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Linee guida sui criteri di priorita’ per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2002
Linee guida sui criteri di priorita’ per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. (GU n. 122 del 27-5-2002)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, “Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e
del regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449”, ed in particolare l’art. 3, commi 10
e 15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle regioni,
dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita’
sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni
dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo’
intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e
l’erogazione della stessa;
Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano l’8 agosto 2001, che, al
punto 6, stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, recante “Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria” ed in particolare l’art. 6 che prevede la
definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli
essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria
ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 22 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 che definisce i livelli
essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale;
Considerato che il criterio dell’appropriatezza e quindi anche
l’erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle
necessita’ di cura degli assistiti rappresenta una componente
strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e successive
modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate
del Fondo sanitario nazionale, di progetti regionali per il
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, e del successivo
programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni che individua la
riduzione delle liste di attesa tra gli obiettivi prioritari in
attuazione del Piano sanitario nazionale;
Valutata la necessita’ di adottare ulteriori misure per garantire
l’erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti,
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;
Visto l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e regioni hanno convenuto
sui criteri di priorita’ per l’accesso alle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli
essenziali di assistenza sanitaria, gia’ definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, con
apposite linee-guida di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001, che ha definito, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e
dell’art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, conformemente
agli accordi sanciti dalla Conferenza Stato-regioni in data 8 agosto
e 22 novembre 2001 e 14 febbraio 2002, i livelli essenziali di
assistenza sanitaria, e’ aggiunto, come allegato 5, l’allegato al
presente decreto recante “Linee guida sui criteri di priorita’ per
l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa”.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 383

LINEE GUIDA SUI CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE E SUI TEMPI MASSIMI DI ATTESA.

1. Le regioni e le province autonome indicano, entro il 31 maggio
2002, i criteri di priorita’ per l’accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche, sulla base di valutazioni di
appropriatezza e di urgenza, e le modalita’ per una corretta gestione
delle liste di prenotazione al fine di garantire l’uniformita’ e la
trasparenza delle stesse.

2. Sulla base delle indicazioni sull’appropriatezza ed urgenza
delle prestazioni di cui al punto 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative per la
responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare
il rapporto tra domanda e offerta.

3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto
gia’ disposto in attuazione dell’art. 3, comma 10, del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonche’ dei progetti di cui
all’art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni. In particolare, le regioni e le province
autonome, in base ai criteri di priorita’ dalle stesse definiti e
sulla base di quanto individuato ai sensi del punto a) dell’accordo
Governo-regioni del 14 febbraio 2002, fissano e aggiornano i tempi
massimi di attesa per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
urgenti, in regime ambulatoriale e di ricovero, e ne danno idonea
pubblicita’.

4. I direttori generali delle aziende unita’ sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere sono responsabili dell’attuazione delle
indicazioni regionali e provinciali formulate in applicazione dei
punti 1 e 2.

5. L’inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un
elemento negativo da valutare ai fini dell’attribuzione della quota
variabile del trattamento economico del direttore generale connesso
ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di salute
conseguiti. Il direttore generale valuta la responsabilita’
dell’inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza
ed urgenza all’interno dell’azienda sanitaria anche al fine
dell’attribuzione della retribuzione di risultato del direttore
sanitario e dei dirigenti di struttura complessa o semplice
interessati.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei
procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute
e, per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, al
tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
previsto al punto 15 dell’Accordo sancito dalla Conferenza
Stato-regioni l’8 agosto 2001, ai fini dell’elaborazione di periodici
rapporti.

7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le province
autonome disciplinano nelle situazioni caratterizzate da particolare
urgenza:
a) l’eventuale attribuzione alle equipe sanitarie, sulla base
di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di
incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi di
attesa di cui all’accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 14 febbraio 2002;
b) l’eventuale espletamento di prestazioni libero professionali
nei confronti dell’azienda stessa da parte di proprio personale
dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici di
radiologia medica) finalizzate al rispetto delle liste di attesa. Le
prestazioni libero professionali devono essere espletate fuori
dall’orario di servizio ed in misura aggiuntiva non superiore a
quelle rese in regime istituzionale;
c) l’eventuale stipula di contratti a termine con liberi
professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
normativa vigente, ovvero il ricorso a contratti di “service” con
ambulatori o studi professionali associati purche’ accreditati, anche
se provvisoriamente.

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