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Lombardia LR 14/97Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.

di Redazione

L.R. 19 maggio 1997, n. 14.
Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria.
(B.U. 23 maggio 1997, n. 21 – 1° suppl. ord.).

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina l’attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria, fatto salvo quanto disposto dalla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 concernente la realizzazione delle opere pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le funzioni attribuite dalla presente legge alla giunta regionale sono esercitate dagli organi competenti delle amministrazioni di cui al comma 1, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 2. (Tipologie di contrattazione).
1. I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36 «Amministrazione dei beni immobili regionali», ad essi si applicano le norme contenute nel titolo II, capo III, sezione I, del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e sue successive modificazioni.
2. I contratti di appalto di fornitura di beni o di appalto di servizi sono regolati dalle disposizioni della presente legge.
3. Si definiscono contratti di fornitura di beni i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto di prodotti, conclusi con un fornitore, anche se la fornitura dei prodotti comporti opere di posa e installazione.
4. Si definiscono contratti di appalto di servizi i contratti o le convenzioni a titolo oneroso stipulati con un prestatore di servizi, compresi i servizi bancari, assicurativi e finanziari, i servizi informatici, nonché quelli di formazione del personale, con esclusione di quelli stipulati con soggetti che operano nei settori della erogazione di acqua e di energia, che forniscono servizi di trasporto o che operano nel settore delle telecomunicazioni.
5. Qualora un contratto comprenda la fornitura di beni e la prestazione di servizi, la sua qualificazione dipende dalla prevalenza del valore economico di una fattispecie sull’altra.
6. Gli appalti che insieme alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi comprendano anche l’esecuzione di lavori sono considerati appalti di fornitura o di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto.
7. Gli importi posti a base delle gare d’appalto devono essere obbligatoriamente al netto dell’IVA.

Art. 3. (Forme di contrattazione). (1)
1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi vengono stipulati con contraenti scelti con procedura di evidenza pubblica:
a) attraverso procedure aperte (pubblici incanti);
b) attraverso procedure ristrette (licitazioni private, appalto- concorso);
c) nei casi espressamente consentiti, attraverso procedure negoziate (trattativa privata).
2. Oltre ai casi previsti dal comma 3 dell’art. 6 della direttiva 93/36/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizio”, è ammesso il ricorso alla trattativa privata per contratti di fornitura di beni o di appalto di servizi di importo stimato non superiore a 200.000 ECU, al netto dell’IVA. I soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata non possono essere meno di tre.
3. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nella deliberazione di indizione.
4. Nell’ambito delle procedure ristrette, la scelta della forma dell’appalto-concorso deve recare la specificazione dei contenuti progettuali che la giustificano.
5. Fatte salve le normali forme di contrattazione previste nei commi precedenti, è consentito provvedere direttamente, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi non previsti negli atti di programmazione di cui all’art. 4, comma 5, fino ad un importo massimo di 20 milioni al netto di IVA.
6. Gli enti del settore sanità e le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) possono, in via ordinaria, acquisire direttamente beni e servizi per importi non superiori a 200.000 ECU, al netto di IVA.
7. La giunta regionale ridetermina, ogni due anni, il valore relativo agli acquisti di cui al comma 5, in conformità agli indici ISTAT a livello nazionale, di andamento del costo della vita.
Titolo II
FORNITURE DI BENI

Art. 4. (Contratti di fornitura di beni).
1. Per i contratti di fornitura di beni d’importo uguale o superiore a 200 mila ECU al netto dell’IVA si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nell’art. 6, nell’art. 7, nell’art. 8, comma 6, nell’art. 9 nell’art. 10, nell’art. 11, nell’art. 12, nell’art. 13, nell’art. 16, nell’art. 17, nell’art. 18, nell’art. 19, commi 2 e 3 e nell’art. 21, della direttiva 93/36/CEE.
2. La procedura di scelta del contraente viene determinata con provvedimento dell’amministrazione regionale (2).
3. E’ fatto divieto di scissione o frazionamento delle forniture; qualora sia necessaria la suddivisione della fornitura in lotti, la delibera di indizione della procedura di scelta del contraente deve recare espressa motivazione delle ragioni tecniche della suddivisione in lotti e la indicazione delle caratteristiche differenziali in lotti.
4. Per i contratti di fornitura il cui valore di stima sia inferiore ai 200 mila ECU, al netto dell’IVA si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale delibera gli acquisti da effettuare entro l’anno, indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E’ facoltà della Giunta regionale operare al termine del primo semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.
Titolo III
APPALTI DI SERVIZI

Art. 5. (Contratti di appalto di servizi).
1. Agli appalti di servizi, definiti ai sensi dell’art. 2 comma 4, di importo uguale o superiore a 200 mila ECU, al netto dell’IVA, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4, 7, 8, 9, 15 e 22 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
2. E’ vietato il frazionamento di servizi rientranti nella medesima specie salvo motivate ragioni di convenienza.
3. Quando servizi di diversa specie sono posti ad oggetto della medesima procedura di aggiudicazione, si applica la procedura di scelta relativa al servizio prevalente.
4. Per i contratti di appalto di servizi il cui valore di stima sia inferiore ai 200 mila ECU, al netto dell’IVA, si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all’art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», a norma dell’art. 5 della medesima legge, come sostituito dall’art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea», e con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», a norma dell’art. 7 della medesima legge.
Titolo IV
NORME COMUNI

Art. 6. (Requisiti per l’ammissione alle pubbliche gare).
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare per la aggiudicazione degli appalti di forniture di beni e per la aggiudicazione degli appalti di servizi, coloro che:
a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o che si trovino in altra situazione equipollente;
b) siano sottoposti a procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di concordato preventivo, oppure di qualunque altro procedimento equipollente;
c) siano stati condannati per reati relativi alla condotta professionale con sentenza passata in giudicato, e nel caso di persona giuridica, qualora il legale rappresentante di questa sia stato condannato a tale titolo;
d) si siano resi responsabili di gravi documentate violazioni nei doveri professionali;
e) non abbiano adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio paese e in quello in cui concorrono;
f) non abbiano adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative vigenti nel proprio paese ed in quello in cui concorrono;
g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nelle informazioni fornite all’amministrazione.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia e successive modificazioni e integrazioni, l’assenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 1 può essere dimostrata, ai fini della partecipazione alla gara, anche nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa, la legalizzazione e l’autenticazione di firme, fatta salva la produzione di formali certificazioni da parte di colui che viene dichiarato aggiudicatario.
3. Il mancato invito a gare a procedura ristretta di chi ne ha fatto richiesta, deve essere motivato. La decisione deve essere comunicata all’interessato.

Art. 7. (Requisiti di capacità tecniche).
1. La prova delle capacità tecniche dei soggetti che si intendono invitare può essere valutata mediante uno o più dei seguenti elementi:
a) la documentazione delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e privati;
b) la documentazione dei titoli di studio o professionali dei responsabili della prestazione di servizi;
c) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui si dispone;
d) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
e) l’esibizione di campioni e/o fotografie e descrizioni dei prodotti da fornire, la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione;
f) i certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme, ovvero la buona resa dei servizi;
g) la certificazione di sistemi di qualità riguardanti aziende operanti nei settori elettrotecnici ed elettronici, rilasciata da organismi terzi indipendenti, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.
2. Nel bando di gara devono essere indicate le specifiche referenze da presentare, in relazione alle esigenze connesse a ciascuna fornitura di beni ovvero a ciascun appalto di servizi.

Art. 8. (Requisiti di capacità finanziaria ed economica).
1. La prova della capacità finanziaria ed economica del soggetto che si intende invitare alle gare, può essere richiesta attraverso:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso;
c) una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero del fatturato riferibile alle prestazioni oggetto del contratto da stipulare.
2. Nel bando di gara devono essere specificate le referenze richieste tra quelle previste al comma 1.

Art. 9. (Raggruppamento di imprese).
1. Fermo l’obbligo di consentire, in ogni caso, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica indette a procedura aperta o a procedura ristretta di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, il bando di gara deve specificare se i requisiti di capacità tecnica e quelli di capacità finanziaria ed economica debbano essere posseduti da ciascuna impresa o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dalla sola impresa mandataria-capogruppo.
2. E’ vietato successivamente all’invito il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente. E’, altresì, vietata la partecipazione alla gara di appalto quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipino alla gara quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa.
3. Ai raggruppamenti di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE».

Art. 10. (Criteri di aggiudicazione).
1. Le forniture di beni e gli appalti di servizi possono essere aggiudicati secondo i seguenti criteri che debbono essere specificati nel bando di gara e, in caso di procedure ristrette o negoziate, nell’invito:
a) unicamente al prezzo più basso;
b) all’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo del prezzo, del termine di consegna o di resa del servizio, della qualità, del valore tecnico, degli eventuali oneri di utilizzazione, delle caratteristiche estetiche ove ciò abbia rilevanza.
2. Nel caso di gara indetta col criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lett. b), nel bando di gara, nell’eventuale invito e, se esistente, nel capitolato speciale, devono essere specificati quali elementi saranno presi in considerazione in ordine di importanza. A tal fine devono essere specificati i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascuno degli elementi di valutazione e all’elemento prezzo non può essere attribuito, di norma, meno del 50% del punteggio-coefficiente globale. Qualora all’elemento prezzo sia attribuito meno del 50% del punteggio- coefficiente globale, la circostanza deve essere debitamente motivata in sede di indizione della gara d’appalto.

Art. 11. (Indizione).
1. Con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale viene avviata, su proposta della direzione regionale competente, la procedura di scelta del contraente (3).
2. Il provvedimento deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, nonché la motivazione in ordine alla procedura di contrattazione adottata, qualora non si ricorra alla procedura aperta.

Art. 12. (Subappalti e cessioni di contratti).
1. E’ vietata la cessione in tutto o in parte dei contratti concernenti forniture di beni o appalti di servizi.
2. Il bando può consentire il subappalto in misura non superiore al 30% ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi già richiesti nei confronti dell’appaltatore.
3. Il concorrente che intenda valersi della facoltà di cui al comma 2 deve indicare nell’offerta la quota di appalto che intende subappaltare; il subappalto è condizionato all’accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte del dirigente responsabile.
4. La cessione dei crediti nascenti da contratto è subordinata alla discrezionale adesione dell’amministrazione previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario delle condizioni soggettive di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al subappalto nel settore degli appalti di pubblici servizi si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13. (Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi).
1. La giunta regionale può istituire un albo di soggetti abilitati a partecipare alle procedure aperte, ristrette, ovvero negoziate per la scelta dei contraenti, individuando le condizioni, modalità e termini per l’iscrizione.
2. Ogni due anni i soggetti iscritti all’albo, di cui al comma 1, debbono dichiarare la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione.
3. All’albo si attinge, preferibilmente, per la procedura a trattativa privata; in ogni caso nessun soggetto può essere escluso dalle gare, o non invitato a procedura ristretta o negoziata, perché non iscritto all’albo.
4. Qualunque sia l’importo stimato delle forniture di beni o dei servizi da appaltare, nessuna specie di gara può essere indetta con la previsione di riserve circa la partecipazione, ovvero l’aggiudicazione, a favore di soggetti con riferimento alla sede di attività ovvero alla forma giuridica rivestita, fatto salvo quanto stabilito in materia di cooperative sociali dall’art. 5, comma 5.
Titolo V
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14. (Procedure aperte).
1. La gara d’appalto è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa destinataria della fornitura o del servizio posto in appalto, il quale, in seduta pubblica, assistito dall’ufficiale rogante o da un notaio, verifica la integrità e la chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute, nonché la regolarità dei documenti presentati.
2. I preposti alla gara, prima di prendere conoscenza del contenuto economico e progettuale di ciascuna offerta, dispongono circa le eventuali esclusioni, dandone motivazione a verbale e dando atto delle eccezioni e deduzioni che i presenti alla seduta intendono formulare. Successivamente esaminano le offerte ammesse e proclamano pubblicamente il soggetto dichiarato aggiudicatario.
3. Qualora, per motivate ragioni, l’esame e il confronto delle offerte debba avvenire in una seduta successiva, anche quest’ultima deve svolgersi in forma pubblica ed il responsabile del procedimento deve custodire presso di sé, debitamente sigillati, i plichi contenenti le offerte.
4. Di ogni esclusione deve essere data immediata comunicazione al soggetto escluso, qualora non presente al momento nel quale questa viene dichiarata, con la comunicazione dei motivi che l’hanno determinata. I plichi contenenti le offerte dei soggetti esclusi debbono essere custoditi in piego sigillato dal responsabile del procedimento per almeno sessanta giorni successivi a quello nel quale risulta pervenuta la comunicazione della avvenuta esclusione.
5. In caso di aggiudicazione dell’appalto con i criteri di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) sono costituite commissioni giudicatrici, presiedute dal preposto alla gara, con la presenza di esperti, dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura di beni ovvero la prestazione dei servizi, che valutano le offerte in seduta riservata, fatta salva l’applicazione dei commi 1, 2 e 4. Il preposto alla gara deve dare lettura dei verbali della commissione giudicatrice in seduta pubblica, la cui data deve essere portata a conoscenza dei soggetti ammessi alla procedura a mezzo di formale comunicazione degli uffici procedenti.

Art. 15. (Procedure ristrette).
1. Fermo restando quanto disposto negli articoli che precedono, alle procedure ristrette si applicano le disposizioni che seguono:
a) nel caso di procedura di licitazione privata, si applica quanto stabilito per le procedure aperte all’art. 14;
b) nel caso di procedura per appalto-concorso sono costituite commissioni giudicatrici, presiedute dal preposto alla gara, con la presenza di esperti, dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura dei beni, ovvero la prestazione dei servizi, che valutano le offerte in seduta riservata fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 14.
2. Il preposto alla gara, assistito dall’ufficiale rogante o da notaio, procede in seduta pubblica a verificare l’ammissibilità delle offerte e a deliberare le eventuali esclusioni ai sensi del comma 2 dell’art. 14. La commissione procede successivamente alla valutazione dei progetti-offerte ed alla indicazione del progetto-offerta che ritiene meritevole di aggiudicazione, redigendo appositi, motivati, verbali.

Art. 16. (Procedure negoziate).
1. In caso di procedura di scelta del contraente a trattativa privata, all’infuori dei casi di cui agli art. 6, comma 3, della direttiva n. 93/36/CEE e di cui all’art. 7, comma 2 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, le offerte presentate dai soggetti invitati alla trattativa sono esaminate, una per una separatamente, in unica seduta pubblica, e può, contestualmente, essere indetta una gara migliorativa di rilancio.
2. A conclusione dell’esame delle offerte e dell’eventuale rilancio, i preposti alla procedura esprimono la propria valutazione sulle offerte, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni poste nel capitolato speciale.

Art. 17. (Aggiudicazioni).
1. Il bando di gara deve indicare chiaramente se il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto.
2. Salvo il caso di cui al comma 1, l’aggiudicazione viene disposta con provvedimento dell’amministrazione regionale (2).
3. Ai componenti le commissioni giudidcatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell’amministrazione regionale (3).
4. Il bando di gara indetta con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta di licitazione privata, deve indicare chiaramente se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa.
5. In caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto- concorso, ovvero con procedura negoziata non può esservi aggiudicazione in presenza di una sola offerta.
6. Dei provvedimenti di aggiudicazione, ovvero dei verbali che tengono luogo di contratto, viene data immediata comunicazione, corredata di un estratto della motivazione, sia all’aggiudicatario che al soggetto che si è classificato, nell’ordine, immediatamente dopo l’aggiudicatario stesso.

Art. 18. (Offerte anormalmente basse).
1. In caso di offerte giudicate anormalmente basse rispetto alla prestazione, il preposto alla gara o commissione, entro i dieci giorni successivi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, chiede per iscritto, motivazione all’offerente della propria offerta.
2. L’amministrazione tiene conto, in particolare, delle giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento o della fornitura, o delle soluzioni tecniche adottate, o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione delle giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.
3. Le singole offerte giudicate anormalmente basse e non sufficientemente giustificate sono escluse.
Titolo VI
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 19. (Clausole contrattuali).
1. Nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nei capitolati speciali e nei contratti quando si tratti di prestazioni periodiche o continuative, si applicano le disposizioni di cui all’art. 44, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 20. (Collaudo).
1. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione totale o parziale della fornitura.
Il collaudo dovrà essere effettuato da persone esperte nella materia, anche dipendenti regionali, nominati con provvedimento dell’amministrazione regionale (2).
2. Il collaudatore, accertata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo.
3. Per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, il collaudo potrà essere sostituito da un attestato di conformità all’ordine rilasciato dal preposto della struttura destinataria della fornitura.
Titolo VII
NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 21. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall’art. 17 si provvede mediante le somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il finanziamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa».

Art. 22. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate:
a) la l.r. 28 aprile 1983, n. 36 «Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti»;
b) le disposizioni contenute nel titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106, «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)», come sostituito dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 15 e modificato dalla l.r. 8 aprile 1995, n. 18, concernente l’adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni sui contratti delle USSL e dalla l.r. 30 dicembre 1994, n. 45;
c) la l.r. 20 marzo 1990, n. 15, «Modificazione delle disposizioni del titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106 “Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l’amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)” e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle USSL e ad altri enti ospedalieri».

Art. 23. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.
(2) Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.
(3) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

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