Integrazione di norma). (1)
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, le competenze del gabinetto del presidente, come previsto dall’allegato C alla l.r. 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine», sono integrati dai seguenti alinea:
(Omissis).
Art. 15. (Norma transitoria).
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro di cui all’art. 8 della l.r. 1/1986 e quelle iscritte nel registro provvisorio di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 20460 del 24 marzo 1992 e n. 27393 del 15 settembre 1992, sono iscritte di diritto nell’apposita sezione del registro, con l’obbligo di provvedere, ove necessario, al formale adeguamento dei relativi accordi fra gli aderenti e dei rispettivi statuti, nonché all’acquisizione del parere del comune, ove precedentemente non prescritto, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi effetti, anche al fine del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266/1991, decorrono dalla data della precedente originaria iscrizione ovvero, ove antecedente, dalla data di entrata in vigore della succitata legge.
Art. 16. (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’art. 8 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, come modificato dall’art. 1 della l.r. 26 aprile 1990, n. 25.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente primo comma, qualora la presente legge entri in vigore prima del 30 settembre 1993, possono essere applicate fino a tale data le norme di cui alla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alla concessione alle organizzazioni di volontariato di contributi regionali iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1993, al capitolo di spesa 2.2.4.1.2074, autorizzati ai sensi dell’art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34, dall’art. 6, primo comma, della l.r. 14 giugno 1993, n. 19.
3. Restano salvi i provvedimenti attuativi, di mera esecuzione, relativi alle determinazioni di cui al precedente secondo comma.
Art. 17. (Norma finale).
1. Per quanto non previsto dalla seguente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/1991.
Art. 18. (Norma finanziaria).
1. E’ autorizzata, per l’anno 1993, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 7.
2. Al finanziamento dell’onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per pari importo nella dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993.
3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente art. 7, si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1994, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del secondo comma dell’art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli oneri conseguenti al funzionamento del «Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato» di cui all’art. 10 della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni ed i rimborsi spese».
5. Agli oneri di cui alla lett. a) del terzo comma del precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale».
6. Agli oneri di cui alla lett. c) del secondo comma dell’art. 11 e al l’art. 13, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni di studio nonché l’adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti».
7. In conseguenza a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993, è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
– all’ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.3669 «Contributi ad organizzazioni di volontariato a sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche attività documentate e di progetti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
_____________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.
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