Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per l’atto costitutivo di un’impresa sociale?
L’impresa sociale, introdotta nel 2006, può assumere forme diverse: oltre a quelle usuali per il non profit (associazioni, fondazioni, comitati), anche società di capitali e cooperative. Vi sono indicazioni precise circa l’atto costitutivo, obbligatoria la forma dell’atto pubblico contenente i seguenti dati: indicazione della locuzione “impresa sociale” nella denominazione, con eccezione degli enti ecclesiastici e religiosi; indicazione dell’oggetto sociale, cioè il settore in cui è svolta l’attività di produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, ovvero la finalità d’inserimento di lavoratori svantaggiati o disabili; espressa indicazione dell’assenza di scopo di lucro; previsione di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per chi ricopre cariche sociali; modalità di ammissione ed esclusione dei soci; disciplina del rapporto sociale secondo il principio della non discriminazione; previsione della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; previsione di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività; indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell’impresa; diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nell’attività d’impresa.
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