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Lombardia LR 21/90IPABNorme per la depubblicizzazione di istituzionipubbliche di assistenza e beneficienza

di Redazione

L.R. 27 marzo 1990, n. 21.
Norme per la depubblicizzazione di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB).
(B.U. 29 marzo 1990, n. 13, 2° suppl. ord.).

Art. 1. Depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
1. Al fine di consentire la riconduzione delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB) che ne abbiano le caratteristiche tra gli enti morali
di diritto privato, in attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 7 aprile 1988, n. 396, e di acquisire i necessari elementi informativi
per la elaborazione dei piani regionali socio-assistenziali e dei programmi
attuativi zonali, la Giunta Regionale è autorizzata ad accertare su domanda
dell’ente interessato, se in possesso dei requisiti previsti dalla presente Legge,
la mancanza della natura pubblica degli enti stessi.

Art. 2. Richieste degli enti.
1. Ai fini di cui al precedente art. 1, l’istanza da parte delle singole istituzioni
deve pervenire al competente settore della Giunta Regionale entro dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, ovvero, anche successivamente,
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in cui verrà a scadere
il piano regionale socio-assistenziale.
2. L’istanza deve essere corredata da una deliberazione in tale senso del competente
organo amministrativo e da ogni altra opportuna documentazione.
L’istanza va motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti che la giustificano
e che conducono ad escludere la natura pubblica dell’istituzione secondo i criteri
indicati nel successivo art. 4.
3. Copia dell’istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma,
va altresì contemporaneamente trasmessa a cura della singola istituzione al
Comune ove l’istituzione stessa ha sede legale. Il Comune può all’occorrenza
fornire alla Giunta Regionale, entro e comunque non oltre trenta giorni dalla
avvenuta ricezione dell’istanza, gli eventuali ulteriori elementi di conoscenza
in suo possesso ritenuti rilevanti ai fini della sussistenza o meno dei criteri
contemplati dal successivo art. 4.

Art. 3. Procedimento.
1. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione esibita, il competente
settore della Giunta Regionale invita con richiesta motivata l’istituzione
interessata a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio
ritenuti necessari.
2. Le istituzioni sono tenute a trasmettere alla Giunta Regionale, per il tramite
del settore competente, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti entro
60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. La Giunta Regionale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla data
di presentazione della stessa o, nell’ipotesi prevista dai commi precedenti,
dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti.
4. Il decreto del direttore generale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4. Criteri di depubblicizzazione.
1. Nell’assumere i provvedimenti di cui all’art. 1 della presente Legge,
l Giunta Regionale considera indici sufficienti per negare la natura
pubblica di una istituzione i seguenti:
a) che si tratti di istituzione avente struttura associativa; questa struttura
sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a1) che la costituzione dell’ente sia avvenuta per iniziativa volontaria di
soci o di promotori privati;
a2) che l’amministrazione e il governo dell’istituzione siano, per disposizione
statutaria, determinati dai soci; questa condizione si verifica quando i soci
eleggano almeno la metà dei componenti l’organo collegiale deliberante,
ovvero quando ai soci stessi siano comunque riservate le competenze
deliberative in ordine all’adozione dei fondamentali atti per la
vita dell’istituzione;
a3) che l’attività dell’istituzione venga esplicata anche sulla base delle
prestazioni volontarie dei soci che possono estrinsecarsi anche
sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali;
b) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati e
operante con mezzi di provenienza privata; questa circostanza
sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
b1) che l’atto costitutivo o l’atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b2) che almeno la metà dei componenti l’organo collegiale
deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da privati;
b3) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei
beni stessi; che comunque l’istituzione nel quinquennio immediatamente
precedente la data di entrata in vigore della presente Legge non abbia
beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad
una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione
per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni
artistici e culturali e sia all’acquisto, costruzione, ristrutturazione e
riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purché
queste ultime garantite dall’accensione di specifici vincoli di destinazione
per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa (1a);
c) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa; tale circostanza sussiste
quando ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
c1) che l’attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri
l’opera di beneficienza ed assistenza nell’ambito di una più generale
finalità religiosa
c2) che risulti collegata ad una confessione religiosa realizzata per il tramite
della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto,
di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività e di
associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale
religioso come modo qualificante di gestione del servizio
d) che si tratti di istituzioni la cui attività consista nella gestione di seminari o
di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di culto, o che,
comunque, per statuto, assistano esclusivamente o prevalentemente religiosi;
e) che si tratti di istituzioni per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi
dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo
precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa;
f) (Omissis)
2. Non possono in ogni caso essere considerate ai fini dei provvedimenti
di cui all’art. 1 della presente Legge le istituzioni di assistenza e
beneficienza già amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza
od in questi concentrati, nonché quelle istituzioni che non continuino
a perseguire finalità nell’ambito assistenziale

Art. 5. Effetti del provvedimento.
1. Entro 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della delibera di cui al precedente art. 3, terzo comma, gli amministratori
dell’istituzione interessata devono provvedere a richiedere la
registrazione dell’istituzione nel registro delle persone giuridiche
private previsto dall’art. 33 del codice civile.
2. Dalla data di pubblicazione si applica ad ogni effetto il regime
degli enti assistenziali privati.

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