Non profit

L’Iva non fa sconti neppure agli anziani

Qualche chiarimento sulla legge sulle Onlus

di Salvatore Pettinato

La nostra Onlus aiuta gli anziani con mezzi medici o paramedici (come elettrocardiografi, carrozzelle, ecc.). Pareri fiscali ci hanno indotto a dichiarare l?esenzione da Iva per l?acquisto delle apparecchiature successivamente donate. Ci viene riferito che ciò, ai sensi del D. L. n. 460 del 1997, non è più possibile. Ci date un parere? G. A. (Bo)(e mail) Risponde Salvatore Pettinato Il tema degli acquisti effettuati dalle Organizzazioni di volontariato è stato affrontato dalle Finanze più volte con chiarimenti che, quantunque alterni e non condivisibili, hanno delineato di recente in maniera sufficientemente netta il pensiero ministeriale (linea guida dei soggetti verificatori). In particolare con la Circolare ministeriale 25 febbraio 1992, n. 3/11/152 è stato chiarito che l?esclusione dal campo di applicazione dell?Iva di determinate operazioni che vedono quali parte le organizzazioni di volontariato, trova applicazione anche per ?le cessioni effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell?attività sociale da queste svolta?. La possibilità di ritenere che il certo impiego di beni acquistati nello svolgimento delle attività sociali avrebbe consentito alle organizzazioni di volontariato di beneficiare dell?esclusione dal campo Iva anche per gli acquisti di natura diversa da quelli riportati nella citata circolare è stata inoltre esclusa dal Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale, il quale, a fronte di un?interpretazione ?estensiva? di una Direzione regionale che riteneva applicabile il regime agevolativo anche per gli acquisti di materiale sanitario vario e per la rianimazione, con Nota del 23 ottobre 1995, n. VI-13-0464, ha precisato che, l?esatta e univoca portata applicativa dell?art. 8, comma 2, della L. n. 266/1991 era quella definita dalla riportata Circ. n. 3 del 1992, e che quindi la Direzione regionale ?incriminata? avrebbe dovuto attenersi a tali indicazioni. Tale indirizzo è stato peraltro da ultimo confermato con la Risoluzione 8/9/1998, n. 138/E, dalla quale emerge che eventuali ?ulteriori estensioni dell?agevolazione di cui trattasi risulterebbero in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nella VI Direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977?. Concludendo, pertanto, gli acquisti di elettocardiografi, carrozzelle, materassi antidecubido, e di erogatori di ossigeno effetuati da una Onlus di ?diritto? (in quanto organizzazione di volontariato) devono essere assoggettate all?imposta sul valore aggiunto. Non ci risulta, infine, che la delineata situazione, per gli acquisti a titolo oneroso, abbia subito alcuna modifica a seguito dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 460/1997.


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