Non profit
Lombardia – Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali (BURL del 15 dicembre 2006 n. 50, 3° so)
di Redazione
Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1.
La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dellassociazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.
2.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a)
impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
b)
impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.
Art. 2
(Soggetti affidatari)
1.
Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
2.
In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.
3.
L’affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dellimpresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 ), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nellambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.
Art. 3
(Modalità di affidamento degli impianti)
1.
Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;
b)
rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;
c)
individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dellimpianto, quali:
1)
lesperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dellaffidamento;
2)
il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dellimpianto;
3)
il corrispettivo dovuto allaffidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario allente proprietario dellimpianto;
4)
le tariffe o i prezzi daccesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dallente pubblico, proprietario dellimpianto;
5)
la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nellambito della gestione;
6)
il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nellimpianto oggetto della gestione;
7)
la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dellimpianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
8)
le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dellimpianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9)
la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
10)
le eventuali migliorie finalizzate allefficienza ed alla funzionalità dellimpianto;
11)
modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.
2.
Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).
3.
Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1.
4.
Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui allarticolo 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1.
Art. 4
(Utilizzazione di impianti sportivi scolastici)
1.
Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati allarticolo 2, comma 1, per lutilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.
2.
Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per luso, le pulizie e la custodia dellimpianto sportivo in orari extra scolatici.
Art. 5
(Esclusioni e deroghe)
1.
Sono esclusi dallapplicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.
2.
Gli enti locali possono procedere allaffidamento diretto dellincarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.
3.
Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso laffidamento diretto dellincarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.
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