Welfare
L’Inps precisa: l’assegno di 600 euro non è incompatibile con pensione di invalidità civile
Fish, patronati e sindacati riguardo alla circolare INPS avevano segnalato il rischio di esclusione dei lavoratori con disabilità titolari di pensione di invalidità civile (290 euro al mese) o cecità; o sordità. Oggi l'Istituto precisa ed esclude l'incompatibilità
di Redazione
Lunedì 6 aprile, con un suo comunicato, FISH aveva denunciato alcune gravi lacune applicati= ve del decreto legge “Cura Italia” e alcune diffuse distorsioni= interpretative.
Fra queste ultime FISH segnalava quella relativa all’indennità straordinaria ai lavoratori autonomi e con altri inquadramenti (i c.d. 600 euro). Da una lettura stringente della relativa circolare INPS, una parte dei patronati sindacali, come segnalato da un numero significato di persone con disabilità, ritengono che siano da escludere i lavoratori con disabilità titolari di pensione di invalidità civile (290 euro al mese) o cecità; o sordità.
Sul punto era stata avanzata anche una contestuale richiesta di chiarimenti da FISH verso INPS. Scriveva FISH a INPS: “In riferimento alla circolare INPS n. 49 del 30 marzo ultimo scorso recante istruzioni per la richiesta e la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si segnala con forte preoccupazione che parte dei patronati sindacali che supportano tali procedure, interpretano impropriamente i passaggi delle circolare che esclude dall’indennità i titolari di pensione diretta. In queste interpretazioni, vengono annoverate no= n solo le prestazioni previdenziali ma anche, certamente contro la volontà; del legislatore, quelle di natura assistenziale riconosciute ai minorati civili (invalidi e ciechi civili, sordi). Visto il danno che ne deriva ai potenziali interessati e i visti i tempi ristretti della domanda, si chiede una immediata nota dirimente da parte di INPS.”
Di oggi la risposta formale da INPS al Presidente FISH in cui si esclude categoricamente questa lettura. Scrive INPS:
“In merito alla Sua richiesta del 3 aprile u.s., avente ad oggetto ‘Richiesta chiarimento urgente su Circolare INPS n. 49 del 30.03.2020’ e concernente l’interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge n. 18/2020 e della relativa circolare n. 49/2020 di questo Istituto, nella parte in cui si escludono dai potenziali beneficiari i soggetti titolari di pensione diretta, si comunica quanto segue. Le disposizioni richiamate, segnatamente, agli articoli 27, 28, 29 e, in particolare, all’articolo 31 del decreto legge n.18/2020, escludono qualsiasi ipotesi di incompatibilità con le prestazioni assistenziali riconosciute a disabili civili, ciechi civili e sordi. Dalla lettura sistematica delle norme richiamate si evince chiaramente che la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali caratterizzate quindi dall’esistenza di un rapporto contributivo e non vi è alcun riferimento alle norme che regolano l’erogazione delle prestazioni assistenziali che trovano il loro fondamento giuridico in altre disposizioni di legge. Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene non corretta l’interpretazione data, a dire di codesta Federazione, dai patronati.”
Il Presidente FISH, Vincenzo Falabella, commenta: “Mai smentita fu più gradita. Ne diamo notizia e comunicazione nell’interesse generale. Rimane intatto invece il disorientamento e il disagio sulle modalità applicative dell’articolo 26 del decreto ‘Cura Italia’, quello che prevede che le assenze dei lavoratori disabili o immunodepressi o con quadri clinici a rischio possano essere equiparate, fino a fine aprile, al ricovero ospedaliero. Sulle modalità per rendere esigibile quel diritto ancora nulla di nuovo, ancora silenzio da INPS, dal Ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”
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