Cultura
L’Italia e le “norme minime” sui richiedenti asilo
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140, è stata data attuazione alla direttiva Ue che stabilisce norme minime sull'accoglienza dei richiedenti asilo
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 168 del 21-7-2005) del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140, è stata data attuazione alla direttiva Ue che stabilisce norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo.
Composta di 15 articoli, la nuova legge ha lo scopo di stabilire le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.
L’articolo 2 del decreto offre ad esempio una serie di definizioni sulla questione asilo:
a) «richiedente asilo»: è lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta’ inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e’ previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.
Negli articoli successivi, la legge regolamenta i vari passaggi della procedura di richiesta d’asilo (la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo che certifica la qualita’ di richiedente asilo, nonche’, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo) e menziona altresì casi di “trattenimento” del richiedente asilo presso i – tristemente noti – Cpt (casi disciplinati nell’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39).
Sono poi definite le “misure di accoglienza” dei richiedenti asilo non trattenuti; le competenze delle Commissioni territoriali chiamate a vagliare le domande d’asilo; l’assistenza sanitaria e l’istruzione dei minori; i casi di revoca delle misure di accoglienza.
Per le esigenze dell’accoglienza dei richiedenti asilo, il decreto dispone che la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge “e’ aumentata, per l’anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000”.
Il testo integrale del decreto su www.gazzettaufficiale.it
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