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Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili
di Redazione
Ministero dell’Interno
CIRCOLARE 1 marzo 2002, n.4
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili (GU n. 131 del 6-6-2002)
Ai sigg. prefetti della Repubblica
Al sig. commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al sig. commissario del governo per la
provincia di Bolzano
Al sig. presidente della giunta
regionale della Valle d’Aosta
Al sig. comandante delle scuole
centrali antincendi
Al sig. direttore del Centro studi ed
esperienze antincendi
Ai signori ispettori aeroportuali e
portuali dei servizi antincendi
Ai signori ispettori interregionali e
regionali dei vigili del fuoco
Ai signori comandanti provinciali dei
vigili del fuoco
Come noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive
modifiche ed integrazioni, impone, tra l’altro, di predisporre un
documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In
particolare il decreto ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi
per la valutazione di uno specifico rischio qual e’ appunto il
rischio di incendio.
Le disposizioni citate richiamano l’attenzione anche sui casi in
cui le persone possono essere esposte a rischi particolari a causa
della loro disabilita’.
Cio’ premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai
professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per
tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone
con ridotte o impedite capacita’ motorie, sensoriali o mentali, sono
state elaborate, da questa amministrazione in collaborazione con la
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le
linee guida allegate alla presente circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo
e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale
10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale
e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza
nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento
allegato, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione
nell’ambito del territorio di competenza, significando che questa
amministrazione provvedera’, altresi’, alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile Morcone
<><>
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI
PERSONE DISABILI.
1. Introduzione.
1.1. Scopo.
Queste linee guida sono state concepite nell’ambito dei criteri
generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori
di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per
tenere conto nella valutazione del rischio della presenza (prevista
dal decreto stesso), negli ambienti di lavoro, di persone con
limitazioni permanenti o temporanee alle capacita’ fisiche, mentali,
sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in relazione
alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure,
sono ispirate ai seguenti principi generali:
prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono gia’ presenti
lavoratori disabili), il coinvolgimento degli interessati nelle
diverse fasi del processo;
considerare le difficolta’ specifiche presenti per le persone
estranee al luogo di lavoro;
conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza
determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilita’ in un
piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non
attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri
lavoratori.
1.2. Articolazione delle linee guida.
Secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del
1994 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, le linee guida
forniscono le indicazioni necessarie per svolgere una specifica
analisi del rischio di incendio, indicando, a puro titolo
esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico
che possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In
tale ambito sono esposte alcune misure di carattere gestionale che,
integrando e sostituendo quelle edilizie ed impiantistiche,
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza imposti
dalla legge.
Con un successivo documento redatto con le associazioni aderenti
alla Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie
saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre cose, i
principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle
misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di
intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.
2. La valutazione del rischio.
2.1. L’identificazione delle caratteristiche ambientali.
Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle
misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati
risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte
quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone
con limitazioni alle capacita’ fisiche, cognitive, sensoriali o
motorie il movimento, l’orientamento, la percezione dei segnali di
allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di
una condizione di emergenza. Il primo passo da compiere per
conseguire tale obiettivo e’ quello di individuare le difficolta’ di
carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l’ambiente puo’
determinare, verso le quali dovra’ essere prestata la massima
attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento
e abbattimento del rischio.
Per quanto riguarda i criteri da seguire e’ possibile elaborare
una classificazione che riguarda le caratteristiche relative:
alla mobilita’;
all’orientamento;
alla percezione del pericolo e/o dell’allarme;
all’individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
Di seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini
di tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere
considerata puramente indicativa e non esaustiva dei problemi
individuabili nell’ambito del processo valutativo.
2.1.1. La mobilita’ in caso di emergenza.
Gli elementi che rendono difficile la mobilita’ in caso di
emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio
presenti nell’ambiente. In particolare, una prima sommaria
elencazione puo’ comprendere:
la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
la non linearita’ dei percorsi;
la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi
sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
la lunghezza eccessiva dei percorsi;
la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche
inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello
dell’uscita.
Insieme agli elementi puramente architettonici, possono esserne
considerati altri di tipo impiantistico o gestionale:
presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura
eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di
consentire un loro impiego e utilizzo, senza che cio’ determini dei
rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi piu’ lunghi
per l’attraversamento;
organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri
elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole
movimento degli utenti;
mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che
gestionale) all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti
posti al piano diverso da quello dell’uscita.
2.1.2. L’Orientamento in caso di emergenza.
Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacita’ di
orientamento puo’ essere resa difficile dall’inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all’ambiente o alla conoscenza di
questo da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere
svolta anche tenendo conto della capacita’ individuale di
identificare i percorsi (e le porte) che conducono verso luoghi
sicuri e del fatto che questi devono essere ficilmente fruibili anche
da parte di persone estranee al luogo.
In tale ambito e’ necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che e’ basata esclusivamente sui segnali visivi.
Questa, infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di
orientamento, ma costituisce solo una parte della segnaletica di
sicurezza, cosi’ come definita nell’art. 1.2.a del decreto
legislativo n. 493/1996, che considera la necessita’ di elaborare
modalita’ di segnalazione che utilizzino piu’ canali sensoriali.
Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l’esigenza
di orientamento dei soggetti (es.: quelli non udenti) che possono
avvalersi solo di questo canale sensoriale.
2.1.3. La percezione dell’allarme e del pericolo.
La percezione dell’allarme o del pericolo puo’ essere resa
difficile dall’inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In
particolare, e’ frequente il caso in cui deve rientrare nella
valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere
valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in
relazione all’ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da
parte delle persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi
sonori deve essere percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese
le persone estranee al luogo.
E’ necessario, altresi’, che l’allarme e il pericolo siano
segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione
ai soggetti che utilizzano solo tale modalita’ percettiva.
2.1.4. L’individuazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
L’individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza
puo’ essere resa difficile dall’inadeguatezza del sistema di
comunicazione.
Tale condizione puo’ spesso essere ricondotta all’eccessiva
complessita’ del messaggio o all’uso di un solo canale sensoriale (ad
esempio solo acustico o solo visivo).
Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la
necessita’ che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con
la cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da
parte del responsabile alla sicurezza anche l’eventuale mancanza di
sistemi alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea
del messaggio anche attraverso canali sensoriali diversi da quello
visivo.
Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e
semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto
conto delle limitate capacita’ di comprensione del linguaggio scritto
da parte di taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che,
tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.
3. Misure edilizie ed impiantistiche.
Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere
necessariamente coordinate con quelle di carattere gestionale,
tenendo conto che queste ultime possono, in caso di necessita’,
integrare o sostituire le altre.
Le indicazioni fornite nella successiva descrizione sono
puramente indicative e non esaustive delle soluzioni possibili e
vanno sommate a quelle prescritte sia dalle specifiche norme in
materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la mobilita’.
Le misure finalizzate a rendere piu’ agevole l’esodo in caso di
emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:
adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarita’ della
pavimentazione;
adeguamento delle scale ai requisiti di comodita’ d’uso;
eliminazione di gradini o soglie di difficile superamento,
anche attraverso la realizzazione di rampe;
riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata;
installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata
compartimentazione degli ambienti, con l’obiettivo di risolvere i
problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;
realizzazione di ascensori di evacuazione quando l’esodo e’
possibile solo attraverso le scale;
adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai
requisiti di complanarita’ della/e pavimentazione/i;
verifica della complessita’ nell’utilizzo dei dispositivi di
apertura delle uscite di sicurezza sia in relazione alla loro
ubicazione nel contesto del serramento, sia dello sforzo da applicare
(ovvero della capacita’ fisica degli utenti) per aprirle.
3.2 Le misure per facilitare l’orientamento.
Tale obiettivo si puo’ essenzialmente raggiungere integrando la
cartellonistica di sicurezza con l’adozione di sistemi ad essa
complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche
dal decreto legislativo n. 493 del 1996.
In particolare, dovra’ essere verificato che la condizione
elaborata sia adeguata alle necessita’ di lettura ed alle capacita’
di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi comprese
le persone estranee al luogo stesso.
Per quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in
sostituzione alla cartellonistica, le misure possono essere
individuate, ad esempio, tra le seguenti:
realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti
tattili;
verifica della presenza di altri particolari indicatori;
verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un
buon contrasto acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto
alla pavimentazione ordinaria. La percezione di tale contrasto deve
essere garantita nelle diverse condizioni di illuminamento e su piani
di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
Ove possibile (ad esempio, quando sono gia’ presenti lavoratori
disabili), i piani di emergenza, devono essere concordati con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
3.2.1. Le misure per facilitare la percezione dell’allarme e
del pericolo.
La percezione dell’allarme puo’ avvenire attraverso segnali
acustici, segnali luminosi o vibrazioni. Sovente, peraltro, nei
luoghi di lavoro l’allarme e’ trasmesso attraverso segnali acustici
privi di specifiche informazioni relative all’evento che sta
accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto, tra le
misure atte a facilitare la percezione dell’allarme si possono
includere:
adozione di segnali acustici contenenti informazioni complete
sull’oggetto della comunicazione;
installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici;
installazione di impianti di segnalazione di allarme a
vibrazione (nel caso di persone che dormono o che possono non
percepire i segnali ottici o acustici).
3.2.2. Le misure per facilitare la determinazione delle azioni
da compiere in caso di emergenza.
L’individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede
una valutazione sulla capacita’ di comprendere i messaggi da parte
delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo
stesso.
Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali,
poiche’ i comportamenti da adottare dipendono dalle singole
situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi
diversi di complessita’ della risposta umana.
A questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve
essere evidenziata la congruenza tra il livello di complessita’ del
comportamento richiesto alle persone e la capacita’ delle persone
stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi con
il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove possibile (ad esempio, quando sono gia’ presenti lavoratori
disabili), ogni intervento deve essere concordato con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati.
Infine, come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni
siano semplificate in maniera da risultare accessibili anche da parte
di soggetti con inadeguata conoscenza del linguaggio scritto.
4. Misure organizzative e gestionali.
Il decreto 10 marzo 1998 prevede che, all’esito della valutazione
dei rischi d’incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli,
ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza
del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso d’incendio, riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformita’ ai criteri di cui all’allegato VIII al
decreto stesso. In tale piano dovranno essere considerate le
specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente
formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato
al punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione
compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per
questo motivo, fermo restando che alcune procedure specifiche saranno
oggetto di trattazione nel documento indicato nel punto 1.2., e’
possibile fornire solo alcune indicazioni di carattere generale:
ai fini dell’adozione di procedure gestionali e di emergenza
che siano praticabili ed idonee agli scopi, e’ opportuna che la loro
definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono gia’
presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei
diretti interessati abitualmente ivi presenti;
la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono
essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con
difficolta’ sensorali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e
sintetico, le informazioni utili su cio’ che sta accadendo e sul modo
di comportarsi per facilitare la fuga;
la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono
essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per
dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.
5. Appendice informativa.
5.1. Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere
architettoniche.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici pivati).
Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilita’, l’adattabilita’ e
la visitabilita’ degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
“Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). – Qualsiasi
soluzione progettuale finalizzata a garantire l’accessibilita’ o la
visitabilita’ deve prevedere una adeguata distribuzione degli
ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di
incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita
capacita’ motoria o sensoriale. A tal fine dovro’ essere preferita,
ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la
suddivisione dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio
piuttosto che l’individuazione di sistemi di via d’uscita costituiti
da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita capacita’ motoria. La suddivisione in compartimenti, che
costituiscono “luogo sicuro statico” cosi come definito dal decreto
ministeriale 30 novembre 1983, recante “termini definizioni generali
e simboli grafici di prevenzione incendi”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, deve essere effettuata in modo
da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in
numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in
modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i
soccorsi”.
Decreto del Presidete della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
“Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio). – Per i
raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono le norme
stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236”.
5.2. Termini e definizioni di prevenzione incendi.
I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno
integrati con specifiche definizioni successivameme introdotte da
altrettanto specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si
richiama la definizione di “spazio calmo” fornita dal decreto
ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’
ricettive turistico-alberghiere) nel decreto ministeriale 18 marzo
1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi) e nel decreto ministeriale 19 agosto 1996
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo).
“Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve
costituire intralcio alla fruibilita’ delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacita’ motorie in attesa di soccorsi”.
5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto
8.3 del decreto, rimandondolo ad una sua lettura integrale per quanto
concerne altri aspetti qui considerati.
“8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.
8.3.1. Generalita’.
Il datore di lavoro deve individuare le necessita’ particolari
dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di
sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di
lavoro.
Occorre altresi’ considerare le altre persone disabili che
possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche
tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza,
le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza
deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidita’.
8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilita’ ridotta.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilita’ limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che
siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono
installate idonee misure per il superamento di barriere
architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di
incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3. Assistenza alle persone con visibilita’ o udito menomato
o limitato.
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con
visibilita’ limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori,
fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone
con viasibilita’ menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell’emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con
visibilita’ menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la
possibilita’ che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata allerti
l’individuo menomato.
8.3.4 Utilizzo di ascensori.
Persone disabili possono utilizare un ascensore solo se e’ un
ascensore predisposto per l’evacuazione o e’ un ascensore
antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il
controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di
evacuazione”.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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